L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per offrire alcuni chiarimenti in tema di ripartizione della detrazione per il superbonus 110 per cento. Con la Risposta n. 252 del 9 dicembre 2024, in particolare, è stato chiarito che è possibile optare per la ripartizione della detrazione legata alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 in dieci quote annuali a partire dal periodo di imposta 2023 anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno. Ma c’è una condizione da rispettare. Vediamo quale.
Il caso presentato all’Agenzia delle Entrate
Il caso in esame ha riguardato una contribuente che, in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese relative alla realizzazione di alcuni interventi (“trainanti” e “trainati”) di risparmio energetico ammesse al superbonus, che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.
La contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se per una parte di tali spese (quelle relative alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all’installazione dell’impianto fotovoltaico) può avvalersi della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali prevista dal comma 8-quinquies dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (per l’intervento di isolamento termico delle superfici opache) può usufruire della detrazione in quattro anni, in base al comma 1 dell’articolo 119.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 2020), dalle circolari e dalle Risposte pubblicate dalla stessa Amministrazione successivamente. E ha posto l’attenzione sul comma 8-quinquies aggiunto in seguito all’articolo 119 con l’articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023 n. 38.
Secondo il comma 8-quinquies, “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.
La circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, par. 1.5, ha poi chiarito che “la ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ‘incapienza fiscale’ (nelle quali l’imposta lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in questione). L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)”.
In base a queste disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che è possibile “optare per la predetta ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno”.
In questo caso è necessario:
- presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo;
- optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del comma 8-quinquies dell’articolo 119 del decreto Rilancio, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.
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