Bonus edilizi completamente rimodulati. Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute a partire dall’1 gennaio 2025 la detrazione scende al 30%.
Per gli interventi di efficienza energetica, la detrazione spetta nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Le detrazioni indicate saranno fruibili, però, nella misura del 50% nel 2025 e del 36% per gli anni 2026 e 2027, per tutti gli interventi appena indicati, ma solo se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale.
Possibile ripartizione in dieci rate del superbonus, a partire dal periodo d’imposta 2023.
Queste alcune modifiche, rilevabili dalla bozza di ddl di legge di bilancio per il 2025, apportate alla normativa relativa alle detrazioni edilizie, sia per quanto concerne la ristrutturazione e la riqualificazione energetica, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986, sia di efficientamento energetico, di cui al dl 63/2013, nonché del superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, come convertito nella legge 77/2020.
Cosa prevede la rimodulazione
Prevista, quindi, una rimodulazione delle aliquote applicabili alle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, come indicati nel comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986, con l’introduzione di una riduzione generalizzata (modifica al comma 3-bis) del 30% delle spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2025 anziché dall’1 gennaio 2028.Il legislatore è intervenuto anche sul dl 63/2013, con particolare riferimento agli articoli 14 e 16, aggiungendo un comma (3-quinquies) e sostituendo l’intero comma 1 dell’art. 16, rivisitando l’intero impianto delle detrazioni, naturalmente applicando una riduzione generalizzata delle aliquote applicabili.
Con riferimento alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione energetica si prevede l’applicazione di una detrazione del 36% per le spese documentate e sostenute nel 2025, che scende al 30% nei due successivi (2026 e 2027); la detta detrazione, però, viene innalzata al 50% per il solo anno 2025 e ridotta al 36% per gli anni 2026 e 2027 se i lavori sono eseguiti dai proprietari o dai titolari di diritti reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
È interamente sostituito il comma 1 dell’art. 16 del dl 63/2013, avente a oggetto la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, stabilendo che per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 spetta una detrazione del 36% per il 2025 e del 30% per gli anni 2026 e 2027, da calcolare su una soglia di spesa massima di 96.000 euro; si passa poi a una percentuale del 50% per le spese sostenute nel 2025 che si riduce al 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 in presenza di unità destinata ad abitazione principale.Con riferimento alle spese sostenute per gli interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del medesimo art. 16 del dl 63/2013, la rimodulazione prevede il riconoscimento della detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, innalzata al 50%, per il 2025, e ridotta al 36%, per gli anni 2026 e 2027, in presenza di interventi eseguiti su unità adibite ad abitazione principale.
Come cambia la detrazione con SuperbonusÂ
Si interviene anche sulla detrazione maggiorata (superbonus) introducendo modifiche all’art. 119 del dl 34/2020 e prevedendo che la detrazione del 65%, prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nel 2025 spetti esclusivamente al beneficiario se, alla data del 15 ottobre 2024, alternativamente, è stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per gli interventi diversi da quelli condominiali, se è stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori su parti in comune e presentata la Clia o se è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in presenza di interventi destinati alla demolizione e ricostruzione degli edifici.
Si dispone che per le spese sostenute dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la detrazione maggiorata (superbonus) può essere ripartita, per scelta del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal 2023; l’opzione è da considerarsi irrevocabile e deve essere esercitata nella prima dichiarazione dei redditi integrativa di quella per il 2023, da presentarsi entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa al 2024.
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