Bollo auto o moto: quando non pagare

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Il bollo auto si prescrive in 3 anni. Il termine decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo è dovuto e si compie il 31 dicembre del terzo anno. Ecco esempi pratici e informazioni utili per non cadere in errore.

Se hai ricevuto una richiesta di pagamento per un bollo di diversi anni fa, potresti chiederti: «quando si prescrive il bollo auto o moto?». La prescrizione è un istituto giuridico che estingue il diritto alla riscossione di un credito se non viene esercitato entro un determinato periodo di tempo. Conoscere le regole della prescrizione del bollo è fondamentale per evitare di pagare somme non più dovute. Scopo di questo articolo è, quindi, spiegare quando non pagare il bollo auto o moto per via del decorso dei termini di prescrizione.

Approfondiremo, dunque, il tema della prescrizione, analizzando le scadenze, il calcolo del termine e fornendo esempi concreti per una maggiore chiarezza.

Quando si paga il bollo?

Il pagamento del bollo è annuale e scade nel mese di immatricolazione del mezzo. Tuttavia è concessa una tolleranza fino alla fine del mese successivo. Ad esempio, per la moto immatricolata il 15 febbraio c’è tempo per pagare il bollo fino al 31 marzo. Scaduto anche tale termine, scattano le “more”, cioè gli interessi maggiorati e le sanzioni.

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A chi si paga il bollo auto?

L’ente creditore della tassa automobilistica è la Regione. Invece per le Regioni a Statuto Speciale, il bollo auto è un tributo erariale (non regionale): pertanto l’ente creditore è l’Agenzia delle Entrate. Ed è a quest’ultima che bisognerà rivolgersi per qualsiasi evenienza. Ricordiamo che le Regioni a Statuto speciale sono: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano, l’ente creditore è la stessa provincia.

Che succede se non pago il bollo auto?

Alla scadenza del pagamento del bollo, il contribuente non riceve alcun preventivo avviso. Sicché, in mancanza del versamento (anche se incolpevole), iniziano a decorrere interessi e sanzioni.

In seguito il contribuente riceverà innanzitutto la preventiva contestazione da parte dell’ente creditore con cui gli viene intimato il pagamento. In assenza di spontaneo adempimento entro 60 giorni dalla ricezione di questo avviso di pagamento, il ruolo viene trasferito all’Esattore che, a sua volta, notificherà la cartella esattoriale, maggiorata delle sanzioni e degli interessi.

In alcune regioni come la Calabria, il contribuente riceve direttamente la cartella, senza preventivo avviso della Regione.

Se, entro 60 giorni dalla avvenuta notifica della cartella, il debito non viene saldato, può scattare il pignoramento dei beni del debitore. L’Esattore può anche, con un preavviso scritto di 30 giorni, iscrivere il fermo amministrativo su un veicolo qualsiasi di proprietà del contribuente. Quest’ultimo può impedire il fermo (o, se già iscritto, farlo sospendere) presentando un’istanza di rateazione. Per maggiori informazioni leggi la guida “Bollo auto: come evitare sanzioni e multe“.

In quanti anni si prescrive il bollo auto?

Il bollo auto e moto si prescrive in 3 anni. Questo significa che l’Ente creditore (Regione o Agenzia delle Entrate) ha solo tre anni di tempo per richiedere il pagamento della tassa automobilistica, trascorsi i quali il diritto alla riscossione si estingue.

Come vedremo a breve, per poter invocare la prescrizione è necessario che, nel corso di tale termine, il contribuente non abbia ricevuto alcun avviso, fermo amministrativo o sollecito di pagamento: tali atti infatti interrompono la prescrizione triennale e la fanno decorrere nuovamente da capo.

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Proroga Covid e allungamento dei termini

Attenzione però: per le notifiche che avrebbero dovuto essere compiute tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (ma non sono state effettuate a causa del lockdown e della chiusura degli uffici impositori), la sospensione dei termini per via dell’emergenza Covid ha fatto slittare la scadenza di ben 542 giorni. Quindi, limitatamente a tali atti, il termine di prescrizione di tre anni è in realtà superiore. Trovi tutti i dettagli in “Proroga termini Covid: effetti su decadenza e prescrizione“.

Da quando decorre il termine di prescrizione del bollo auto o moto?

Il termine di prescrizione del bollo auto decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo è dovuto.

Esempi:

  • Bollo auto 2023: il termine di prescrizione inizia a decorrere il 1° gennaio 2024;
  • Bollo moto 2020: il termine di prescrizione inizia a decorrere il 1° gennaio 2021;
  • Bollo auto 2017: il termine di prescrizione inizia a decorrere il 1° gennaio 2018.

Quando si compie la prescrizione del bollo auto o moto?

La prescrizione del bollo si compie il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il bollo è dovuto.

Esempi:

  • Bollo moto 2023: la prescrizione si compie il 31 dicembre 2026;
  • Bollo auto 2020: la prescrizione si compie il 31 dicembre 2023;
  • Bollo auto 2017: la prescrizione si compie il 31 dicembre 2020.

Ad esempio, alla data attuale il bollo auto 2019 è già prescritto. Il termine di prescrizione è iniziato il 1° gennaio 2020 e si è compiuto il 31 dicembre 2022.

Sospensione termini Covid: come influisce sul bollo auto

Come anticipato, la sospensione Covid ha determinato, limitatamente agli atti da notificare tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2022, uno slittamento di 542 giorni.

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Vediamo allora come si calcola la prescrizione del bollo auto, tenendo conto della proroga dei termini per l’emergenza Covid:

  • individuare la data di scadenza del bollo: come spiegato in precedenza, il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo è dovuto;
  • verificare se la scadenza ricade nel periodo di sospensione: se la scadenza del bollo ricade tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, bisogna aggiungere 542 giorni al termine di prescrizione ordinario di 3 anni;
  • calcolare la nuova data di prescrizione: sommare 542 giorni alla data di scadenza del termine di prescrizione ordinario.

La sospensione Covid si applica solo ai termini di prescrizione che erano in corso di svolgimento durante il periodo emergenziale e, dunque, è destinata ad esaurire prossimamente i suoi effetti: ad esempio, non vi ricadono i bolli auto recenti, come tutti quelli che avrebbero dovuto essere pagati dal 2022 in poi (per approfondire: “Proroga Covid dei termini di accertamento e prescrizione cartelle“).

La prescrizione del bollo auto o moto è automatica?

La prescrizione si compie in automatico, per via del semplice decorso del termine. Tuttavia, se dovesse intervenire una richiesta di pagamento, questa andrà contestata per evitare che la pretesa tributaria divenga definitiva e non più impugnabile. In altre parole, la prescrizione va eccepita affinché abbia effetto.

La prescrizione del bollo auto o moto può essere interrotta?

La prescrizione del bollo può essere interrotta da alcuni atti che manifestano il perdurare della pretesa impositiva, come ad esempio:

  • sollecito di pagamento: una lettera raccomandata o una Pec dell’Ente creditore che richiede il versamento del bollo;
  • cartella esattoriale, o intimazione di pagamento, notificata dall’Agente della Riscossione;
  • preavviso di fermo amministrativo sui veicoli intestati al debitore;
  • richiesta di rateazione del debito presentata dal contribuente;
  • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Tuttavia l’eventuale sentenza di rigetto del ricorso, con conseguente condanna al pagamento, si prescrive in 10 anni, come tutti gli atti giudiziari.

Che succede se la prescrizione del bollo viene interrotta?

Quando la prescrizione viene interrotta da uno dei suddetti atti, i termini iniziano a decorrere da capo: in pratica, i tre anni necessari a prescrivere ripartono da zero, e perciò per ottenere il compimento della prescrizione del bollo auto bisogna conteggiare un intero triennio a partire dall’ultimo dei suddetti atti interruttivi.

Cosa devo fare se ricevo una richiesta di pagamento per un bollo prescritto?

Se ricevi una richiesta di pagamento per un bollo auto prescritto, non puoi ignorarla. Sebbene, infatti, il credito sia estinto e non sei tenuto a pagare, è necessario che impugni l’atto presso la Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni per far dichiarare dal giudice l’intervenuta prescrizione della tassa. Diversamente, il debito si consolida e non ci sarà più modo di contestarlo.

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In alternativa al ricorso giudiziale, puoi tentare la carta del ricorso in autotutela direttamente all’Ente creditore, quindi alla Regione di appartenenza. Tieni tuttavia in considerazione che tale richiesta di sgravio non sospende i termini per fare ricorso e la risposta non è assicurata.



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