Con la Risposta n. 237/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, è ammissibile la compensazione di crediti d’imposta agevolativi con debiti di natura tributaria in forza dell’art. 155 D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi), rimanendo esclusa al contempo la possibilità per il debitore di cedere a terzi – nell’ambito della procedura concorsuale – gli stessi crediti, maturati ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (“Superbonus”).
L’istante, curatore e legale rappresentante di una società in liquidazione giudiziale, aveva chiesto all’Agenzia di chiarire se i crediti fiscali all’edilizia presenti nel cassetto fiscale potessero essere ceduti a terzi, nonostante l’esistenza di debiti tributari.
In particolare, domandava se, in presenza di un blocco alle compensazioni per i carichi tributari scaduti, l’Agenzia potesse impedire la cessione opponendo la compensazione – ex art. 155 CCII – con i maggiori debiti fiscali della società.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver escluso l’applicabilità del blocco delle compensazioni previsto dall’art. 121, co. 3-bis del “Decreto Rilancio” per la mancata adozione del regolamento attuativo, ha richiamato l’art. 34, co. 49-quinquies del D.L. n. 223/2006, che preclude la compensazione di crediti – anche agevolativi – in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro.
Ha inoltre evidenziato che tale blocco è accompagnato da una clausola di esclusione, che consente il pagamento di somme relative a imposte erariali e relativi accessori con crediti d’imposta aventi la stessa natura.
Tale esclusione non trova tuttavia applicazione al caso di specie, avendo i crediti d’imposta della società natura “agevolativa”.
Ciò premesso, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’art. 155 CCII, che consente a qualsiasi creditore della procedura, incluso l’Erario, di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del debitore.
Al blocco delle compensazioni sussistente nel caso di specie prevale dunque la norma speciale contenuta nell’articolo 155 del Codice della Crisi d’Impresa.
Pertanto, “indipendentemente dalla natura dei crediti vantati” l’Agenzia potrà utilizzarli per compensare i propri crediti tributari nei confronti del contribuente.
Tale interpretazione si giustifica per la priorità di garantire un incasso certo, anche tramite compensazione con crediti agevolativi, per evitare il rischio di un pagamento falcidiato dei tributi dovuti nell’ambito della procedura concorsuale.
Resta perciò preclusa al contribuente la possibilità di cedere a terzi i crediti fiscali, in quanto suscettibili di essere utilizzati in compensazione da parte del Fisco per la soddisfazione delle proprie pretese.
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