24 Aprile 2025
La PEC scaduta può portare grossi guai


Se la PEC risulta non valida o scaduta la CCIAA ne attribuisce una d’ufficio e se il titolare non ne viene a conoscenza possono crearsi grossi problemi, oltre alle sanzioni che vengono notificate.

L’introduzione dei nuovi codici Ateco potrebbe essere lo spunto per effettuare un controllo delle visure camerali; anche se pare banale, un “ripasso”  potrebbe rivelarsi molto utile.

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Innanzitutto si potrebbe verificare che il codice Ateco sia corretto ed attinente all’attività effettivamente svolta, tenendo presente che i nuovi codici andranno utilizzati in tutti gli atti e nelle dichiarazioni fiscali presentate successivamente al 1° aprile 2025, con eccezione della Dichiarazione annuale IVA 2025 (vedi F.a.q. Agenzia Entrate del 5/3/2025), inoltre, dato che si avvicina il periodo della redazione, approvazione e deposito dei bilanci delle società, si potrebbe cogliere l’occasione per la verifica di quanto risulta al Registro Imprese in merito  alle varie cariche sociali (ed anche alla data di scadenza della società, che a volte sfugge).

Una visura dei dati camerali sarà utile anche per gli studi dei Commercialisti, che potrebbero così approfittarne per aggiornare la documentazione presente nel fascicolo antiriciclaggio del Cliente.

Il problema della PEC scaduta

Uno dei dati risultanti dalla visura CCIAA a cui porre la dovuta attenzione è quello dell’indirizzo PEC della società o ditta individuale; non sempre ci si rende conto che da lì potrebbero scaturire grandi problemi.

L’art. 37 del decreto-legge 76/2020, contenente disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, prevede una particolare procedura che viene attuata dalle Camere di Commercio nel caso in cui le imprese siano sprovviste di PEC oppure la cui PEC sia scaduta o inesatta.

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Capita infatti che non tutti i soggetti obbligati, abbiano regolarmente adempiuto alle disposizioni che fissavano l’obbligo di comunicare il domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, oppure che alcuni soggetti abbiano un indirizzo PEC non più valido ed altri ancora che non abbiano completato la procedura telematica necessaria per iscrivere effettivamente la PEC nel Registro delle imprese. Il caso a cui è opportuno prestare maggiore attenzione potrebbe essere quello della PEC scaduta e non rinnovata dall’azienda.

Ultimamente, alcune Camere di Commercio, mediante appositi avvisi pubblicati sui propri portali, hanno invitato le imprese iscritte al Registro Imprese, le quali non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese competente per territorio. E non tutti hanno posto attenzione a tale comunicazione.

Cosa succede alla PEC scaduta o comunque non attiva, non regolare?

Dando attuazione alle disposizioni del decreto 76/2020 varie CCIAA hanno anche cominciato a cancellare d’ufficio gli indirizzi PEC che, sebbene iscritti nel Registro Imprese, risultano invalidi/inattivi, attribuendo d’ufficio un nuovo domicilio digitale, in pratica, una nuova e diversa PEC così strutturata: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it; allo stesso tempo viene irrogata la sanzione amministrativa di 412 euro per ciascun legale rappresentante, oppure 60 euro in caso di imprenditori individuali.

Tale domicilio digitale attribuito d’ufficio è attivo solo in ricezione e viene automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, il problema è che difficilmente l’azienda ne viene a conoscenza; eppure tutti gli Uffici lo possono utilizzare per notificare all’impresa qualsiasi tipo di comunicazione e atto come, ad esempio, atti amministrativi da parte della Camera di Commercio stessa, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, atti giudiziari quali sanzioni del Codice della Strada, etc., comprese le notifiche delle sanzioni irrogate dalla CCIAA di cui molto spesso il cliente non ne ha conoscenza. Si avviano così procedure che se non conosciute in tempo diventano definitive e non più contestabili da parte dell’ignaro ricevente.

Il domicilio digitale attribuito d’ufficio è accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login

Attenzione quindi!

Mercoledì 23 aprile 2025

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