Startup e Innovazione: le novità per il 2025 | Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

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La legge 16 dicembre 2024, n.193 introduce significative modifiche normative che riguardano le startup innovative, gli incubatori certificati e gli investimenti nel settore delle nuove imprese tecnologiche.

Queste disposizioni mirano a rafforzare il supporto alle startup e a stimolare gli investimenti, creando un ambiente più favorevole alla crescita e allo sviluppo tecnologico. Di seguito, una descrizione delle principali novità:

1. Modifiche alla Definizione di Startup Innovativa (art.28)

Requisiti di Impresa: Le startup innovative devono essere classificate come micro, piccole o medie imprese, in conformità alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea.

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Attività Prevalente: È chiarito che le startup non devono svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Questo requisito è stato introdotto per garantire che le startup innovative si concentrino su attività di sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico.

Permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese: La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno dalla data di iscrizione, è estesa fino a cinque anni, a condizione che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • un incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo.
  • la stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione.
  • un incremento dei ricavi o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno.
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o di un aumento di capitale con sovrapprezzo (con ingresso di un investitore professionale, di un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un business angels o tramite equity crowdfunding) e incremento al 20% delle spese di ricerca e sviluppo.
  • ottenimento di almeno un brevetto.
  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’art.2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

2. Disposizione Transitoria sulla Definizione di Startup Innovativa (art.29)

Periodo di Adeguamento: Le startup iscritte alla data di entrata in vigore della legge hanno diritto di permanere nella sezione speciale oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui sopra avvenga:

Iscrizione nella Sezione Speciale per PMI Innovative: Le imprese che non soddisfano più i requisiti di startup innovativa possono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, se ne hanno i requisiti.

  • per le startup iscritte da oltre diciotto mesi nella sezione speciale del registro delle imprese, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno,
  • per le startup iscritte da meno di diciotto mesi, entro sei mesi per adeguarsi.

3. Modifiche alla Definizione di Incubatore Certificato (art.30)

Attività di Supporto e Accelerazione: Gli incubatori certificati possono ora includere attività di supporto e accelerazione di startup innovative, oltre alle tradizionali attività di incubazione. Questo ampliamento delle attività riconosciute mira a valorizzare il ruolo degli incubatori nel supportare le startup in tutte le fasi del loro sviluppo.

Sezione Speciale del Registro: Gli incubatori che svolgono attività di supporto e accelerazione sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella riservata agli incubatori tradizionali e non beneficiano della esenzione del diritto annuale nè della possibilità di remunerare il lavoro tramite strumenti finanziari.

4. Ulteriori Misure di Incentivazione (art.31)

Durata delle Agevolazioni: Le agevolazioni fiscali per gli investimenti in startup innovative di cui all’art.29 del Decreto Crescita 2.0 sono concesse per un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

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Limitazioni alle Agevolazioni: Le agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla startup (direttamente ovvero attraverso una società controllata o collegata) per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

Incremento delle Detrazioni in de minimis: La percentuale di detrazione fiscale per gli investimenti in startup innovative di cui all’art.29-bis del Decreto Crescita 2.0 è incrementata al 65% a partire dal 1º gennaio 2025, e:

Modifiche delle detrazioni sulle PMI innovative in de minimis: La detrazione fiscale per gli investimenti in PMI innovative di cui all’art.29-bis del Decreto Crescita 2.0 cessa di essere applicata a decorrere dal 31 dicembe 2024.

  • si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
  • la detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla startup della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.

5. Contributo sotto Forma di Credito d’Imposta per gli incubatori e acceletatori certificati (art.32)

Credito d’Imposta per Incubatori e Acceleratori: A partire dal periodo d’imposta 2025, è previsto un credito d’imposta pari all’8% della somma investita (direttamente o indirettamente) nel capitale sociale di startup innovative, con un limite massimo di 500.000 euro per periodo d’imposta.

Condizioni per il Credito d’Imposta: L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadanza dal beneficio ed il recupero dello stesso maggiorato degli interessi legali. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

6. Disposizioni per Favorire l’Investimento Istituzionale (art.33)

Investimenti in Fondi di Venture Capital: Per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, e per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 i redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all’art.67, comma 1, lettera c), del Tuir, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito purchè gli investimenti qualificati in fondi di venture capital rappresentino almeno il 5% del paniere degli investimenti qualificati (tale percentuale è aumentata al 10% dal 2026).

Benefici Fiscali: E’ fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge.

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