Con il provvedimento del 7 marzo 2025[1] disposto dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, s’introduce un’importante innovazione: i nuovi terminali di pagamento elettronico (POS) non solo gestiranno i pagamenti, ma comunicheranno in tempo reale ogni operazione all’Agenzia, in linea con quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025[2], di cui chi scrive ha già trattato in precedenza su PagamentiDigitali e in altre occasioni. Obiettivo? Trasparenza totale e semplificazione fiscale.
Per gli esercenti significa meno burocrazia e meno errori. Per il fisco, un sistema più efficiente e sicuro. Per i consumatori, un ulteriore passo verso un’economia digitale senza intoppi.
Pagare con carta o smartphone è ormai un gesto automatico, rapido, quasi scontato. Ma cosa accade davvero dietro le quinte di ogni transazione elettronica? Fino ad oggi, il pagamento e la registrazione fiscale dell’operazione erano due processi separati: il primo gestito dal POS, il secondo affidato ai registratori telematici. Un sistema che lasciava margini di errore e, talvolta, di omissione. Tutto questo sta per cambiare.
POS collegati ai registratori telematici: perché questa riforma è importante?
L’introduzione di queste nuove specifiche tecniche si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione fiscale, volto a:
- Contrastare l’evasione fiscale, riducendo le possibilità di omissione delle transazioni nei corrispettivi giornalieri.
- Semplificare la gestione amministrativa per gli esercenti, riducendo gli adempimenti manuali e le operazioni di riconciliazione contabile.
- Migliorare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, grazie alla trasmissione automatizzata e in tempo reale dei dati delle transazioni.
- Favorire l’integrazione con la Lotteria degli scontrini, offrendo un incentivo ai consumatori per l’utilizzo di pagamenti elettronici.
Cosa cambia per gli esercenti?
Per adeguarsi a queste regole da alcuni giorni introdotte, gli esercenti dovranno dotarsi di POS compatibili con i nuovi standard, capaci di dialogare con i registratori telematici e con il sistema dell’Agenzia delle Entrate. Ciò comporterà:
- L’aggiornamento o la sostituzione dei terminali di pagamento con dispositivi conformi alle nuove specifiche.
- L’installazione di software certificati in grado di gestire il flusso di dati tra POS, registratori telematici e Agenzia delle Entrate.
- L’adeguamento delle procedure operative per garantire la corretta registrazione e trasmissione delle operazioni.
L’implementazione di queste novità richiederà un periodo di transizione, durante il quale esercenti, fornitori di soluzioni software e autorità fiscali collaboreranno per garantire una migrazione graduale ed efficace.
Nei prossimi capitoli analizzeremo nel dettaglio le modifiche richieste ai terminali POS, i soggetti coinvolti nel processo, i moduli software da installare e le procedure di certificazione necessarie per garantire la conformità alle nuove normative.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento del 7 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che i POS dovranno essere direttamente collegati ai Registratori telematici (RT), trasmettendo automaticamente ogni operazione all’Agenzia delle Entrate.
Le specifiche tecniche per la soluzione software
Il provvedimento è accompagnato dal rilascio delle specifiche tecniche “Soluzione Software per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi”, Ver. 1.0 di febbraio 2025 che, in sintesi, prevedono i seguenti cambiamenti:
- POS e registratori telematici dovranno dialogare in tempo reale, eliminando la separazione tra pagamento e registrazione fiscale.
- Le transazioni saranno trasmesse automaticamente all’Agenzia delle Entrate, senza margini di omissione.
- I terminali dovranno rispettare specifiche tecniche certificate, garantendo sicurezza e conformità normativa.
- Sarà integrata la cosiddetta “lotteria degli scontrini”, con validazione immediata dei pagamenti elettronici.
L’obbligo riguarda tutti gli esercenti e professionisti che accettano pagamenti elettronici. È previsto un periodo transitorio per l’aggiornamento dei dispositivi.
La “Soluzione software”: un coacervo tecnologico da battezzare
Una possibile definizione per la Soluzione software, all’insegna del pragmatismo e della neutralità tecnologica, viene proposta dall’autore nei capitoli conclusivi di questo contributo.
Ma, prima di “svelare il nome”, analizzeremo nel prosieguo in dettaglio le modifiche ai POS, i software da installare e le procedure di certificazione necessarie e l’impatto sugli attuali terminali POS in circolazione.
POS collegati ai registratori telematici: gli attori coinvolti e i processi di attuazione
In prima istanza vediamo chi sono gli attori nella nuova architettura operativa e in quali processi sono coinvolti.
L’implementazione della nuova regolamentazione sui POS coinvolge diversi protagonisti, ciascuno con un ruolo specifico all’interno dell’ecosistema che si viene a costituire con la Soluzione software di cui alle specifiche poc’anzi indicate. La collaborazione tra questi attori è essenziale per garantire il corretto funzionamento del sistema di registrazione e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Al seguito un elenco completo dei soggetti coinvolti:
- Agenzia delle Entrate
- Soggetto “produttore”
- Soggetto “erogatore”
- Esercente
- Punto di Emissione (PEM)
- Punto di Elaborazione (PEL)
- Guardia di Finanza e gli organi di controllo
L’ Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate è l’ente regolatore che definisce le specifiche tecniche necessarie per garantire la conformità del sistema fiscale alle nuove disposizioni normative.
- Definizione delle regole tecniche: stabilisce i requisiti che la Soluzione software deve rispettare per garantire la sicurezza e l’affidabilità della memorizzazione e trasmissione dei dati fiscali.
- Approvazione delle Soluzioni Software: ogni Soluzione software sviluppata dai Produttori deve essere sottoposta a verifica e approvazione prima di essere messa in commercio.
- Supervisione e controllo: verifica che gli esercenti e gli altri soggetti coinvolti rispettino la normativa e interviene in caso di irregolarità.
Il produttore
Il produttore è il soggetto che sviluppa e rende disponibile la Soluzione software, assicurandone la conformità ai requisiti imposti dall’Agenzia delle Entrate.
I processi nei quali è coinvolto sono i seguenti:
- Sviluppo della Soluzione software: il produttore è responsabile della creazione dei moduli software che consentono la memorizzazione e trasmissione dei dati.
- Richiesta di approvazione all’Agenzia: prima di essere distribuita, la Soluzione Software deve superare un processo di validazione.
- Possibile ruolo di erogatore: in alcuni casi, il Produttore può anche fornire direttamente la Soluzione software agli esercenti.
L’erogatore
Soggetto che distribuisce la Soluzione software approvata agli esercenti, l’erogatore garantisce il corretto funzionamento del sistema.
È coinvolto nei processi al seguito evinti:
- Distribuzione della Soluzione software: l’erogatore fornisce agli esercenti il software necessario per conformarsi alla normativa.
- Gestione del Punto di Elaborazione (PEL): è responsabile dell’infrastruttura che raccoglie, memorizza e trasmette i dati dei corrispettivi giornalieri.
- Assistenza tecnica e aggiornamenti: fornisce supporto agli esercenti e garantisce il mantenimento della conformità della Soluzione software nel tempo.
- Ruolo flessibile: in alcuni casi, un esercente può anche essere erogatore, se qualificato per fornire il software ad altri soggetti.
L’esercente
Soggetto passivo IVA, l’esercente è colui che utilizza la Soluzione software per adempiere agli obblighi fiscali relativi alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati delle transazioni. Viene pertanto coinvolto in questi processi:
- Adozione della Soluzione software: deve dotarsi di un POS aggiornato o installare i moduli software richiesti.
- Corretta gestione dei dati fiscali: deve assicurarsi che tutte le transazioni siano registrate e trasmesse nel rispetto della normativa.
- Possibilità di assumere altri ruoli: un esercente qualificato può anche essere un Erogatore o un Produttore, sviluppando e distribuendo la Soluzione Software.
Il Punto di Emissione (PEM)
È il dispositivo o sistema che genera e memorizza i dati fiscali dell’operazione. Il POS o il Registratore telematico può fungere da Punto di Emissione, implementando le seguenti attività:
- Registrazione dell’operazione: memorizza in modalità sicura e inalterabile i dati della transazione.
- Emissione del documento commerciale: genera lo scontrino digitale o cartaceo conforme alle norme fiscali.
- Trasmissione al Punto di Elaborazione: invia i dati al PEL per la successiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il Punto di Elaborazione (PEL)
È il sistema che raccoglie e memorizza i dati fiscali per poi trasmetterli all’Agenzia delle Entrate. Può essere un server esterno gestito dall’erogatore o un modulo software installato su un POS aggiornato. Ha responsabilità su:
- Conservazione sicura dei dati, garantendo che i dati fiscali siano registrati in modo sicuro e protetti da manomissioni.
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, inviando quotidianamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
Laddove il POS fosse adeguatamente aggiornato, potrebbe fungere direttamente da Punto di Elaborazione.
La Guardia di Finanza e gli organi di controllo
Gli enti preposti alla vigilanza e alla lotta all’evasione fiscale hanno accesso ai dati trasmessi per effettuare i seguenti controlli e verifiche:
- Monitoraggio del sistema: possono effettuare controlli incrociati tra i dati trasmessi e quelli dichiarati dagli esercenti.
- Verifiche in caso di anomalie: se vengono rilevate discrepanze, possono avviare accertamenti fiscali.
- Accesso ai dati fiscali registrati: i corrispettivi giornalieri inviati all’Agenzia delle Entrate sono accessibili agli organi di controllo per indagini e verifiche.
Come avviene il processo di trasmissione dei dati?
Chiariti gli attori in gioco e i processi nei quali sono coinvolti, vediamo ora come i dati debbano essere trasmessi dall’esercente all’Agenzia delle Entrate.
- L’operazione viene registrata dal Punto di Emissione (PEM)
Il POS o il registratore telematico memorizza l’operazione e genera il documento commerciale. Il Modulo Fiscale 1 (MF1) registra in modo sicuro e inalterabile i dati della transazione. - Invio al Punto di Elaborazione (PEL)
Il PEM trasmette i dati al PEL, che può essere installato su un server centrale o sul POS stesso (se aggiornato). Il Modulo Fiscale 2 (MF2) raccoglie i dati e ne garantisce l’integrità prima della trasmissione all’Agenzia delle Entrate. - Trasmissione all’Agenzia delle Entrate
Il PEL invia automaticamente i dati all’Agenzia delle Entrate, rispettando i protocolli di sicurezza. La registrazione è immediata e garantisce la tracciabilità dell’operazione. - Verifiche e archiviazione
L’Agenzia delle Entrate riceve e archivia i dati per eventuali controlli. Gli esercenti possono accedere ai dati per la gestione amministrativa e contabile.
Descritti gli attori coinvolti e i processi di attuazione che li riguardano, nonché il flusso di trasmissione dei dati, nel prossimo capitolo analizzeremo i moduli software aggiuntivi da installare sui POS e le loro funzionalità.
Moduli software aggiuntivi da installare sui POS
L’adeguamento dei terminali POS alle nuove specifiche tecniche diffuse dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in discorso, richiede l’installazione di specifici moduli software certificati che consentano la registrazione e la trasmissione sicura dei dati fiscali. Questi moduli fanno parte della Soluzione software approvata dall’Agenzia delle Entrate e devono garantire la conformità ai requisiti di sicurezza, inalterabilità e tracciabilità dei dati.
Componenti principali
La Soluzione software si compone di due moduli principali, ciascuno con funzioni specifiche:
Modulo Fiscale 1 (MF1) – installato sul Punto di Emissione (PEM)
Il MF1 rappresenta la componente software che deve essere installata su ogni dispositivo in grado di emettere documenti commerciali, come i terminali POS o i Registratori telematici. Questo modulo ha il compito di:
- Registrare le operazioni di pagamento in tempo reale, garantendo che ogni transazione venga tracciata e memorizzata secondo i criteri stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
- Generare il documento commerciale in formato elettronico e/o cartaceo, certificando la validità fiscale dell’operazione.
- Interagire con il Modulo Fiscale 2 (MF2), inviando i dati delle transazioni al Punto di Elaborazione per la successiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
- Supportare l’integrazione con la Lotteria degli scontrini, assicurando che i dati delle transazioni elettroniche siano validati per la partecipazione automatica dei clienti.
Modulo Fiscale 2 (MF2) – installato sul Punto di Elaborazione (PEL)
Il MF2 costituisce la componente della Soluzione software deputata alla gestione e trasmissione dei dati fiscali. È installato su un Punto di Elaborazione (PEL) e svolge le seguenti funzioni:
- Memorizzare in modo sicuro e inalterabile i dati dei corrispettivi giornalieri, evitando qualsiasi possibilità di manipolazione.
- Effettuare controlli sui dati ricevuti dal MF1, validandoli prima della trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
- Trasmettere automaticamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, in conformità alle disposizioni normative e nei tempi stabiliti.
- Garantire un’infrastruttura di sicurezza avanzata, attraverso protocolli di crittografia e autenticazione, per impedire accessi non autorizzati e proteggere la privacy degli esercenti e dei consumatori.
Dove devono essere installati i moduli software?
Il Modulo Fiscale 1 deve essere installato su tutti i dispositivi che operano come Punto di Emissione (PEM). Ciò significa che ogni POS e registratore telematico compatibile deve:
- Disporre della capacità di memorizzare e processare i dati delle transazioni in tempo reale, evitando discrepanze nei corrispettivi dichiarati.
- Essere aggiornato o sostituito con un modello conforme, nel caso in cui l’hardware non supporti il nuovo software.
- Interagire con il MF2 senza intervento manuale dell’esercente, garantendo la piena automazione del sistema.
Il Modulo Fiscale 2 deve essere installato su un sistema che funga da Punto di Elaborazione (PEL), ossia l’unità centrale di raccolta e trasmissione dei dati fiscali.
Come già in precedenza accennato, le possibilità di installazione includono:
- Un server centrale dedicato, gestito dall’erogatore della Soluzione software. Questa modalità è consigliata per attività con più punti vendita, in quanto consente di centralizzare il processo di trasmissione.
- Un registratore telematico compatibile, laddove l’hardware sia in grado di supportare le funzionalità richieste dalla normativa. Questo permette di evitare ulteriori investimenti in infrastrutture.
- Lo stesso POS, se adeguatamente aggiornato, permettendo una soluzione integrata e semplificata per gli esercenti che desiderano ridurre il numero di dispositivi necessari per la conformità normativa.
Compatibilità e aggiornamenti
Per garantire la corretta implementazione del sistema, i produttori e gli erogatori della Soluzione software devono attenersi ai seguenti obblighi:
- Certificazione della conformità
Ogni modulo software deve essere sviluppato nel rispetto delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate. Solo le soluzioni certificate possono essere distribuite ed installate sugli apparecchi POS e sui registratori telematici. - Aggiornamento dei POS esistenti
Gli esercenti devono verificare con i propri fornitori se il proprio POS può essere aggiornato con il MF1 e, se idoneo, anche con il MF2, oppure se è necessario acquistare nuovi dispositivi compatibili. - Protezione dei dati e sicurezza
Tutti i moduli devono implementare sistemi avanzati di crittografia per garantire che i dati fiscali non possano essere alterati o intercettati da terze parti non autorizzate. - Integrazione con la Lotteria degli scontrini
I nuovi sistemi devono essere in grado di generare e trasmettere automaticamente il codice lotteria associato alle transazioni elettroniche, in modo da semplificare la partecipazione dei clienti all’iniziativa governativa.
Nel prossimo capitolo analizzeremo le procedure di certificazione necessarie affinché i moduli software possano essere utilizzati dagli esercenti e distribuiti dagli erogatori.
Le procedure di certificazione
L’adozione della nuova Soluzione software e dei relativi moduli fiscali (MF1 e MF2) non è immediata: prima di poter essere utilizzati dagli esercenti, i sistemi devono essere certificati dall’Agenzia delle Entrate. Il processo di certificazione garantisce che le soluzioni rispettino i requisiti di sicurezza, inalterabilità e conformità normativa e che siano idonee alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati.
L’iter di certificazione coinvolge tre elementi fondamentali:
- La Soluzione software, che include i moduli MF1 e MF2.
- Il Punto di Emissione (PEM), ossia il dispositivo su cui è installato MF1.
- Il Punto di Elaborazione (PEL), il sistema che raccoglie e trasmette i dati tramite MF2.
Vediamo nel dettaglio ciascun passaggio.
Certificazione della Soluzione software
La certificazione della Soluzione software si articola in due fasi:
- Fase 1: sviluppo da parte del Produttore
- Fase 2: presentazione per l’approvazione
Fase 1: sviluppo da parte del produttore
Il produttore è responsabile dello sviluppo della Soluzione software, che deve rispettare i requisiti tecnici e normativi stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
Durante la fase di sviluppo, il produttore effettua una serie di test interni, volti a garantire che i dati vengano registrati, memorizzati e trasmessi in modo sicuro e inalterabile.
Il software deve prevedere meccanismi di protezione e crittografia per impedire alterazioni e garantire la sicurezza delle informazioni trasmesse.
Fase 2: presentazione per l’approvazione
Una volta completato lo sviluppo e superati i test interni, il produttore invia la Soluzione software all’Agenzia delle Entrate per l’approvazione ufficiale.
L’Agenzia esamina il software per verificarne la conformità alle specifiche tecniche e la capacità di operare in maniera sicura e affidabile.
Se il software supera le verifiche, l’Agenzia rilascia l’approvazione ufficiale, consentendone l’uso da parte degli esercenti e inserendolo nell’elenco delle Soluzioni software certificate.
Solo le soluzioni approvate possono essere distribuite dagli erogatori agli esercenti.
Certificazione del Punto di Emissione (PEM)
Anche la certificazione della PEM si articola in due fasi:
- Fase 1: verifica della compatibilità
- Fase 2: registrazione e abilitazione
Fase 1: Verifica della compatibilità
Il Punto di Emissione (PEM), dispositivo su cui viene installato il Modulo Fiscale 1 (MF1), può trattarsi di un POS aggiornato o di un registratore telematico compatibile.
L’erogatore effettua test per assicurarsi che il dispositivo sia in grado di memorizzare correttamente i dati fiscali e di emettere documenti commerciali in conformità con la normativa.
Il dispositivo deve essere in grado di interfacciarsi con il Modulo Fiscale 2 (MF2) per la trasmissione sicura dei dati.
Fase 2: Registrazione e abilitazione
Una volta verificata la compatibilità, il PEM deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione permette all’Agenzia di monitorare i dispositivi autorizzati e di effettuare controlli periodici.
Dopo l’approvazione, il PEM diventa operativo e conforme alla normativa, garantendo la registrazione e la trasmissione sicura delle transazioni.
Certificazione del Punto di Elaborazione (PEL)
Come per la Soluzione software e il PEM, anche la certificazione del PEL si articola in due fasi:
- Fase 1: verifica del Modulo Fiscale 2 (MF2)
- Fase 2: attivazione presso l’Agenzia delle Entrate
Fase 1: verifica del Modulo Fiscale 2 (MF2)
Il Punto di Elaborazione (PEL) è il sistema che raccoglie i dati fiscali provenienti dai PEM e li trasmette all’Agenzia delle Entrate.
L’erogatore, quindi, deve testare l’infrastruttura su cui può essere installato il Modulo Fiscale 2 per garantire che tutti i dati siano memorizzati e inviati senza errori o alterazioni.
Fase 2: attivazione presso l’Agenzia delle Entrate
Il PEL deve essere registrato e collegato ai PEM associati.Dopo la registrazione, il sistema diventa operativo e inizia a trasmettere i dati all’Agenzia in tempo reale.
L’Agenzia monitora costantemente il funzionamento del PEL per garantire la conformità alle specifiche tecniche.
Controlli e aggiornamenti obbligatori
Nel ciclo di vita della Soluzione software e della propria corretta implementazione, sono previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2025 due differenti tipologie di verifica:
- verifiche periodiche
- aggiornamenti obbligatori
Le verifiche periodiche
L’Agenzia delle Entrate e gli organi di controllo (es. Guardia di Finanza) possono effettuare ispezioni per verificare il corretto funzionamento delle Soluzioni software certificate.
I controlli possono essere svolti direttamente sugli esercizi commerciali o in modalità remota tramite l’analisi dei dati trasmessi.
Gli aggiornamenti obbligatori
Mentre i produttori devono rilasciare aggiornamenti software certificati per garantire il rispetto delle normative in evoluzione, gli esercenti sono tenuti ad aggiornare il software dei loro dispositivi per continuare a operare in conformità.
Revoca della certificazione
Se una Soluzione software non rispetta più i requisiti, può essere rimossa dall’elenco delle soluzioni autorizzate.
In tal caso, gli esercenti devono sostituire la soluzione con una certificata, per evitare sanzioni e garantire la continuità operativa.
Perché è importante la certificazione
In definitiva, la certificazione delle Soluzioni software e dei dispositivi coinvolti è un processo essenziale per garantire il corretto funzionamento del nuovo sistema di fiscalizzazione elettronica.
Grazie a un sistema di certificazione rigoroso:
- Gli esercenti potranno utilizzare strumenti conformi e sicuri.
- L’Agenzia delle Entrate avrà un maggiore controllo sulla tracciabilità fiscale.
- I consumatori beneficeranno di un sistema trasparente e affidabile.
Con questo nuovo modello, l’Italia si allinea agli standard più avanzati di gestione fiscale digitale, rendendo il sistema più semplice, sicuro ed efficiente per tutti gli attori coinvolti.
Nel prossimo capitolo analizzeremo l’impatto sui terminali di accettazione.
Cosa cambia per i terminali POS
L’adeguamento alle nuove regole richiede interventi tecnici sui terminali POS, affinché possano dialogare con i registratori telematici e trasmettere le operazioni all’Agenzia delle Entrate in tempo reale.
Principali aggiornamenti richiesti
Per essere conformi alla normativa, i POS dovranno:
- Integrare il Modulo Fiscale 1 (MF1): un’applicazione software installata direttamente sul POS che registra in modo sicuro i dati delle operazioni e genera il documento commerciale. Il MF1 invia poi queste informazioni al Punto di Elaborazione (PEL), che gestisce la trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
- Collegarsi al Modulo Fiscale 2 (MF2): il software responsabile della validazione, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, che può essere installato su diverse piattaforme, a seconda delle configurazioni disponibili per gli esercenti.
POS da aggiornare o sostituire?
Gli esercenti dovranno verificare con i propri fornitori di POS e registratori telematici se il proprio sistema attuale può essere aggiornato con il software certificato o se è necessario sostituire uno o più dispositivi per garantire la conformità.
POS collegati ai registratori telematici: prospettive future
L’introduzione della Soluzione software e l’obbligo di integrazione tra POS e registratori telematici rappresentano non solo un passaggio normativo, ma anche un’evoluzione strategica del punto cassa. La digitalizzazione fiscale e l’innovazione nei pagamenti elettronici stanno convergendo, delineando scenari futuri in cui i dispositivi di cassa non saranno più semplici strumenti di registrazione, ma veri e propri hub tecnologici multifunzione.
Diamo un nome alla Soluzione software
Il processo di digitalizzazione fiscale, intrecciatosi sempre più con l’evoluzione dei pagamenti elettronici, portò anni addietro l’autore di questo contributo a definire il nuovo coacervo tecnologico come “Cash-POS-Register”.
Oggi ci siamo!
La convergenza tra fiscalità e pagamenti digitali
L’integrazione dei POS con i registratori telematici segna una svolta nella gestione delle transazioni commerciali, trasformando il punto vendita in un ecosistema sempre più connesso.
Le principali tendenze emergenti sono:
- Automazione fiscale e riduzione degli adempimenti manuali, grazie alla trasmissione immediata dei dati all’Agenzia delle Entrate.
- Maggiore sicurezza e affidabilità nelle transazioni, riducendo le possibilità di errore umano e garantendo una completa tracciabilità.
- Facilitazione della compliance normativa, eliminando discrepanze tra i pagamenti effettuati e i corrispettivi dichiarati.
- Integrazione con nuovi servizi finanziari, come pagamenti digitali avanzati, programmi di fidelizzazione, cashback di Stato e Lotteria degli scontrini.
Questa convergenza sta ridefinendo il ruolo del registratore di cassa, che da semplice strumento di emissione scontrini sta evolvendo in una piattaforma digitale intelligente, connessa e integrata con i sistemi di pagamento elettronico.
Verso il “Cash-POS-Register”
L’attuale obbligo di adeguamento impone agli esercenti la gestione di più dispositivi:
- Un POS per accettare pagamenti digitali.
- Un registratore telematico per la memorizzazione e la trasmissione dei dati fiscali.
- Un Punto di Elaborazione (PEL) per la gestione della Soluzione software e l’invio delle informazioni all’Agenzia delle Entrate.
Una siffatta molteplicità di dispositivi, pur garantendo la conformità alla normativa, comporta costi di gestione e manutenzione più elevati, maggiore complessità operativa e un’infrastruttura più frammentata.
L’opportunità strategica per il futuro è lo sviluppo di un unico dispositivo all-in-one, in grado di:
- Gestire i pagamenti digitali (POS);
- Memorizzare e trasmettere i dati fiscali (registratore telematico);
- Elaborare e archiviare le transazioni in modalità sicura.
Un dispositivo del genere potrebbe essere sviluppato su una piattaforma hardware e software flessibile, ad esempio su Android, che permetterebbe una maggiore interoperabilità e facilità di aggiornamento.
I vantaggi di un unico dispositivo all-in-one
Un dispositivo basato su un’unica piattaforma porterebbe numerosi benefici:
- Maggiore efficienza: un solo dispositivo per gestire pagamenti e fiscalità, con un’interfaccia unificata.
- Riduzione dei costi: meno hardware da acquistare, installare e manutenere.
- Semplicità operativa: una gestione più intuitiva per l’esercente, con meno dispositivi da controllare.
- Scalabilità: il software potrebbe essere facilmente aggiornato per adattarsi a future evoluzioni normative o funzionali.
- Integrazione con servizi innovativi: possibilità di includere soluzioni di pagamento innovative, gestione della clientela, reportistica avanzata e connessione con gestionali aziendali.
Alcuni produttori stanno già sperimentando soluzioni ibride, ma la vera innovazione sarà l’adozione su larga scala di dispositivi certificati all-in-one, che potrebbero diventare lo standard del settore nei prossimi anni.
Siamo pronti?
Riferimenti Normativi[3]
- Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
- Normativa di riferimento:
- Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;
- Legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- Decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983;
- Legge 30 dicembre 1991 n. 413;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Legge 11 marzo 2014, n. 23;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014;
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni;
- Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- Legge9 agosto 2023, n. 111;
- Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241del 5novembre2018 e successive modificazioni.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.
NOTE
[1] Prot. n 111204/2025 – Definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127
[2] Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
[3] Tratto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate “Definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui al l’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ai fini della memorizzazione elettronica e del la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 1 27” del 7 marzo 2025, Prot. n 111204/2025.
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