Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#adessonews
Affitto Immobili
Agevolazioni - Finanziamenti
Aste Abruzzo
Aste Basilicata
Aste Calabria
Aste Campania
Aste Emilia Romagna
Aste Friuli Venezia Giulia
Aste Italia
Aste Lazio
Aste Liguria
Aste Lombardia
Aste Marche
Aste Molise
Aste Piemonte
Aste Puglia
Aste Sardegna
Aste Sicilia
Aste Toscana
Aste Trentino Alto Adige
Aste Umbria
Aste Valle d'Aosta
Aste Veneto
Auto - Moto
bed & breakfast
Immobili
Risoluzione mutuo fondiario: decade titolo esecutivo? #finsubito prestito immediato


Corte di cassazione -sez. III civ.- sentenza n. 24942 del 27-09-2024

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

1. Il perfezionamento del contratto


La sentenza di cui alla presente nota, offre l’occasione di riflettere sulla natura del contratto di mutuo ed, in particolare, la conservazione della sua efficacia di titolo esecutivo ex art. 474, C.p.c., a fronte dell’inadempimento del mutuatario.
Il contratto di mutuo è un contratto tipico disciplinato dall’art. 1813, s.s., C.c., a mente del quale “… una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.”.
Il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona, in deroga al principio consensualistico che presiede i contratti ai sensi dell’art. 1376, C.c., con la consegna del bene promesso.
Si tratta di un contratto che, parimenti agli contratti reali, quali il comodato, il deposito ed il pegno, si perfeziona con la traditio rei.
Nell’ambito dei traffici giuridici, sovente colui che vuol acquistare un immobile si rivolge ad una banca al fine d’ottenere da quest’ultima l’erogazione d’un finanziamento per l’acquisto del detto cespite.
La banca ed il mutuatario concluderanno un contratto di mutuo, per atto pubblico ovvero tramite scrittura privata, avanti un notaio, con il quale le medesime parti concorderanno, rispettivamente, d’aver messo a disposizione e di restituire la somma ricevuta in rate semestrali per un certo numero di anni.
Nel contratto de qua, le parti possano condizionare lo “svincolo” della somma erogata dalla banca all’adempimento d’obbligazioni accessorie, come, ad esempio, l’iscrizione di una garanzia reale sul cespite, quale l’ipoteca, per un importo pari al doppio
Per meglio comprendere i concetti di disponibilità materiale e giuridica della somma, potremmo dire che la banca consegna la somma al mutuatario e questi dà atto d’averla ricevuta con una quietanza, espressa anche nel contratto di mutuo. In pari tempo, il mutuatario deposita la somma su d’un conto bancario infruttifero.
Cosicché, la banca acquista la proprietà della somma de qua, ex art. 1834, C.c., la cui proprietà sarà acquistata, di nuovo, dal mutuatario nel momento in cui quest’ultimo chiederà alla prima di prelevarla.
La norma da ultimo citata, stabilisce, infatti, che “…Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante…”.
La somma così depositata verrà svincolata dalla banca allorquando il mutuatario avrà adempiuto alle obbligazioni accessorie concordate tra le parti in sede di stipulazione del contratto di mutuo.
Sicché soltanto laddove il mutuatario domandi, una volta che abbia documentalmente dimostrato d’aver provveduto all’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile, la consegna del denaro, la banca procederà a svincolare la somma depositata sul conto corrente infruttifero.
Questi passaggi che abbiamo evidenziato consentono di comprendere come il passaggio della somma mutuata, ed, indi, il trasferimento della proprietà della medesima, in capo al mutuatario, avvenga anche laddove questi ne abbia soltanto la disponibilità giuridica.
In tal senso, per la Suprema Corte  “… Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali…”. (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 9229 del 22 marzo 2022).
Ed, ancora, “…il momento perfezionativo del negozio di mutuo (…) coincide (…) con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà -, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest’ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante…”. (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 25632 del 25 ottobre 2017; Idem, Sez.6, Ord. n. 38884 del 7 dicembre 2021).
Pertanto, la consegna di denaro idonea a perfezionare il contratto di mutuo deve intendersi non soltanto nel senso materiale, bensì anche come disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario pur mediante l’allocazione della medesima in un deposito infruttifero. Per approfondire, consigliamo il volume Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare

Prestito personale

Delibera veloce

Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare

La nona edizione del volume, aggiornata alle novità su pignoramento presso terzi introdotte dal decreto PNRR-bis, si pone quale strumento operativo, indispensabile per il Professionista che si occupa di esecuzioni mobiliari e immobiliari, alla luce delle novità che hanno riguardato l’intero sistema processuale civile.Aggiornato ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, riportati alla fine di ciascun capitolo, il testo chiarisce le criticità e le problematiche relative al processo di esecuzione in materia di:• titolo esecutivo, precetto, espropriazione forzata;• pignoramento, intervento alla vendita e all’assegnazione;• esecuzione per consegna o rilascio;• esecuzione degli obblighi di fare o non fare, opposizione;• sospensione ed estinzione del processo.Completa il volume una sezione online, con formulario, in formato editabile e stampabile, normativa di riferimento e giurisprudenza.Francesca SassanoAvvocato, già cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Bari, ha svolto incarichi di docenza in molti corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici ed istituti di credito. È autrice di numerose pubblicazioni e monografie.

Francesca Sassano | Maggioli Editore 2024

2. Il caso oggetto della pronuncia in rassegna. L’inadempimento del contratto di mutuo


Una volta tentato di comprendere il perfezionamento del contratto reale di mutuo, possiamo domandarci cosa accadrebbe se il mutuatario si rendesse inadempiente al pagamento delle rate semestrali.
Vien in rilievo l’art. 15 del D.P.R. n. 7 del 1976, che, in tema di credito fondiario, abilitava la banca, a fronte di un solo inadempimento del mutuatario, a risolvere il contratto di mutuo.
Abrogata la predetta norma, ex lege n. 175/1991, l’art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 385/1993, consente alla banca d’invocare la risoluzione ove vi sia un inadempimento del mutuatario reiterato, anche per sette volte non consecutive, specificando, altresì, che il pagamento potrà considerarsi ritardato ove esso avvenga tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno.
L’inadempimento incide sul contratto, sicché la banca matura la volontà di risolverlo. Le norme de quibus, sembrerebbero contemplare forme di clausole risolutorie, i cui effetti sono assimilabili all’art. 1453, s.s., C.c.
Con la risoluzione ex art. 1453, C.c., il creditore può, per l’appunto, alternativamente all’adempimento, chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno, a fronte della quale il debitore non è più obbligato a versare alcunché.
Ora, nel caso oggetto della pronuncia in esame, la banca, in data 14.07.2009, risolveva il contratto di mutuo fondiario, stipulato il 04.07.2006, essendosi reso il mutuatario inadempiente al pagamento delle rate concordate.
Di, poi, la banca ed il mutuatario, stipulavano, il 04.09.2011, un successivo accordo, concordando, tra l’altro, sull’entità di restituzione delle rate inadempiute, a sua volta risolto per l’ulteriore inadempimento di quest’ultimo.
La banca decideva d’azionare il credito portato dal contratto di mutuo, pari alle rate inadempiute e la residua quota del capitale, portandolo ad esecuzione tramite notifica del precetto.
Con opposizione, ex art. 615, comma 1, C.p.c., insorgeva il mutuatario, deducendo l’improcedibilità dell’esecuzione per carenza del titolo esecutivo, in quanto oggetto di novazione per via del successivo succitato accordo. Il tribunale di Bologna respingeva l’opposizione che, viceversa, veniva accolta dalla Corte di Appello “…dichiarando l’insussistenza del diritto di agire in executivis della banca in forza del mutuo azionato…”. (Cass. civ., Sez. III, n. 24942 del 27 settembre 2024).
La banca, indi, esperiva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, ex 360, comma 1, n. 4, C.p.c., in relazione agli artt. 132, comma 2, n.4, 111, comma 6, cost., la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione. La Suprema Corte, rigettati i primi tre motivi, assorbito il quinto, accoglieva il quarto rimettendo le parta avanti alla citata corte in diversa composizione.
L’impugnazione in parola verteva sulla considerazione che per la corte d’appello la risoluzione del contratto di mutuo comportava la caducazione di titolo esecutivo, sicché l’improcedibilità dell’esecuzione.

3. L’obbligazione di restituzione delle rate semestrale scadute del contratto di mutuo e l’obbligazione restitutoria conseguente alla risoluzione ex 1453 C.c.


La Suprema Corte confuta le conclusioni della corte d’appello, che aveva ritenuto novato, ex art. 1230, C.c., il contratto di mutuo del 4.07.2006 tramite l’accordo del 4.11.2011, e che, pertanto, anche a fronte della risoluzione di quest’ultimo, per effetto dell’estinzione dell’originario contratto di mutuo, la banca non poteva procedere all’esecuzione. Parimenti, era da escludersi un effetto transattivo, ex art. 1965, C.c., atteso che non vi erano state reciproche concessioni.
La corte d’appello riteneva che l’unica obbligazione restitutoria persistente, ex lege, era quella scaturente dalla risoluzione del successivo accordo.
La Corte dei Diritti giudica contradditoria la motivazione del giudice di secondo grado, avendo quest’ultimo confuso l’obbligazione di restituzione delle rate del mutuo, gravante, ex art. 1813, C.c., in capo al mutuatario, con la generale obbligazione di restituzione derivante, ex lege, dalla risoluzione d’un contratto.
Il giudice a quo si è discostato da un orientamento giurisprudenziale a mente del quale al contratto di mutuo, essendo un contratto di durata, non si estendono retroattivamente gli effetti della risoluzione ex lege, cosicché permane l’obbligazione originaria di restituzione delle rate gemmata dal contratto di mutuo affatto travolto dalla clausola risolutoria.
In tal senso, si afferma che “…Univoca giurisprudenza di legittimità, dunque, ravvisa nella risoluzione del mutuo, contratto di durata, un effetto ex nunc, che non rende totalmente inefficaci le pattuizioni negoziali, né priva l’atto pubblico che le contiene dei requisiti di titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.”. (Cass. civ., Sez. III, n. 24942/2024, cit.).
Posto, quindi, che il contratto di mutuo non vien travolto dalla risoluzione, che non ha effetti ex tunc, ne viene che esso conserva la sua idoneità a valer come titolo esecutivo ex art. 474 C.p.c.
La Corte Suprema ci insegna che la radice dell’obbligo di restituzione, in capo al mutuatario inadempiente, è data dal contratto di mutuo, il quale, pur risolto dalla banca, con decadenza del beneficio del termine ex art. 1186, C.c., dando luogo, indi, all’immediato effetto restitutorio anche del capitale residuo, conserva il suo valore di titolo giuridico pubblico avente efficacia esecutiva.
A fronte del principio dell’irretroattività, ex art. 1458, C.c., con la risoluzione le parti del contratto di durata non sono più obbligate ad eseguire le successive obbligazioni, non travolgendo essa le prestazioni già eseguite.
Eppure, il diritto del mutuante a ricevere le rate di mutuo non corrisposte, poggia sulla considerazione che, nonostante la risoluzione, colui che ha eseguito la propria prestazione, nel caso specifico la banca, mediante la messa a disposizione della somma, conserva il diritto di ricevere la prestazione che la controparte inadempiente doveva eseguire prima dell’effetto risolutorio.

Potrebbe interessarti anche: Esecuzione del credito fondiario, revoca del fallimento, strumenti di tutela del creditore e doveri del curatore

4. Conclusioni


Rassegnando le conclusioni, sulla scorta delle superiori argomentazioni giuridiche, possiamo giungere alle seguenti affermazioni.
Anzitutto, sotto la classificazione dei contratti, il contratto di mutuo è un contratto reale, ad effetti obbligatori, di durata.
Ed essendo un contratto di durata, la sua risoluzione, non avente efficacia retroattiva, non sterilizza l’obbligazione di restituzione delle rate semestrale impagate, il cui inadempimento è maturato prima dell’effetto risolutorio, unitamente all’obbligazione di restituzione di quella parte del capitale non ancora restituita.
Il contratto di mutuo, stipulato in una forma solenne, come richiamata, d’altronde, dall’art. 474, comma 2, n.3, C.p.c., conserva la sua efficacia di titolo esecutivo, come tale idoneo per azionare coattivamente il credito insoddisfatto della banca mutuante e, quindi, per l’avvio dell’espropriazione forzata, preceduta dalla notifica dell’atto di precetto ex art. 480, C.p.c.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link 

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Prestito personale

Delibera veloce

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui