LEGGE ANNUALE CONCORRENZA
Si tratta di disposizioni rivolte specificamente agli enti di previdenza obbligatori- inclusi gli enti privatizzati dei liberi professionisti- consistenti nell’esentare da imposta i redditi derivanti da investimenti in “start-up innovative“. La novità , prevista dall’articolo 33 della legge annuale per la concorrenza, modifica la disciplina degli investimenti “qualificati” effettuati dagli enti di previdenza, aggiungendo nel novero gli investimenti in “imprese giovani ad alto contenuto tecnologico e con potenziale di crescita elevato”.
Il regime di esenzione tributaria per gli investimenti “qualificati” – cioè nell’economia reale nazionale- è stato introdotto nel 2017 (commi 89 e 92 e commi 90 e 91 della legge di bilancio n. 232 del 2016) con la finalità di incoraggiare le casse di previdenza dei liberi professionisti a optare per investimenti (es. azioni, prestiti, fondi di investimento ecc.) con un ritorno di vantaggio per il tessuto economico nazionale.
Soglia del 5 e del 10 per cento– Per accedere al regime di non imponibilità è però necessaria una ulteriore condizione (non prevista nella vigente formulazione) ossia che che gli investimenti qualificati raggiungano una determinata soglia percentuale, modificando così le attuali condizioni di esenzione.
Infatti, gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital dovranno essere almeno pari al 5 per cento del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente. Il tetto del 5 per cento salirà al 10 per cento a partire dall’anno 2026.
Beneficio retroattivo– Con apposita clausola di salvaguardia, il beneficio fiscale viene retroattivamente riconosciuto per gli investimenti eventualmente già effettuati in start-up innovative, prima dell’entrata in vigore della legge annuale per la concorrenza.
Start-up innovativa– La legge annuale per la concorrenza definisce ulteriormente il concetto di start-up innovativa: deve innanzitutto essere una micro, piccola o media impresa (MPMI); inoltre deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, escludendo che la stessa svolga prevalentemente una attività di mera agenzia e consulenza. La start-up è considerata tale per un periodo massimo di quattro anni.
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (DDL n. 2022) è già stata approvata dalla Camera dei Deputati. Il provvedimento è all’ordine del giorno dell’Assemblea del Senato di martedì 10 dicembre.
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