Risposta – Per la cessione dei beni ammortizzabili (così come per i passaggi interni) il tracciato di fatturazione elettronica prevede l’utilizzo del “codice tipo documento” TD26.
Invero la guida dell’agenzia delle Entrate (Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro), con riferimento al TD26, nel prevede l’utilizzo nel caso di cessione di beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Come ricordato dalla stessa guida, il TD26 deve essere utilizzato, anche per le cessioni di beni ammortizzabili nei confronti di un soggetto non residente al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (comunicazione operazioni transfrontaliere), e sempre la medesima tipologia di documento deve essere utilizzata anche nel caso in cui si debba stornare, in toto o in parte, una precedente fattura emessa con TD26. In altri termini, se la cessione di bene strumentale viene fatturata con il TD26, anche l’eventuale nota di accredito emessa sarà un TD26, con importi esposti in negativo.
Per quanto qui di interesse, è da evidenziarsi il passaggio che precisa che il TD26 viene utilizzato al fine di identificare le operazioni che non concorrono al volume d’affari. Nel concreto questo codice tipo documento trova la sua ratio esclusivamente nell’ottica della dichiarazione IVA precompilata; in altri termini, le operazioni fatturate con TD26 si traducono, a livello di imponibile, nell’indicazione di cui al rigo VE40 (Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni), variabile che, come noto, concorre a diminuire il volume d’affari.
Tutto questo, è evidente, non ha nulla a che fare con un contribuente aderente al regime forfettario (e nemmeno sarebbe attinente anche nel caso in cui il contribuente fosse ancora in regime di vantaggio), per una duplice motivazione. Infatti, nel caso specifico non è calzante parlare di cessione di beni ammortizzabili, poiché proprio secondo la definizione dei criteri contabili non ha senso parlare di ammortamento, né per un forfettario né per un ex-minimo. Inoltre, nuovamente per entrambi i casi, nemmeno vi è necessità di un’identificazione della cessione del bene strumentale ai fini della dichiarazione IVA, posto che si tratta di soggetti “non IVA” e come tali esonerati da tale adempimento.
Per quanto sopra, si potrebbe ritenere che l’utilizzo del TD26 o del TD01 potrebbero essere considerati come equivalenti.
Tuttavia, occorre ricordare che a partire dall’anno di imposta 2024 è stato abolito l’obbligo di rilascio della CU sia ai contribuenti in regime forfettario che a quelli in regime di vantaggio, poiché, come da relazione al d.lgs. 1/2024 decreto semplificazioni adempimenti che ha introdotto la novità, l’amministrazione finanziaria, al fine di verificare l’ammontare dei compensi dichiarati da queste tipologie di contribuenti, si baserà sulle risultanze delle fatture elettroniche.
Come già evidenziato in precedenti occasioni, questo mutato indirizzo, ovvero il riferimento alle fatture elettroniche emesse al fine di definire i compensi dei contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfettario, non è aderente alla norma, visto che si tratta di soggetti tenuti al rispetto del principio di cassa. Con ogni probabilità, quindi, potranno insorgere problemi alla luce del fatto che l’amministrazione finanziaria potrebbe contestare difformità in quanto il fatturato “non quadra” con quanto dichiarato nel quadro LM, e in contribuenti dovranno difendersi dimostrando le date di avvenuto incasso. Da qui l’opportunità di, quanto meno, distinguere con precisione le cessioni di beni strumentali, affinché non vengano confuse con gli onorari. Sotto questo punto di vista, quindi, si raccomanda di utilizzare il codice tipo documento TD26.
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