«Terzo mandato, c’è rischio concentrazione di potere»

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 


Il limite dei due mandati stabilito con legge nel 2004 è immediatamente operativo e non necessita di un recepimento da parte delle Regioni. E comunque la Campania avrebbe già recepito il divieto di terzo mandato nel 2009 adottando la nuova legge elettorale. E inoltre il principio stabilito nel 2023 dalla Corte Costituzionale sul divieto di terzo mandato per i sindaci vale anche per i governatori. Sono i tre punti su cui si fonda il ricorso di illegittimità costituzionale presentato dal Governo contro la legge della Regione Campania sul terzo mandato. Dieci pagine firmate dall’avvocato dello Stato Eugenio De Bonis e dal vice avvocato generale dello Stato Ruggero Di Martino che venerdì, il giorno dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri, hanno presentato alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sulla legge approvata dal consiglio regionale campano.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

IL RICORSO

Secondo gli avvocati dello Stato, la legge votata dal consiglio regionale ha «differito l’applicazione del divieto di terzo mandato consecutivo» violando l’articolo 122 della Costituzione secondo cui la legge regionale deve muoversi «nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Nel ricorso, l’Avvocatura dello Stato presenta le tesi per le quali la Consulta dovrebbe bocciare la legge campana che, secondo i legali dello Stato, «produce il solo effetto di far decorrere ex novo il computo dei mandati, privando di efficacia e sterilizzando quelli già svolti, ad eccezione di quello in corso. In questo modo – si legge nel ricorso – si genera un quadro elusivo in base al quale una nuova legiferazione regionale in materia avrebbe l’effetto di rendere irrilevante lo svolgimento di mandati già effettuati dal singolo soggetto di volta in volta interessato».

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Terzo mandato Campania, Cirielli: «De Luca è alla fine, farà il sindaco di Salerno»

IL CASO DEI SINDACI

Ma andiamo passo per passo, seguendo l’ordine redatto dagli stessi avvocati dello Stato che sin da subito precisano la ratio del divieto del terzo mandato: «Risulta funzionale all’esigenza di prevenire il rischio di concentrazione e di personalizzazione del potere», sostengono citando a suffragio sentenze della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Cassazione. In particolare viene citata la sentenza della Consulta del 2023 che rispetto al limite di mandati consecutivi dei sindaci precisa: «La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi è idonea a garantire l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali». Principi che, secondo i legali dello Stato, «risultano mutuabili ed applicabili anche al caso di specie». Insomma: i principi enunciati dalla Consulta per i sindaci valgono anche per i governatori.

Video

IL RECEPIMENTO

Altro tema di dibattito è il cosiddetto “recepimento” della Regione della legge del 2004 che stabilisce il limite dei due mandati. Per gli avvocati dello Stato «il principio stabilito a livello statale è immediatamente operativo a prescindere da un suo (formale) recepimento da parte delle Regioni». Nelle materie di legislazione concorrete (come in questo caso) la legge statale definisce la cornice entro cui le Regioni possono muoversi con legislazione di dettaglio. Ebbene secondo gli avvocati dello Stato la legge campana «escludendo dal computo della consecutività il precedente mandato svolto, si pone in frontale contrasto con il principio posto dalla legge del 2004». E ancora, scrivono gli avvocati: «Se addirittura si concedesse che il principio debba essere necessariamente e formalmente recepito dalla legislazione regionale per essere operante, ne deriverebbe che le Regioni resterebbero del tutto libere di ridimensionarne la portata precettiva e, addirittura, di rinviarne l’attuazione sine die». Ma gli avvocati vanno anche oltre. Se pure ci fosse bisogno di un recepimento, la Campania lo ha già messo in campo. Come? Con la legge elettorale del 2009. In quest’ultima si legge: «Si applicano in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». Un comma che basta, secondo i legali, come recepimento del divieto di terzo mandato che è del 2004, quindi precedente alla legge elettorale.

LA DIFESA

Tesi rispetto alle quali i tecnici di Palazzo Santa Lucia avevano in parte già risposto la scorsa settimana dopo i rilievi inviati da Roma prima di impugnare effettivamente la legge. Per la Regione guidata da De Luca, la legge campana non fa altro che “replicare” quella del Veneto, sulla base della quale Luca Zaia sta già portando avanti il terzo mandato. Ma anche della Regione Piemonte e delle Marche, che non sono state impugnate dal Governo. Un tema ribadito a più riprese anche venerdì da De Luca in conferenza stampa. Ma ora, al di là delle tesi delle parti, la palla passa alla Consulta.
 





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

Source link