Superbonus perso: il risarcimento spetta anche se parte della colpa è del committente

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In ogni pratica edilizia che ha previsto la fruizione di
benefici fiscali, il comportamento dell’impresa esecutrice dei
lavori agevolati ha giocato un ruolo cruciale, poiché da questo può
essere dipeso il mancato accesso alle detrazioni, o alle loro
percentuali più vantaggiose, legate all’effettiva realizzazione
degli interventi entro precise scadenze.

Superbonus e perdita di chance: attribuzione delle
responsabilità 

Gli esecutori dei lavori sono stati dunque gravati da grandi
responsabilità, e aver “abbandonato” il proprietario dell’immobile
può aver comportato per quest’ultimo dei danni che possono
comprendere anche la c.d. “perdita di chance”, rappresentata dagli
eventuali bonus edilizi andati in fumo. Tale responsabilità non è
solo “morale”, ma è il più delle volte un vero e proprio obbligo
contrattuale, in quanto l’appalto stipulato può aver previsto
tempistiche esplicite, proprio nell’ottica di conseguire il maggior
risparmio fiscale.

Ma in tema di perdita di chance si è sempre scritto che nulla è
scontato e tutto va provato, e ciò sulla base delle sentenze
susseguitesi nel tempo, che hanno formato una giurisprudenza
comunque non ancora del tutto consolidata. Spesso, infatti, un
simile risarcimento è stato negato perché il (potenziale)
beneficiario del bonus perduto non ha fatto alcunché per
“salvarlo”, mentre avrebbe ad esempio potuto reperire sul mercato
un’altra impresa da incaricare a fronte dell’inadempimento della
prima.

Quando si tratta di contenzioso, però, giudici diversi possono
ragionare in maniera diversa, e una recentissima sentenza del
Tribunale di Savona, la n. 45 dello scorso 21 gennaio, ha scelto
invece di riconoscere comunque il risarcimento al committente
rimasto inerte, sebbene in misura ridotta.

I fatti di causa

Un condominio aveva sottoscritto nel settembre 2022 un contratto
d’appalto al fine di realizzare dei lavori di riqualificazione
energetica agevolandoli con il Superbonus, ai tempi spettante al
110%. Il termine entro cui realizzare gli interventi, sottoscritto
anche dall’impresa, era stato individuato nel 1° dicembre 2023,
anche al fine di rientrare nella scadenza di legge per evitare il
crollo dell’aliquota Superbonus al 70%.

Tuttavia, fino al febbraio 2023 l’impresa non muoveva un dito, e
il committente inviava dunque un sollecito, a seguito del quale la
società appaltatrice proponeva una modifica contrattuale, chiedendo
il versamento anticipato del 10% dell’importo dell’appalto,
proposta rifiutata dal condominio.

Data l’emanazione del DL 11/2023, infatti, era intervenuto il
c.d. blocco delle cessioni, e l’ente con cui il costruttore stava
sottoscrivendo un accordo di cessione del credito d’imposta che
avrebbe ottenuto tramite sconto in fattura, ha scelto di sospendere
i contratti di acquisizione.

Così, l’impresa si è trovata nell’assenza della liquidità
necessaria per eseguire le opere concordate, ritenendo di non aver
commesso alcun inadempimento, essendo quest’ultima una causa di
forza maggiore non dipendente dalla propria volontà.

Secondo il condominio, invece, l’impegno assunto dal costruttore
era stato disatteso, comportando così la fuoriuscita per lo stesso
dall’ombrello del 110%, con la conseguenza di poter accedere nel
2024 a un Superbonus al 70%, avendo così patito un pregiudizio
economico “pari al 30% dell’importo dei lavori di
efficientamento energetico appaltati con il contratto”
.

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La mancata ricerca di un nuovo appaltatore

È evidente, insomma, che il danno lamentato dal condominio è
rappresentato dalla perdita della possibilità (della chance,
appunto) di accedere alla misura più alta del Superbonus. Tuttavia,
l’impresa ha spiegato che aveva comunicato l’impossibilità di
eseguire i lavori già nel febbraio 2023, con la conseguenza che il
ricorrente avrebbe avuto il tempo di affidare le opere ad altra
impresa così da potere ancora beneficiare dell’agevolazione nella
misura del 110%.

In casi del tutto analoghi, come si accennava, la giurisprudenza
ha infatti disconosciuto il risarcimento da perdita di chance. È il
caso, ad esempio, della recente sentenza n. 776 del Tribunale di
Lodi, emanata il 26 novembre 2024, con la quale il Giudice ha
evidenziato che in materia di Superbonus “la mera scadenza del
termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in
automatico il danno. Il committente è infatti onerato della prova
circa l’impossibilità di reperire altre imprese cui conferire
l’esecuzione dei lavori, al fine di fruire delle agevolazioni
fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati per legge,
nonché circa il nesso di causalità tra l’inadempimento dell’impresa
appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo
utile altre imprese”
.

Il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento, dunque,
è dipeso dal fatto che “nel caso di specie, parte attrice non
ha allegato (né provato) di essersi trovata nell’impossibilità di
reperire altre imprese costruttrici”
.

Concorso di colpa e riduzione del risarcimento

Il Tribunale di Savona, però, segue un altro ragionamento. In
base alle difese dell’impresa, infatti, in relazione alla perdita
della massima detrazione possibile, l’inerzia del condominio nel
ricercare un nuovo appaltatore ha rappresentato “un fatto
colposo che aveva concorso a cagionare il danno”
.

Ammettere che il condominio abbia la sua dose di colpa nell’aver
perso la possibilità di accedere al 110%, però, non significa
automaticamente che allo stesso non possa essere riconosciuto alcun
risarcimento, anzi.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Al caso, infatti, si applica l’art. 1227 cc., in base al quale
“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”
. Dopo aver
stabilito che il concorso di colpa del condominio ha contribuito
equitativamente nella misura di 1/3 al verificarsi della
situazione, il Giudice ha dunque riconosciuto sussistente il danno
da perdita di chance, ma ha dovuto altresì ridurre l’importo di
1/3.

Giurisprudenza “morbida”

In sostanza, per quanto sia corretto affermare che nel momento
in cui si richiede nelle aule di giustizia un risarcimento per
perdita di chance non è per nulla scontato ottenerlo, dalla
sentenza appena analizzata emerge anche la “convenienza”, comunque,
di sollevare un tale tipo di doglianza.

Uno dei motivi per cui il Giudice di Savona ha infatti scelto di
accordare tale risarcimento, infatti, risiede nel fatto che in
relazione alla perdita parziale del Superbonus (che pacificamente
restava fruibile in una misura minore) “la convenuta non ha
formulato specifiche contestazioni”
.

In particolare, anche una situazione “imperfetta”, nella quale
ad esempio il committente abbia la sua parte di colpa nello sfumare
del bonus, può portare a un risarcimento, anche se solo parziale.
Si tratta di una visione giurisprudenziale più “morbida” della
perdita di chance, alla quale aveva già aderito il Tribunale di
Roma, che con la sentenza n. 21607/2024 ha riconosciuto un
risarcimento ridotto, liquidandolo a una percentuale
“determinata equitativamente, pari al 70% del bonus
astrattamente riconoscibile”
, a causa di alcune carenze
probatorie che hanno caratterizzato il caso specifico.

A cura di Cristian
Angeli,

ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it

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