Il mancato avvio del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Giudice determina l’improcedibilità della domanda.
Nel caso di specie, a distanza di oltre quattro mesi dall’udienza in occasione della quale le parti erano state invitate, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, ad avviare la mediazione, nessuna delle due l’aveva tempestivamente introdotta e conclusa.
Secondo il Giudice “quando la mediazione obbligatoria venga disposta in corso di causa, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può, infatti, reputarsi soddisfatta ove la procedura sia esperita utilmente entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, ossia se il primo incontro delle parti davanti al mediatore si tenga, anche se lo stesso si concluda senza accordo (Cass. sentenza n. 40035/2021; Tribunale di Roma 1 luglio 2024). Si ritiene, infatti, che anche a seguito della riforma c.d. Cartabia la mediazione debba essere svolta e quindi essere giunta a compimento entro l’udienza fissata dal giudice salva la possibilità di un rinvio della stessa nel caso in cui il procedimento di mediazione si sia protratto (dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti) fino al suo termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 6 del D. lgs. 28/2010”.
Come evidenziato dal Giudice, il termine per esperire il tentativo di mediazione ha l’obiettivo di spingere le parti a concludere il procedimento prima della celebrazione dell’udienza di rinvio, in modo tale da non pregiudicare la durata del processo e di rendere effettivo l’eventuale raggiungimento di un accordo tra le parti.
Il Tribunale ha, quindi, rigettato la richiesta di parte attrice, volta ad ottenere una proroga del termine, affermando che la stessa doveva di fatto qualificarsi come rimessione in termini, in relazione alla quale però non erano stati neppure dedotti i presupposti incolpevoli che l’avrebbero legittimata. “La proroga, infatti, è prevista dalla legge solo per i termini ordinatori; solo prima della scadenza, e solo per motivi particolarmente gravi. La rimessione in termini è istituto ben diverso: essa ha per presupposto la decadenza incolpevole da un adempimento processuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parte interessata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se il primo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato”.
In conclusione, poiché il procedimento di mediazione non era stato iniziato, né concluso nel termine assegnato per colpevole inerzia delle parti, è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato avveramento condizione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010.
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