Indennità di malattia per i pensionati che lavorano come subordinat


Buone notizie per i soggetti che, dopo il pensionamento, instaurano un rapporto di lavoro subordinato: l’INPS, con la circolare n. 57 dell’11 marzo 2025, ha rivisto una vecchia impostazione dell’Istituto con la quale si era stabilito che al pensionato che si era rioccupato come lavoratore subordinato, non spettasse, in caso di malattia, la relativa indennità (circolare n. 95 bis/1996).

La vecchia interpretazione dell’INPS e il cambio di rotta

Si è trattato di un notevole cambiamento di indirizzo in quanto, in passato, partendo dal concetto che la prestazione economica corrisposta ha natura indennitaria ed è finalizzata a ristorare lo stato di morbilità del lavoratore con il conseguente mancato guadagno, l’Istituto aveva sostenuto che per il pensionato-lavoratore subordinato non esisteva alcuna ragione finalizzata a corrispondere l’indennità di malattia in quanto la percezione della pensione assicurava, comunque, una protezione anche in caso di evento morboso (circolare n. 139/1982).

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Ora, dopo almeno 20 anni e con eccezioni ben esplicitate, l’INPS cambia interpretazione sottolineando come nel nostro ordinamento l’attività lavorativa subordinata dopo il pensionamento sia consentita, sia pure in maniera non totalizzante, atteso che ci sono delle situazioni in cui sussiste una incumulabilità parziale o totale come nel caso della pensione di inabilità prevista dall’art. 2 della legge n. 222/1984 e dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 ove, in caso di prestazione lavorativa accertata, viene revocata la pensione, con la perdita, per il soggetto interessato, dello “status” di pensionato e con l’acquisizione di quello di lavoratore.

Lavoro subordinato dopo la pensione: chi ne ha diritto?

La circolare non ne parla ma la stessa cosa si può dire, ad esempio, per coloro che hanno anticipato il pensionamento con quota 100 o con quota 103 per i quali è vietata ogni attività lavorativa autonoma o subordinata (ad eccezione di quelle rese ex art. 2222 c.c. fino ad un tetto di 1.500 euro l’anno) fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Operai agricoli e iscritti alla gestione separata: regole specifiche

La nota dell’Inps si sofferma, poi, sul caso particolare degli operai agricoli a tempo determinato OTD ricordando che l’indennità di malattia per i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici scade con la fine dell’efficacia degli stessi che è fissata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, l’operaio agricolo a tempo determinato, titolare di un trattamento pensionistico, iscritto negli elenchi anagrafici in forza di un precedente rapporto, non ha diritto alla indennità di malattia se non risulta titolare attivo altro rapporto agricolo.

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Da ultimo, la circolare n. 57 si occupa dei soggetti iscritti alla gestione separata richiamando un paio di precedenti note dell’Istituto (circolari n. 147/2001 e n. 76/2007), sottolineando come la disciplina della malattia/degenza ospedaliera preveda, espressamente, la non erogabilità di tali prestazioni per i titolari di un trattamento pensionistico.

Contributi per malattia: obblighi per i datori di lavoro

Del resto, a conclusione di questa breve riflessione va ricordato un altro passaggio della circolare n. 57 per i datori di lavoro di dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico non sussiste alcuna deroga all’obbligo di versamento della, contribuzione per malattia, correlata sia al settore di appartenenza che alla qualifica del lavoratore.


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