INPS
Gestione separata: valorizzazione dei periodi esteri ante 1996
L’INPS, con circolare n. 22 del 23 gennaio 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui i periodi esteri si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996 e, in Italia, il soggetto sia iscritto alla sola Gestione separata.
La circolare ribadisce che tali periodi possono essere utilizzati, purché sia rispettato il minimale contributivo richiesto in Italia (52 settimane o secondo le specifiche delle convenzioni bilaterali tra gli Stati).
Addizionale NASpI e contratti a termine per attività stagionali
Con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, l’INPS ha reso noto dei chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
Per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’art. 11, legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal DPR 15251963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.
Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al DPR n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’art. 11, legge n. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.
Nuove Indicazioni su Assegno Ordinario di Invalidità e Pensione Indiretta per Lavoratori Autonomi
L’INPS, con il messaggio n. 246 del 22 gennaio 2025 ha pubblicato dei chiarimenti relativi al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta per i lavoratori iscritti a una delle Gestioni speciali per autonomi, in presenza di contribuzione anche nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Se un iscritto nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e in una o più Gestioni autonome dell’Inps intende conseguire la prestazione di invalidità o ai superstiti a carico della Gestione autonoma, i contributi accreditati nel Fpld e nelle Gestioni autonome, a prescindere dalla collocazione temporale, concorrono ai fini della verifica del requisito contributivo.
Per entrambe le prestazioni l’assicurato serve un requisito contributivo di 5 anni, di cui 3 nel quinquennio precedente la data della domanda
FIS, Fondo di solidarietà e CIG: dal 2025 contributi ridotti per le imprese
In vigore, dallo scorso 1° gennaio, la riduzione sui contributi per le imprese che non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali negli ultimi due anni. In particolare, le piccole imprese potranno beneficiare di uno sconto sui contributi destinati al FIS (Fondo di Integrazione Salariale), al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, nonché sulla contribuzione addizionale per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (CIGO/CIGS/CIGD). Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 5 del 20 gennaio scorso, in cui precisa che per i datori di lavoro con massimo 5 dipendenti, il contributo ordinario di FIS e Fondo di solidarietà bilaterale scende dallo 0,50% allo 0,30%, a patto che non abbiano richiesto l’assegno di integrazione salariale negli ultimi 24 mesi. Allo stesso modo, i datori di lavoro che non hanno usufruito della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), Straordinaria (CIGS) o in Deroga (CIGD) per 24 mesi consecutivi avranno una riduzione sulla contribuzione addizionale, con un’aliquota del 6% della retribuzione per periodi di CIGO/CIGS fino a 52 settimane in un quinquennio mobile, del 9% per i trattamenti tra 52 e 104 settimane e del 15% per chi supera le 104 settimane di utilizzo. I datori di lavoro – si legge nel documento di prassi – saranno riconosciuti automaticamente dall’Istituto con il codice di autorizzazione “2Q”. Inoltre per verificare la propria posizione basterà accedere al Cassetto Previdenziale del Contribuente.
Con il messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025, l’INPS comunica la cessazione del regime di esonero dal versamento del contributo addizionale nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale.
L’INPS, con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2024, interviene riguardo le novità introdotta dal Collegato Lavoro in materia di apprendistato duale.
Il comma 9 dell’articolo 43 del Dlgs n. 81/2015, introduce la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
Per quanto riguarda il regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato, compresa la trasformazione, l’INPS rinvia integralmente al contenuto della circolare n. 108/2018
MINISTERO DEL LAVORO
Vidimazione dei registri dei volontari relativi alle sedi secondarie di un Ente del Terzo Settore
Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 809 del 20 gennaio 2025, fornisce un chiarimento relativo al possesso, per un ente del terzo settore, di più di un registro dei volontari non occasionali qualora disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie. Il Ministeroafferma che per gli enti aventi una pluralità di sedi operative territorialmente distanti, sarebbe irragionevole e contrario all’autonomia degli stessi non consentire l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture. Conseguentemente, gli eventuali registri “di sede” dovranno essere regolarmente vidimati altrimenti resterebbero mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l’esterno e di qualunque valore probatorio
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Dimissioni per fatti concludenti: prime indicazioni operative
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025 ha fornito le prime indicazioni sulle novità in materia di dimissioni per fatti concludenti. L’art. 19 del Collegato Lavoro, integrando l’art. 26 D.Lgs. 151/2015, considera come dimissioni per fatti concludenti l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni. In tali ipotesi, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza diritto alla NASpI. Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza (es. ricovero in ospedale o altra motivazione).
AGENZIA DELLE ENTRATE
Agevolazioni nuove assunzioni i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1 del 20 gennaio 2025, ha chiarito i termini e le condizioni per accedere alla maxi-deduzione per le nuove assunzioni, un incentivo rivolto a imprenditori e professionisti che intendono incrementare il personale con contratti a tempo indeterminato.
La misura, introdotta dal Decreto Legislativo n. 216/2023 e prorogata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025, mira a favorire la crescita occupazionale e sostenere categorie svantaggiate.
La maxi deduzione è destinata a:
-
imprese e professionisti con reddito determinato in modo analitico; -
attività avviate da almeno un anno prima del periodo d’imposta agevolato.
Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti in liquidazione ordinaria, in crisi d’impresa o che determinano il reddito in modo forfetario.
Controlli automatici dichiarazioni: pronti i codici per i versamenti parziali
Con la risoluzione n. 5 del 24 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per consentire ai contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di irregolarità di versare solo una parte delle somme richieste. Le comunicazioni coinvolte sono quelle derivanti dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973).
I versamenti parziali di una parte delle somme indicate nelle comunicazioni possono essere effettuati tramite modello F24 o F24 Ep. Si tratta delle somme riportate nel modello di pagamento unificato precompilato, allegato alla comunicazione con tanto di codice tributo.
Zes unica agricoltura, pubblicato il codice tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025, ha istituito il nuovo codice tributo “7035”, utile per la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti nella Zes unica realizzati dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-bis, Dl n.124/2023.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
la disposizione relativa al dividend washing non trova applicazione ogniqualvolta le partecipazioni risultino sprovviste dei requisiti oggettivi PEX, ossia siano relative a soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata ovvero che non svolgono attività commerciale.
Il consulente non è un membro dello staff, in base alle staff regulations delle Nazioni unite e alle politiche Unicef, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni unite. Pertanto, i compensi erogati alla cittadina italiana, consulente dell’organizzazione internazionale, vanno tassati in Italia.
Il cambio di categoria catastale di un immobile effettuato “senza opere” non rileva ai fini del computo del quinquennio per determinare l’imponibilità o meno della plusvalenza generata dalla sua vendita. Non rileva neppure la stipula del preliminare di vendita, che rappresenta un mero accordo tra le parti che non realizza il trasferimento della proprietà.
Risposta n. 11 del 24 gennaio 2025 – IVA al 4% per protesi articolare per anca
Le cessioni del dispositivo medico di protesi articolare per anca sono soggette all’aliquota IVA del 4 per cento.
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