Il Testo Unico sulle Rinnovabili mira a garantire una maggiore chiarezza normativa, ridurre i tempi per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e armonizzare la legislazione esistente. Tuttavia, persistono alcune criticità. Ad esempio, in relazione al decreto aree idonee o al ruolo delle regioni.
Il Decreto Legislativo n. 190/2024, noto come Testo Unico sulle Rinnovabili, rappresenta una significativa riforma per il settore energetico italiano. L’atto è stato pubblicato ed entrato in vigore il 30 dicembre 2024 ed introduce una revisione completa della normativa sulle fonti rinnovabili, semplificando e razionalizzando i processi autorizzativi per l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici e altre fonti di energia sostenibile.
Obiettivi e innovazioni normative
L’obiettivo principale del decreto è garantire una maggiore chiarezza normativa, ridurre i tempi per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e armonizzare la legislazione esistente. Il Testo Unico sulle Rinnovabili introduce un nuovo quadro regolatorio che mira a rendere più snella la burocrazia, facilitando l’investimento in energie rinnovabili e contribuendo alla transizione ecologica del paese.
All’allegato D sono riportati tutti i testi normativi modificati o abrogati, come gli Artt. 18, 22- bis, 23, 24, 25, 38 del D.Lgs n. 199/2021 e gli Artt. 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis, 8-bis D.Lgs n. 28/2011, sulle procedure semplificate per l’installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili, l’art. 12 del D.lgs 387/2003 inerente all’Autorizzazione Unica, l’art. 1 co.2 del D.l. n. 7/2002 sulla procedura per l’installazione di batterie di accumulo in aree idonee, l’art. 6 co. 1, a-bis, e- quater D.P.R. n. 380/2001 sugli interventi in edilizia libera.
Una delle principali innovazioni riguarda la ridefinizione dei regimi amministrativi per la realizzazione di nuovi impianti, ovvero per modifica e il potenziamento di quelli già esistenti.
Il Testo Unico sulle Rinnovabili stabilisce tre categorie di procedure:
- Attività libera (Allegato A), per interventi di modesta entità non soggetti ad autorizzazioni, realizzabili in edilizia libera;
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) (Allegato B), per impianti di medie dimensioni o situati in aree soggette a vincoli; Il Provvedimento si perfeziona dopo 30, 45 o 60 giorni, in base alla complessità del progetto, scaduti i quali il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il proponente dovrà chiedere la pubblicazione dell’avviso di avvenuto perfezionamento sul bollettino ufficiale e una volta reso pubblico, il titolo acquista efficacia e iniziano a decorrere i 6 mesi di tempo per il ricorso in autotutela. In caso di mancato avvio dei lavori entro 1 anno dal perfezionamento del titolo, questo si intende decaduto, così come in caso di mancata conclusione degli interventi entro 3 anni dal loro avviso. Per la parte non ultimata dell’intervento occorrerà domandare una nuova PAS;
- Autorizzazione Unica (Allegato C), per impianti di grande portata, che necessitano di valutazioni ambientali approfondite.
Il Testo Unico sulle Rinnovabili si trova in chiaro collegamento con il decreto sulle “aree idonee”, pubblicato il 21 giugno 2024 dal Ministero dell’Ambiente, che definisce la modalità con cui le Regioni dovranno individuare le zone del territorio dove meglio si potranno inserire impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Questo punta a raggiungere un obiettivo ambizioso: l’installazione di nuovi impianti per una potenza totale di 80 GW.
Tuttavia, persistono alcune criticità: il Consiglio di Stato, in data 14 novembre 2024, con una serie di ordinanze (4298, 4302, 4303 e 4304), ha disposto la sospensione in via cautelare dell’efficacia dell’articolo 7 co. 2 lett. c), che attribuiva alle Regioni la facoltà di derogare al quadro normativo statale previsto dall’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, consentendo loro di escludere determinate aree dalla classificazione come idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
In seguito a ciò, in data 28 gennaio 2025 il Consiglio dei ministri ha contestato la legittimità della legge n. 45/2024 della Regione Sardegna, la prima a recepire il Decreto Mase aree idonee, in attesa della decisione del TAR Lazio sui numerosi ricorsi presentati da diversi operatori del mercato elettrico sul tema.
Tutto ciò ha chiaramente procurato grande incertezza su come le regioni dovranno recepire le nuove disposizioni. Di conseguenza, si prospettano ritardi nell’attuazione delle norme, con possibili impatti negativi sugli investimenti nel settore.
Il Decreto Legislativo 190/2024 introduce una fase transitoria cruciale per l’attuazione delle nuove norme in materia di autorizzazioni per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Infatti, secondo l’articolo 1 del decreto, la fase transitoria durerà 180 giorni a partire dall’entrata in vigore del testo, quindi fino al 28 giugno 2025. Entro questa data, le Regioni e gli enti locali dovranno adeguare la loro normativa ai principi stabiliti dal D.lgs. 190/2024.
Se le Regioni non provvederanno all’adeguamento entro la scadenza prevista, si applicheranno automaticamente le disposizioni del decreto nazionale, evitando così un vuoto normativo che potrebbe rallentare l’installazione di nuovi impianti di energia rinnovabile.
Durante questo periodo, gli operatori del settore si ritroveranno due opzioni:
- Seguire il vecchio regime autorizzativo (se ancora in vigore nelle Regioni che non hanno ancora recepito il decreto).
- Adottare direttamente le nuove procedure previste dal D.lgs. 190/2024 in quelle Regioni che nel frattempo si sono adeguate ai principi introdotti.
Per gli impianti che hanno già avviato il procedimento autorizzativo prima dell’entrata in vigore del decreto, il D.lgs. 190/2024 prevede che:
- Se l’iter è già in fase avanzata e si basa sulla normativa precedente, esso potrà essere completato con le regole originarie.
- Se l’iter è ancora nelle fasi iniziali, si potrà optare per il nuovo regime normativo, sfruttando eventuali semplificazioni introdotte dal Testo Unico sulle Rinnovabili.
Un altro aspetto chiave della fase transitoria riguarda la digitalizzazione delle procedure. Il decreto stabilisce che entro aprile 2025 saranno messi a disposizione modelli unici digitali per la gestione delle istanze autorizzative attraverso il portale nazionale SUER. Fino a quel momento, le amministrazioni continueranno a utilizzare i sistemi tradizionali di trasmissione documentale, con l’obbligo di adottare la piattaforma digitale una volta resa operativa.
Zone di accelerazione
L’introduzione della zona di accelerazione, prevista dalla Direttiva RED III, rappresenta un ulteriore incentivo per la realizzazione di nuovi impianti. sono definite come aree in cui gli impatti ambientali e paesaggistici legati all’installazione di impianti rinnovabili sono considerati minimi o accettabili. Come aree già compromesse o degradate.
Questo consente di ridurre i tempi autorizzativi a un massimo di 12 mesi, rispetto ai lunghi iter che spesso caratterizzano gli impianti collocati in altre aree, grazie all’esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per alcuni progetti.
Entro il 21 maggio 2025, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) dovrà pubblicare una mappatura preliminare a livello nazionale, identificando le possibili aree idonee. Mentre entro il 21 febbraio 2026, le Regioni dovranno recepire e confermare le aree individuate, tenendo conto
Garanzie e sanzioni
Il D.lgs. 190/2024 introduce un’importante novità nel sistema delle autorizzazioni per impianti di energia rinnovabile, prevedendo una cauzione obbligatoria a garanzia degli interventi di dismissione degli impianti e ripristino ambientale. Questa misura si applica sia alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) sia all’Autorizzazione Unica (AU) e ha l’obiettivo di assicurare
che, una volta terminata la vita utile degli impianti, il territorio venga adeguatamente recuperato e, se necessario, compensato con misure ambientali.
Anche in caso di attività libera in zone non antropizzate, per interventi che prevedono l’occupazione di suolo, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino.
Vista la non agevole possibilità di individuare un eventuale valore sufficiente all’esecuzione degli interventi ripristinatori, ci si domanda se il Ministero abbia considerato l’ipotesi di disciplinare, così come ha considerato di fare per le polizze catastrofali (art. 1 co. 101-112 L. 213/2023).
Il decreto prevede inoltre un sistema di sanzioni amministrative per chi realizza impianti in assenza o in difformità dalle autorizzazioni imposte, che variano da 500 a 150.000 euro, a seconda della gravita della violazione. Per queste e per l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi la normativa prevede una responsabilità solidale distribuita il proprietario dell’impianto, inteso nel suo termine più ampio, l’esecutore dei lavori e il direttore dei lavori.
E’ chiaro che questa circostanza apre un nuovo capitolo di approfondimento legato alle coperture assicurative e agli accordi di manleva che possono essere inclusi negli accordi tra le parti coinvolte.
Il Dlgs 190/2024 rappresenta un passo avanti per la regolamentazione dei processi amministrativi per l’installazione di nuovi impianti, nonché per il potenziamento e la modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. La semplificazione delle procedure amministrative, la definizione di regimi autorizzativi chiari e l’introduzione di strumenti di garanzia per il ripristino ambientale sono elementi positivi che possono favorire la transizione energetica.
Tuttavia, l’efficacia del decreto dipenderà in gran parte dalla collaborazione tra Stato e Regioni e dalla risoluzione delle attuali incertezze normative, che stanno già comportando per il nostro Paese procedimenti di infrazione per ritardato recepimento delle direttive europee (v. RED III).
In un contesto in cui l’Italia è già in ritardo rispetto agli obiettivi europei di decarbonizzazione, è essenziale che la riforma produca i suoi effetti con rapidità ed efficacia per garantire una crescita sostenibile del settore energetico rinnovabile.
Edoardo Giusti è avvocato presso Giusti Studio Legale a Firenze
Potrebbero interessarti anche
Foto: Pexels
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link