Ai sensi di quanto disposto dall’art. 110, D.lgs. n. 36/2023, recante il Codice dei Contratti Pubblici e per quanto d’interesse in questa sede, in presenza di un’offerta, che appaia anormalmente bassa, le Stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sui costi proposti, escludendone l’offerta se le medesime non giustificano adeguatamente detti costi. Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto la medesima, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Il gestore “uscente” di un appalto non è legittimato a impugnare il bando di gara nella parte in cui non ha previsto il doveroso rispetto della disciplina sulle clausole sociali. Lo stabilisce il Tar Sicilia, sez. III, sentenza 17 dicembre 2024, n. 3516.
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