
Con la risposta a interpello n. 119 del 28 aprile 2025 in tema di Art bonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora a seguito della verifica dovesse emergere la carenza di interesse culturale, non emergerebbero conseguenze rilevanti relativamente alle finalità di tutela: il bene tornerebbe a essere assoggettato ad un regime ordinario, spogliato della tutela fornita dalla parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Diversamente, nel caso dell’attribuzione di vantaggi di natura economica, la mancata conferma della culturalità del bene comporterebbe la ripetizione del vantaggio di natura economia ottenuto senza alcun titolo, generando un inevitabile aggravio per l’amministrazione.
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