Un istituto di credito agisce in via monitoria nei confronti di una società a responsabilità limitata che non le rimborsa i finanziamenti ottenuti.
La società, quindi, radica un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in cui contesta il criterio di quantificazione del dovuto proposto dalla banca.
Il giudice di primo grado accoglie solo parzialmente l’opposizione e condanna la società a pagare all’istituto di credito un importo complessivo inferiore a quello ingiunto in via monitoria.
La società, confidando in un accoglimento totale delle proprie domande, impugna la sentenza del Tribunale, ma non ha successo: la Corte d’Appello, infatti, conferma la condanna pronunciata dal giudice di prime cure.
Medio tempore interviene il fallimento della società; per questo motivo, la banca chiede l’ammissione del proprio credito (siccome accertato dalla sentenza del giudice di primo grado, poi confermata anche in secondo grado) allo stato passivo.
Con decreto ex art. 96 l. fall. il giudice delegato accoglie la domanda di insinuazione, ma solo parzialmente e comunque con riserva: il credito della banca è, infatti, ancora sub judice, dal momento che la Curatela ha promosso r
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