ANTICIPAZIONE – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

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ANTICIPAZIONE – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Missione 7 “REPowerEU” del PNRR

09/01/2025

BENEFICIARI

Piccole e Medie imprese operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

c) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;

d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà come da definizione stabilita all’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER;

e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;

f) essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.

Sono escluse dalle agevolazioni le PMI:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;

e) che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività è principalmente concentrata nei seguenti settori:

a) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;

b) industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;

c) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;

d) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;

e) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Investimenti, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato; gli investimenti possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.

I programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati.

I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.


SPESE AMMISSIBILI


L’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;

d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere precedenti (a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento).

AGEVOLAZIONE

Contributo in conto impianti/fondo perduto pari al:

  • 30%  per le medie imprese, ovvero del 40% per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b);
  • 30% delle spese ammissibili di cui alla lettera c), per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica.
  • 50% delle spese per le sole spese di cui alla lettera d) per la Diagnosi Energetica


SCADENZA

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

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