Tra le varie misure, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3.12.2024 prevede novità anche in materia welfare. Si ampliano infatti le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente con particolare riferimento ai contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
In particolare, le modifiche operate sono intervenute sull’art. 51, c. 2, lett. f-quater) del Tuir che, com’è noto, prevede l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente dei contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ovvero il rischio di gravi patologie. In particolare, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati per le polizze Long Term Care e Dread Disease, ovvero le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi.
Sono riconducibili alla prima tipologia (Long Term Care), le polizze dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza. Viceversa, appartengono alla seconda categoria (Dread Disease) le polizze dirette a garantire una copertura assicurativa contro il rischio di insorgenza di malattie gravi; in assenza di riferimenti normativi volti a delimitare il contenuto delle gravi patologie, è possibile fare riferimento all’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’Ispettorato del lavoro (di cui all’art. 139 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, elenco pubblicato con D.M. 18.04.1973, e da ultimo aggiornato con D.M. 10.06.2014).
In questo contesto, l’art. 3 decreto Irpef-Ires, dopo il riferimento alle “categorie di dipendenti” ha aggiunto il riferimento ai familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, c. 2 del Tuir, offrendo così un importante beneficio fiscale, che non concorrerà più alla formazione del reddito imponibile, semplificando la gestione delle polizze assicurative (si ricorda che, in base all’attuale testo normativo, devono considerarsi “familiari fiscalmente a carico” i membri della famiglia con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro).
Questa nuova previsione normativa potrebbe incentivare una maggiore diffusione dei piani di welfare aziendale con specifico riguardo alla copertura del rischio di non autosufficienza oli rischio di gravi patologie (Long Term Care e Dread Disease) per l’intero nucleo familiare. Le disposizioni in tema di revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente saranno applicabili ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1.01.2025.
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