Al via la consultazione pubblica sul nuovo meccanismo di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili: energia solare, energia geotermica, bioenergia
Il MASE ha avviato la consultazione pubblica del D.M. FER-T e la nuova disciplina del meccanismo di incentivazione alternativo e complementare al Conto termico degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni per il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.
Le osservazioni e i commenti possono essere trasmessi entro il giorno 21 aprile 2025.
Al termine della consultazione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione, per predisporre uno schema di decreto che disciplinerà il nuovo meccanismo di incentivazione.
Il MASE ha ipotizzato un calendario con almeno due procedure all’anno i cui contingenti di potenza verrebbero definiti in base alle manifestazioni di interesse. “In fase di richiesta di accesso alla prequalifica, i soggetti ammessi saranno tenuti a versare un corrispettivo determinato in funzione della taglia dell’impianto”, si legge nel testo.
L’incentivo assegnato sarà un contributo in conto esercizio, basato sulla produzione effettiva, per 10 anni.
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Chi potrà accedere ai contributi del Decreto FER-T?
Il meccanismo incentivante è aperto sia a soggetti pubblici che privati. In particolare, possono partecipare alle procedure competitive tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, purché dispongano di adeguate capacità finanziarie ed economiche in relazione all’investimento richiesto.
Tra i beneficiari rientrano anche le Energy Service Company (ESCO), purché certificate secondo la norma UNI CEI 11352, e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), a condizione che si avvalgano di una ESCO certificata UNI CEI 11352 o di un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339 per la progettazione degli interventi.
Inoltre, possono accedere agli incentivi i proprietari o titolari di altri diritti reali sugli impianti realizzati.
Tuttavia, sono esclusi dall’accesso agli incentivi:
- imprese in difficoltà secondo la definizione della Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
- imprese soggette a sanzioni interdittive, come previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2001.
- imprese con rappresentanti legali o amministratori condannati per reati che comportano l’esclusione dalle procedure di appalto o concessione, a meno che non sia stato emesso un decreto di estinzione dei reati alla data di presentazione della domanda.
- imprese soggette a cause ostative ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011).
Quali interventi sono agevolati con il Decreto FER-T?
Sono incentivabili gli impianti di produzione di energia termica alimentati dalle seguenti fonti energetiche rinnovabili:
- energia solare;
- energia geotermica;
- bioenergia (biomassa solida, biogas, bioliquidi);
- energia dell’ambiente.
Sono ammessi agli incentivi gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, anche in assetto cogenerativo, anche tra loro integrati e/o in sostituzione di impianti esistenti di seguito elencati:
- generatori di energia termica dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile superiore a 2.000 kWt;
- generatori di calore alimentati da bioenergie, con potenza termica utile superiore a 2.000 kWt;
- impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superfici del campo solare superiori a 2.500 m2;
- impianti per l’uso diretto della fonte geotermica con potenza termica utile superiore a 2.000 kWt.
L’energia termica prodotta deve servire utenze delle seguenti tipologie, anche combinate:
- climatizzazione invernale di edifici esistenti;
- climatizzazione estiva di edifici esistenti, mediante macchine ad assorbimento e/o adsorbimento in cascata alla produzione di energia termica (i.e. solar cooling);
- acqua calda sanitaria (ACS);
- calore di processo;
- riscaldamento di serre e piscine;
- reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.
Sono ammissibili, alle diverse condizioni indicate nel prosieguo del documento, le seguenti categorie di intervento:
- impianto di nuova costruzione;
- potenziamento di impianto esistente: intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto alimentato da fonti rinnovabili esistente, allo scopo di ottenere un aumento di potenza e/o di producibilità;
- rifacimento di impianto esistente: intervento su un impianto alimentato da fonti rinnovabili esistente, finalizzato al mantenimento della piena efficienza produttiva dell’impianto. Può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità o natura, da effettuare sui componenti e sulle opere costituenti l’impianto, che risultino in esercizio per un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell’impianto, distinta per tecnologie.
In generale, gli impianti devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione del calore con certificazione MID, nonché di un sistema di misura della portata del combustibile in ingresso e deve essere definito il valore del potere calorifico con frequenza ragionevolmente elevata.
Inoltre, per le tecnologie la cui contabilizzazione del calore non è fattibile con i metodi “diretti” (a titolo di esempio per impianti con pompe di calore aria/aria) si richiede di adottare algoritmi per la conversione dei parametri misurati; in caso di fornitura a diversi tipi di utenze, i rilevamenti dovranno consentire la valutazione, in maniera distinta, dell’energia termica fornita a ciascuna di esse
Un altro aspetto fondamentale è il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), stabilito dal Regolamento UE 2021/2139. Questo significa che gli impianti incentivati devono rispettare criteri ambientali stringenti per garantire che il loro impatto sia minimo e sostenibile nel lungo periodo. A tale scopo, verranno predisposte schede tecniche dettagliate che definiranno i requisiti prestazionali e di tutela ambientale da rispettare per tutta la durata del periodo di incentivazione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, il contributo economico potrà essere revocato e le somme già erogate dovranno essere restituite.
Decreto FER-T e Conto termico: quali le differenze?
L’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 199/2021 prevede l’aggiornamento del vigente meccanismo del conto termico attraverso una specifica disciplina che incentivi interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni selezionati per mezzo di procedure di accesso competitive ad evidenza pubblica.
Il Decreto FER-T prevede un meccanismo competitivo diverso rispetto al Conto termico e offre un sistema di incentivi dedicato e complementare ad esso in termini di dimensione degli interventi.
Ricordiamo che il Conto Termico, operativo dal mese di luglio 2013, prevede un meccanismo di incentivazione per piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Tale meccanismo incentivante rappresenta, a livello nazionale, il primo strumento di incentivazione diretto della produzione di energia termica rinnovabile e, al contempo, il primo strumento che permette l’accesso della Pubblica Amministrazione, imprese, famiglie e altri soggetti pubblici agli interventi di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti.
Leggi l’approfondimento “Conto Termico: guida completa“
Per poter partecipare alle procedure di assegnazione degli incentivi, i progetti devono essere accompagnati dai necessari titoli abilitativi per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. Inoltre, è previsto un rigido calendario da rispettare:
- entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, deve essere fornita la documentazione che attesta l’avvio dei lavori, come ordini di acquisto, fatture o impegni contrattuali vincolanti.
- entro 30 mesi, gli interventi devono essere completati. In caso di mancato rispetto di questo termine, si perde il diritto all’incentivo.
Quali titoli abilitativi sono richiesti dal Decreto FER-T?
Per partecipare alle procedure competitive saranno richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.
Alla fine di garantire che i progetti sovvenzionati siano effettivamente sviluppati sarà previsto, pena la decadenza dalla posizione in graduatoria:
- un obbligo di presentazione, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, di documentazione attestante l’avvio dei lavori di realizzazione dell’intervento (i.e. ordine di acquisto/fattura/impegno vincolante);
- un limite temporale per la conclusione dei lavori di realizzazione degli interventi pari a 30 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Quali incentivi sono previsti dal Decreto FER-T?
Il meccanismo di incentivazione consiste nel riconoscimento di una tariffa premio applicata alla produzione di energia termica rinnovabile degli impianti selezionati dalla procedura.
L’incentivo riconosciuto assumerà la forma del contributo in conto esercizio riconosciuto in relazione ai dati rilevati di produzione di energia termica per la durata di dieci anni.
L’energia termica rimane comunque nella disponibilità del produttore, che provvede al suo collocamento e valorizzazione.
Come si accede ai contributo FER-T?
Per la selezione degli impianti, sono svolte procedure competitive pubbliche tecnologicamente neutre al ribasso, caratterizzate dal criterio pay as bid, sulla base del contributo richiesto per unità di produzione, tenendo conto della tariffa specifica posta a base d’asta, distinta per ciascuna famiglia tecnologica.
In pratica ogni tecnologia ha una tariffa base di riferimento, e gli impianti partecipanti competono offrendo un ribasso su questa tariffa. Oltre al prezzo, nella selezione entrano in gioco anche altri criteri di valutazione, che verranno approfonditi nel successivo Tema 4.
Le procedure si svolgono in forma telematica osservano un calendario predefinito (si prevedono almeno due procedure l’anno) e sono basate su contingenti di potenza determinati tenendo conto delle manifestazioni di interesse alla partecipazione prima della data di apertura del bando (ed entro tempistiche compatibili con la definizione dei contingenti stessi da assegnare in ciascuna procedura).
Manifestazioni di interesse e contingente di potenza
Nella manifestazione d’interesse il soggetto ammesso dovrà dichiarare i dati tecnici e di esecuzione caratterizzanti l’intervento che si intende realizzare, nonché la disponibilità delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell’intervento. Tale fase di prequalifica dell’intervento, ad esito positivo, consentirà la definizione dei contingenti di potenza e la partecipazione dei soggetti alla procedura competitiva.
In fase di richiesta di accesso alla prequalifica, i soggetti ammessi saranno tenuti a versare un corrispettivo determinato in funzione della taglia dell’impianto.
Il contingente di potenza a disposizione per la procedura competitiva successiva sarà determinato sulla base della potenza complessiva prequalificata, adeguatamente ridotta per garantire la competizione.
Si prevede la definizione di procedure competitive tecnologicamente neutre, con un unico contingente di potenza per tutte le tecnologie e gli interventi ammessi.
Le diverse categorie di intervento ammissibile (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento) potranno competere nell’ambito della medesima procedura, fermo restando la rimodulazione dell’incentivo, nel caso degli interventi diversi dalla nuova costruzione, per tener conto dei minori costi di realizzazione degli interventi: a tal fine, si prevede l’applicazione di un fattore predeterminato per la riduzione della tariffa aggiudicata.
Graduatorie e criteri di selezione
La graduatoria è redatta principalmente in funzione del maggior ribasso percentuale; tuttavia, l’offerta di riduzione non costituisce il solo criterio per la determinazione della graduatoria.
Sono previsti criteri di selezione aggiuntivi non legati al prezzo (No Price Criteria o NPC) per un peso complessivo pari al 30% dell’offerta.
Tali criteri sono raggruppati nelle diverse categorie della resilienza, della sostenibilità ambientale e sociale, della condotta responsabile di impresa:
- Resilienza: le aste contribuiscono alla resilienza, tenendo conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette i cui principali componenti specifici sono prodotti attraverso un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che le lavorazioni siano state eseguite all’interno dell’Unione.
- Sostenibilità ambientale e sociale: partecipazione dei soggetti beneficiari ad una Comunità Energetica Rinnovabile, così come definita all’articolo 22 della Direttiva 2018/2001;
- Condotta responsabile d’impresa: dimostrata attraverso la redazione del Report CSR (Corporate Social Responsability o Responsabilità Sociale d’Impresa) e il possesso delle certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale), rilasciate al produttore dei componenti delle tecnologie a zero emissioni nette, da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.
I progetti saranno, quindi, selezionati sulla base di un punteggio applicato da parte del GSE che terrà conto:
- per una quota pari al 70% dei criteri di prezzo (ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo a base d’asta);
- per il restante 30% del possesso della documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei criteri non di prezzo sopra illustrati.
Decreto FER-T: a cosa serve ala consultazione pubblica
La consultazione ha l’obiettivo di acquisire osservazioni e proposte dagli stakeholder per la predisposizione di una disciplina in grado di perseguire in via generale 3 principali obiettivi:
- incremento della produzione di energia rinnovabile termica e conseguente riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in relazione agli obiettivi vincolanti nazionali ed europei;
- definizione di una misura incentivante bilanciata e determinata, tenendo conto della concorrenza e della sua proporzionalità, che risulti compatibile con la disciplina unionale
in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia; - riconoscimento di incentivi congrui, a valere sulle componenti tariffarie del gas al pari del Conto termico, in grado soddisfare gli interessi dei soggetti interessati alla realizzazione
degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni.
La consultazione è rivolta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a presentare progetti futuri volti potenzialmente a realizzare interventi di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili di grandi dimensioni, nonché a tutti i soggetti in grado di fornire un contributo utile all’introduzione nell’ordinamento normativo nazionale di una disciplina efficace per il perseguimento degli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nazionali e dell’Unione, e, al contempo, in grado di fornire elementi di analisi finanziaria e tecnica riguardanti il rapporto tra costi connessi alle tecnologie di tali interventi e congrua remunerazione degli stessi nell’ambito specifico di procedure competitive ad evidenza pubblica. possono procedere con il loro contributo entro il giorno 21 aprile 2025 tramite PEC all’indirizzo dee@pec.mase.gov.it utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato
e come oggetto della mail “Consultazione – D.M. FER-T”.
La consultazione pubblica si articola su 4 temi principali:
- soggetti che possono accedere al meccanismo incentivante;
- fonti energetiche rinnovabili e gli interventi ammissibili;
- meccanismo di incentivazione;
- criteri per la selezione degli interventi all’esito delle procedure competitive.
Decreto FER-T: il documento in consultazione pubblica
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-fer-t-incentivi-rinnovabili-termiche/
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