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Distretti del cibo: come accedere ai sostegni – Economia e politica #finsubito prestito immediato


L’Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai distretti del cibo è stato approvato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in attuazione del Decreto Interministeriale Masaf-Mimit n. 0461776 del 18 settembre 2024,

Distretti del cibo, gli obiettivi

I distretti del cibo, istituiti con la Legge 205 del 27 dicembre 2017, costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l’agroalimentare italiano. Nascono infatti per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori nel loro complesso.

 

Uno strumento strategico, quindi, mirato a favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorendo l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale. I distretti hanno come obiettivi anche la sicurezza alimentare, la diminuzione dell’impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare. Altro scopo fondamentale è la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

 

Il modello dei distretti del cibo è finalizzato inoltre a ridare slancio alle esperienze dei distretti rurali già presenti sul territorio nazionale, così come a incentivare la nascita di nuove realtà attraverso la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati.

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Il riconoscimento

Come previsto a livello normativo, infatti, è possibile ottenere il riconoscimento di distretti del cibo per i distretti rurali e agroalimentari di qualità, i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree, i distretti caratterizzati dall’integrazione fra attività agricole e attività di prossimità, i distretti biologici.

Il riconoscimento dei distretti del cibo avviene attraverso le regioni e le province autonome di appartenenza. Queste provvedono alla comunicazione al Masaf che ha istituito il Registro Nazionale dei Distretti del Cibo.

 

I soggetti proponenti

Sono soggetti proponenti del Contratto di Distretto le rappresentanze dei distretti del cibo, riconosciuti alla data di presentazione della domanda dalla Regione e dalle province autonome, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n 228, così come modificato dall’articolo 1, comma 499 della Legge 27 dicembre 2017, n 205 che sono individuati, con apposita delega da caricare sul portale, quali delegati formali ai rapporti con il Ministero. I distretti possono presentare la domanda sia in forma singola che aggregata.

I soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni i contraenti sottoscrittori dell’Accordo e del Contratto di Distretto, appartenenti al Distretto, individuato dalla Regione e iscritto nell’apposito Registro tenuto presso il Ministero, rientranti tra le seguenti categorie di soggetti:

  • le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
  • le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
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  • le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle già menzionate società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
  • i distretti del cibo individuati e costituiti in conformità alle disposizioni regionali e laddove costituiti in forma societaria o in forma associativa conforme all’ordinamento in materia;
  • gli organismi di ricerca come definiti dal Regolamento (Ue) 2022/2472 e dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, istituita presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.

I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono comunque possedere i seguenti requisiti soggettivi, che verranno dichiarati sul portale:

  • avere una stabile organizzazione in Italia ed essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n 231 e successive modifiche e integrazioni;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 63) degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali o dall’articolo 2, punto 18) del Regolamento (Ue) n. 651/2014 o dall’articolo 2, punto 59) del Regolamento (Ue) 2022/2472.

Per ogni programma è previsto un numero massimo non superiore a 25 soggetti beneficiari compreso il Distretto del cibo riconosciuto.

In fase di valutazione delle domande sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ai programmi/progetti che siano presentati da soggetti proponenti e beneficiari che, anche singolarmente, non abbiano mai usufruito dei contributi di cui al Dm 7775 del 22/07/2019 e conseguenti avvisi nonché di cui all’avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di distretti biologici per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica del 27 marzo 2023 e del 6 marzo 2024.

 

I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari operanti nel territorio del Distretto deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

I soggetti beneficiari devono disporre di un conto corrente bancario dedicato agli investimenti che intendono effettuare, nell’ambito del Contratto di Distretto, sul quale, a titolo esclusivo, dovranno essere emessi gli ordini di pagamento connessi ai predetti investimenti. Il codice Iban del conto corrente dedicato dovrà essere formalmente comunicato al Ministero tramite il soggetto proponente.

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Il Contratto di Distretto

Il Contratto di Distretto ha lo scopo di:

  • promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, nonché favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
  • favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti del Distretto operanti nel territorio del Distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti del Distretto, stimolare la creazione di migliori relazioni organizzative o di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola e agroalimentare o sull’accesso all’innovazione per il miglioramento dei prodotti, dei processi o della sostenibilità ambientale del territorio di riferimento, nonché la promozione e valorizzazione di un prodotto agroalimentare tipico del territorio del Distretto;
  • sviluppare e sostenere in modo condiviso la conoscenza, la diffusione delle innovazioni e dei processi di digitalizzazione tra i differenti soggetti del Distretto.

Il Contratto di Distretto è stipulato tra il Ministero e il soggetto proponente così come individuato nell’Accordo di Distretto e delegato dai soggetti beneficiari, e individua gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i soggetti beneficiari, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci delle parti e dei soggetti beneficiari deleganti alla sottoscrizione.

 

Le tipologie di interventi ammissibili

Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all’attività svolta dai singoli contraenti-soggetti beneficiari e documentare, oltreché la valorizzazione, l’integrazione fra i differenti soggetti distrettuali in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale, territoriale e in termini di incremento del reddito e in particolare a vantaggio dei produttori primari, e di miglioramento delle possibilità di accesso all’innovazione finalizzata all’incremento della qualità dei prodotti, dei processi e della sostenibilità ambientale.

 

Il Programma deve, altresì, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nonché al rafforzamento del sistema della conoscenza e della digitalizzazione dei processi, nella misura e secondo le modalità definite negli eventuali Provvedimenti successivi.

 

Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 3 e 25 milioni di euro fino a esaurimento delle risorse disponibili.

 

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie:

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  • investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
  • investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
  • costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
  • progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare;
  • investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti.
  • aiuti relativi allo sviluppo del sistema della conoscenza ed alla condivisione e diffusione delle innovazioni:

    • azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative e azioni di formazione nonché promozione dell’innovazione, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2021/2115;
    • servizi di consulenza conformi a quanto previsto dagli Orientamenti, parte I, capitolo 3, alle condizioni generali degli aiuti per l’assistenza tecnica indicata ai punti (279), (280), (281) e (292).

  • contributi al Distretto del Cibo in qualità di soggetto beneficiario e/o proponente relativi ad attività di animazione e comunicazione del Programma del Contratto di Distretto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 77 del Regolamento Ue 2115/2021 e dai commi 2, lettera b, punto ii e 12 dell’art. 59 del Regolamento (Ue) 2022/2472;
  • gestione dell’attività immateriale da parte dei distretti del cibo;
  • investimenti per attività connesse all’attività agricola ex art. 2135 c.c.

 

Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’articolo 38 del Regolamento (Ue) 2022/2472.

Per i progetti inerenti alla diffusione della conoscenza e delle innovazioni (Akis) le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’articolo 78 del Regolamento Ue 2115/2021, dagli articoli 21 e 22 del Regolamento (Ue) 2022/2472 e dal Psp Italia 2023-2027.

 

Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

 

Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.

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In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti devono includere la descrizione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto, ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti.

A tal fine deve essere altresì specificato quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l’effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (Van) degli utili di esercizio attesi dall’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l’importo dell’aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

 

Gli interventi devono essere realizzati entro tre anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Distretto e comunque non oltre i termini indicati nei successivi eventuali provvedimenti. Le spese ammissibili e le misure di sostegno di cui al Decreto sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del Decreto. La misura degli aiuti è fissata da provvedimenti in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell’Allegato A. 
L’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’Iva.

Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente.

 

Le agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale, tenuto conto della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa, come segue:

a) investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 65% della spesa ammissibile dell’investimento;

b) investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 65% della spesa ammissibile dell’investimento; gli investimenti con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro saranno appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

c) spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di Contributo in conto capitale fino al 100% delle spese ammissibili;

d) spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente;

e) spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.

f) spese per lo sviluppo del sistema della conoscenza ed alla condivisione e diffusione delle innovazioni fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente.

g) spese per attività di animazione e comunicazione del Programma del Contratto di Distretto, fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente.

 

Per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del Regolamento (Ue) 2022/2472, la forma e l’intensità dell’aiuto sono subordinati alla verifica dell’effetto di incentivazione e della proporzionalità dell’aiuto, ai sensi di quanto disposto nel Decreto. 

 

Le attività di cui al punto f, comma 1 dell’articolo 7 devono essere realizzate da organismi di consulenza ed enti di formazione riconosciuti dalla regione territorialmente competente.

 

Gli investimenti di cui al punto g) non possono superare il 10% della spesa prevista nel programma presentato.

Gli investimenti riguardanti la ricerca, la comunicazione e la promozione possono essere realizzati dagli organismi di ricerca e/o dai soggetti beneficiari avvalendosi per la ricerca obbligatoriamente degli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (Ue) 2022/2472 e dagli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, istituita presso il Ministero dell’Università e della Ricerca. Tali investimenti devono rappresentare minimo il 20% e massimo il 35% della spesa prevista nel programma presentato.

 

Gli investimenti previsti dai soggetti beneficiari devono essere coerenti sia con l’Accordo di Distretto che con il programma presentato dallo stesso.
Le aliquote di aiuto di cui sopra possono essere maggiorate nella misura e alle condizioni previste negli orientamenti.

L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento. I provvedimenti possono stabilire eventuali limiti massimi di agevolazioni concedibili per singolo Progetto.

 

Cumulabilità degli aiuti

Gli aiuti di cui al Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, dalla vigente normativa.
Gli aiuti di cui al Decreto potranno essere concessi esclusivamente dopo che il relativo regime di aiuto sia stato istituito e autorizzato con Decisione della Commissione Europea. 

Le domande

Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni deve caricare apposita domanda di accesso, e relativa documentazione, sul portale che verrà reso disponibile sul sito del Ministero nella sezione dedicata ai distretti del cibo, con indicazione di tutti i dati richiesti sulle apposite voci inserite sul portale.

 

In caso di non disponibilità del portale, la documentazione, potrà essere trasmessa tramite Pec – all’indirizzo distretticibo@pec.politicheagricole.gov.it – contenente uno o più link, disponibili per almeno 1 anno, da cui l’Amministrazione potrà scaricare digitalmente la documentazione. Tale link potrà essere generato da piattaforme di invio file (ad esempio WeTransfer, transfernow o simili) o rimandare al server del soggetto proponente.

La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente e la relativa documentazione, di cui anche al successivo comma, devono essere caricate sul portale o trasmesse via Pec, entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet del Ministero (avvenuta il 14 ottobre 2024).

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Decreto a questa pagina web


 

 

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