Esonero assunzioni beneficiari SFL: modificati i codici DM
In rettifica delle precedenti istruzioni, l’Istituto ha modificato i codici riportati nel DM2013 “VIRTUALE” relativi ai dati di conguaglio dell’esonero contributivo per assunzioni/trasformazioni dei beneficiari SFL riportati nell’uniEmens (INPS – Messaggio 04 dicembre 2024, n. 4110)
Al fine di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, conv. in L 03 luglio 2023 n. 85 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono gli stessi.
In particolare, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI e del SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.
Inoltre, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI e del SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Con il messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, l’INPS ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo inerente alle assunzioni di soggetti beneficiari dell’ADI e del SFL.
In particolare, sono state fornite indicazioni relative alla compilazione del flusso Uniemens nella sezione (PosContributiva) al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli.
In proposito si ricorda che per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori di SFL devono essere valorizzati all’interno di (DenunciaIndividuale), (DatiRetributivi), elemento (InfoAggcausaliContrib) i seguenti elementi:
– nell’elemento (CodiceCausale) deve essere inserito il nuovo valore “ESFL”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023“;
– nell’elemento (IdentMotivoUtilizzoCausale) deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Nel caso in cui nell’elemento (IdentMotivoUtilizzoCausale) viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo (TipoIdentMotivoUtilizzo) con valore “DATA”.
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice – posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A -, oltre all’elemento (IdentMotivoUtilizzoCausale) contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo (TipoIdentMotivoUtilizzo), deve essere esposto un ulteriore (IdentMotivoUtilizzoCausale) contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo (TipoIdentMotivoUtilizzo) con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;
– nell’ elemento (AnnoMeseRif) deve essere indicato “l’AnnoMese” di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento (BaseRif) deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che (AnnoMeseRif) sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
– nell’elemento (ImportoAnnoMeseRif) deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
A parziale modifica di quanto indicato nel messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
– con il codice di nuova istituzione “L617” (invece di “L606”), avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023“;
– con il codice di nuova istituzione “L618” (invece di L607), avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023“.
di Ciro Banco
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