Sono state pubblicate sull’albo pretorio del Comune di Bari le “Linee guida per il rilascio Certificato Unificato Disabili Europeo (Cude)”. Introdotto dalla Raccomandazione del Consiglio Unione Europea n. 98/376/1998 e recepito in Italia dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012, il Cude ha lo scopo di agevolare la circolazione e la sosta delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione e ha validità in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Il Cude è un’autorizzazione il cui utilizzo è strettamente personale e non cedibile a terzi. È sempre necessaria la presenza del titolare, sia come conducente che trasportato, laddove il contrassegno venga esposto sul parabrezza del veicolo: in caso contrario il CUDE non può essere usato per godere delle agevolazioni cui dà diritto. L’utilizzo improprio del CUDE o l’esposizione di uno scaduto, se accertato dagli organi di Polizia, determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art 188 del Codice della Strada e implica la revoca del titolo, con ritiro immediato da parte degli accertatori
L’utilizzo di un contrassegno falso ovvero di una fotocopia di un contrassegno autentico, realizzata anche dal titolare dello stesso, oltre alle violazioni amministrative, può dare luogo a illeciti penali.
La normativa prevede due tipologie di Cude:
· Autorizzazione con validità di 5 anni (art. 381, comma 3, del DPR n.495/92);
· Autorizzazione con validità temporanea (art. 381, comma 4, del DPR n.495/92).
I titoli sono rilasciati dietro presentazione di certificazione emessa dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale o presentazione del verbale redatto dalla commissione medica (L.104/1992). Nel caso di contrassegno con validità di 5 anni, la documentazione ASL certifica in origine uno stato di disabilità permanente e il rinnovo avviene con semplice certificazione del medico curante che attesti il permanere della condizione sanitaria rilevante che ha dato luogo al primo rilascio. Nel caso, invece, di disabilità certificata come temporanea dalla documentazione medico-legale rilasciata dall’ASL o dalla commissione medica, il contrassegno avrà una durata pari a quella indicata nella certificazione sanitaria o nel verbale.
Il rilascio e l’eventuale rinnovo sono di competenza del settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, Ufficio Cude, in largo Chiurlia 27.
Sul sito istituzionale del Comune di Bari, all’indirizzo, disponibile a questo link, è possibile scaricare la modulistica necessaria, la cui compilazione avviene con assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario. L’Ufficio Cude, previa verifica della documentazione allegata all’istanza, rilascia il contrassegno richiesto entro 30 giorni, con comunicazione a mezzo mail, in caso sia stata indicata nell’istanza.
Il contrassegno è strettamente personale ed è valido come documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 445/2000, in quanto rilasciato da Pubblica Amministrazione e riportante la fotografia e la firma dell’intestatario.
I casi di impedimento alla sottoscrizione del CUDE sono esclusivamente i seguenti:
· impedimento fisico;
· analfabetismo;
· minore o persona non capace di intendere e volere (in questo caso l’istanza verrà presentata dal tutore);
· cecità (in questo caso occorre far riferimento alle disposizioni della Legge 3 febbraio 1975 n. 18 ed in particolare all’art. 4 relativo alla sottoscrizione con un segno di croce o menzione sul documento della formula “impossibilitato a sottoscrivere”).
Come previsto dall’art. 381, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il contrassegno è strettamente personale e deve essere esposto sul parabrezza anteriore dell’auto in maniera ben visibile, esclusivamente in presenza dell’intestatario a bordo del mezzo. Il Cude non è vincolato a uno specifico veicolo e deve essere esposto in originale: l’esposizione di una copia, laddove non si ravvedano ipotesi di reato, è sanzionabile ai sensi del Codice della Strada come se non fosse esposto.
Anche in presenza del Cude il veicolo non può parcheggiare in presenza dei divieti di fermata e sosta previsti negli artt. 157 e 158 del Codice della Strada, in particolare: nelle curve e sui dossi, lungo le corsie di canalizzazione, in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, sui passaggi e attraversamenti pedonali, sugli attraversamenti e piste ciclabili, sui marciapiedi, negli spazi riservati alla sosta o alla ricarica dei veicoli elettrici, allo sbocco dei passi carrabili, in seconda fila, negli spazi riservati allo stazionamento o alle fermate dei mezzi pubblici, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso o di polizia, sulle aree destinate al mercato, davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani, in presenza di cartelli di divieti di sosta permanenti (0-24), divieti di fermata e divieti di sosta con rimozione.
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