Cosa succede se le imprese e i lavoratori autonomi operano nei cantieri senza patente o con meno di 15 punti? La panoramica sulle sanzioni e sulle conseguenze delle violazioni delle regole.
Dal 1° ottobre 2024 per le imprese e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili è obbligatorio dotarsi della patente a crediti.
Tale documento permette di continuare a svolgere la propria attività sul luogo di lavoro. Una volta rilasciata, la patente ha un punteggio iniziale di 30 punti e permette di lavorare nei cantieri solo se i soggetti hanno almeno 15 punti.
Quali sanzioni sono previste per le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano all’interno dei cantieri senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore al limite appena indicato? A fornire chiarimenti a riguardo è la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9326/2024.
Patente a crediti: le sanzioni per chi non è in regola
La patente a crediti è stata introdotta dall’articolo 29 del decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024) con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Dal 1° ottobre 2024 devono essere dotati della patente a crediti le imprese e i professionisti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili, con esclusione dei soggetti che effettuano unicamente forniture o prestazioni intellettuali.
Sono esclusi dall’obbligo di patente a punti i soggetti che sono in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Per operare nei cantieri le imprese e i professionisti devono possedere un minimo di 15 punti. Che succede se i soggetti sono privi della patente a crediti o hanno un numero inferiore di punti?
A fornire alcuni chiarimenti su aspetti relativi a controlli e sanzioni è l’INL nella nota n. 9326/2024. Di seguito si riportano i principali aspetti analizzati dall’INL.
Sulla base di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 27 del decreto PNRR 4 è prevista una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.
Tale valore dei lavori deve essere considerato al netto dell’IVA e riferito al singolo contratto sottoscritto dal soggetto che ha violato l’obbligo. In linea generale tale contratto contiene un capitolato dei lavori affidati e il relativo costo di realizzazione dei lavori. In alternativa al contratto si possono prendere in considerazione anche eventuali preventivi formulati e accettati.
Come anticipato, se il valore non è stato formalizzato, o è inferiore alla soglia minima, la sanzione ammonterà a 6.000 euro.
Le sanzioni possono essere adottate tramite gli ispettori del lavoro, ma anche tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 81/2008, come le ASL.
Come specificato dalla nota dell’INL, la sanzione viene determinata sulla base di quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 689/1981. Nel caso in cui la sanzione sia pagata entro 60 giorni è prevista una riduzione a un terzo dell’importo.
Nel documento dell’INL viene evidenziato che il committente o il responsabile dei lavori, anche nelle ipotesi di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, hanno il compito di verificare il possesso della patente o dell’attestazione di qualificazione SOA. Lo stesso obbligo si applica anche nei casi di subappalto.
Se la verifica non è effettuata e i lavori sono affidati a soggetti senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria.
L’importo di tale sanzione parte da un minimo di 711,92 euro e può arrivare a un massimo di 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex art. 301-bis del Dlgs n. 81/2008.
La sanzione non si applica se il titolo abilitativo viene meno dopo l’affidamento dei lavori. Inoltre, si devono prendere in considerazione esclusivamente i lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.
Patente a crediti: oltre alla sanzione è previsto l’allontanamento dal cantiere
Nei casi di infortuni o di irregolarità, i punti della patente vengono decurtati a seguito di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi per le violazioni previste dall’allegato 1-bis del D.Lgs. 81/2008.
In alcuni casi per i datori di lavoro è prevista la sospensione della patente, obbligatoria nel caso in cui si verifichino infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. Il provvedimento può inoltre essere disposto, a discrezione dell’ispettore, per infortunio che causa l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile sempre per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
Al termine della sospensione della patente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è chiamato a verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere oggetto di violazione delle norme.
Inoltre, oltre alle sanzioni amministrative, può essere prevista anche l’esclusione del soggetto dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
L’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, che siano privi della patente o con un punteggio inferiore a 15, sono impossibilitati a lavorare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 650 del Codice penale, saranno allontanati dal cantiere dagli ispettori, dopo essere stati informati sulle regole.
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