Crediti di carbonio, interrogazione Simiani (PD): su tempistica adozione linee guida previste per legge


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Atto Camera

Roma – Interrogazione a risposta scritta 4-04556

presentato da

SIMIANI Marco

testo di

Lunedì 10 marzo 2025, seduta n. 443

SIMIANI, VACCARI, BRAGA, CURTI, EVI, FERRARI, FORATTINI, MARINO, ROMEO e ANDREA ROSSI. — Al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 45, ai commi da 2-quater a 2-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, istituisce presso Crea il registro dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale;

a distanza di due anni, e ben oltre il periodo perentorio di sei mesi previsto dalla norma (comma 2-septies del citato articolo) per la definizione delle linee guida recanti modalità di certificazione dei crediti e di gestione del registro, ad oggi, non risulta emanato alcun provvedimento;

rispondendo ad un’interrogazione (n. 5-02335) a maggio 2024, il Ministero interrogato aveva fatto sapere che il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha separato gli assorbimenti forestali da quelli agricoli, prevedendo due percorsi distinti e complementari;

per quanto riguarda la parte forestale – si legge nella risposta all’interrogazione – una nuova versione del documento è stata inviata nel mese di aprile 2024 al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per la necessaria intesa, al fine di poter promulgare il decreto interministeriale di adozione delle linee guida forestali e di implementazione del registro pubblico dei crediti di carbonio agroforestali;

per quanto riguarda la parte agricola, alla data della risposta, risultava in corso un ulteriore approfondimento tecnico-scientifico, in considerazione della assoluta novità della certificazione per il settore;

a dicembre 2024 è entrato in vigore il regolamento europeo (UE) 2024/3012, direttamente applicabile negli Stati membri, con l’obiettivo di agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori;

secondo quanto stabilito dal regolamento, per ottenere la certificazione, le attività di assorbimento del carbonio dovranno soddisfare quattro criteri generali:

apportare un beneficio quantificato netto in termini di assorbimento del carbonio o in termini di riduzione delle emissioni dal suolo;

essere addizionali, ossia andare oltre gli obblighi normativi a livello del singolo gestore e necessitare dell’effetto incentivante della certificazione per diventare finanziariamente sostenibili;

garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio riducendo al minimo il rischio di rilascio del carbonio;

non arrecare un danno significativo all’ambiente ed essere in grado di apportare benefici collaterali in relazione a uno o più obiettivi di sostenibilità;

tutte le attività ammissibili alla certificazione dovranno essere verificate in modo indipendente da organismi di certificazione terzi;

il regolamento prevede che, per dimostrare la conformità allo stesso, gli operatori dovranno disporre di sistemi di certificazione soggetti a norme e procedure affidabili e trasparenti in materia di monitoraggio, verifica e comunicazione dei risultati –:

quando sia prevista l’adozione delle linee guida citate in premessa e se, in coerenza con le novità introdotte dal regolamento europeo (UE) 2024/3012, le stesse prevedano una certificazione trasparente dei titoli generati nel mercato volontario del carbonio agroforestale, la garanzia che gli stessi siano generati mediante pratiche agricole e forestali aggiuntive a quelle obbligatorie, e pertanto in grado di garantire un reale sequestro del carbonio;

se intendano adottare iniziative normative volte a prevedere la possibilità che i crediti generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera possano essere utilizzati per remunerare gli enti territoriali e loro forme associative per la produzione di servizi ecosistemici e ambientali.
(4-04556)

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