Scarica Sentenza Tribunale Velletri N.2337-2024
Le spese sostenute per una mediazione facoltativa se non sono necessarie in certi contesti non possono essere rimborsate alla parte che vince in giudizio
Spese della mediazione facoltativa: nessun rimborso perché non necessarie
La sentenza del Tribunale di Velletri n. 2337/2024 affronta un aspetto cruciale e spesso dibattuto relativo alle spese processuali. Il caso in esame ruota attorno alla mancata restituzione di un immobile da parte di un ex coniuge, nonostante la scadenza del diritto di abitazione previsto da un accordo conciliativo. La decisione del Tribunale ha evidenziato un aspetto di rilievo: l’irrilevanza, ai fini del rimborso, delle spese sostenute dall’attore per una procedura di mediazione facoltativa esperita prima dell’avvio del giudizio.
Accordo di conciliazione non rispettato: azione per il rilascio dell’immobile
La vicenda giudiziaria prende origine da un accordo conciliativo del 2019 tra le parti, nel quale l’ex coniuge aveva ceduto il 50% della proprietà di un immobile all’attrice, divenuta così unica proprietaria. In cambio, al cedente era stato concesso un diritto di abitazione di quattro anni. Tuttavia, alla scadenza del termine (novembre 2023), l’immobile non è stato restituito, costringendo l’attrice a ricorrere al Tribunale per ottenere il rilascio del bene.
L’attore ha documentato con precisione la propria piena proprietà e la scadenza del diritto di abitazione. Inoltre, ha intrapreso un procedimento di mediazione prima di avviare il giudizio, nella speranza di risolvere la controversia in modo extragiudiziale. Questa iniziativa, sebbene apprezzabile sotto il profilo conciliativo, è stata giudicata non necessaria dal Tribunale per la natura della domanda giudiziale proposta.
Mediazione: se facoltativa niente rimborso spese
La mediazione, introdotta in Italia con il D.Lgs. 28/2010, è obbligatoria per determinate materie (come controversie condominiali e locazioni). Tuttavia, nei casi non espressamente previsti, l’avvio della mediazione è facoltativo e rimane a discrezione delle parti. Nel caso in questione, la domanda giudiziale proposta dall’attrice era di natura personale, volta ad ottenere la restituzione dell’immobile per il venir meno del titolo che giustificava l’occupazione.
Il Tribunale ha chiarito che tale azione non è soggetta alla mediazione obbligatoria, distinguendola dall’azione petitoria di rivendicazione (ex art. 948 c.c.), che richiederebbe una rigorosa dimostrazione del diritto di proprietà. Pertanto, l’attivazione della mediazione in questo contesto è stata considerata facoltativa e, di conseguenza, le relative spese non rimborsabili, essendo non necessarie al fine della tutela giudiziale del diritto.
Spese di giudizio: a carico del soccombente solo se indispensabili
Il mancato rimborso delle spese di mediazione si fonda su un principio consolidato nel diritto processuale civile: solo le spese indispensabili per la tutela del diritto leso possono essere poste a carico della parte soccombente. In questa prospettiva, il Tribunale ha affermato che la procedura di mediazione, sebbene avviata in buona fede dall’attrice, non era strettamente necessaria per dimostrare la cessazione del diritto di abitazione e ottenere il rilascio del bene.
Questo principio evidenzia un’importante differenza tra la mediazione obbligatoria e quella facoltativa. Mentre la prima è un passaggio imprescindibile in alcune tipologie di controversie, la seconda, sebbene rappresenti un tentativo di ridurre il contenzioso, non può gravare economicamente sulla parte soccombente, poiché non è un passaggio necessario alla tutela giurisdizionale.
In applicazione di questo principio il Tribunale ha accolto la domanda dell’attrice, ordinando il rilascio dell’immobile da parte del convenuto, tuttavia, non ha riconosciuto il rimborso delle spese di mediazione, ritenendo che questa non fosse necessaria ai fini del giudizio.
Leggi anche: Parte soccombente paga anche le spese del tentativo di mediazione
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