il dovere dell’avvocato di arginare il conflitto nell’interesse dei minori

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Nei procedimenti di famiglia, il legale incaricato da uno dei genitori ha “non solo il dovere ma invero l’obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto invece che alimentarlo.

Venerdi 31 Gennaio 2025

In tal senso si è espresso il CNF nella sentenza n. 291/2024, nel confermare la sanzione dell’avvertimento ad un avvocato che, in violazione dell’art.46, co.7 del Codice Deontologico Forense vigente, non aveva comunicato al legale della controparte l’interruzione delle trattative e aveva depositato in data 03.11.2017 il ricorso giudiziale in materia di regolamentazione del diritto di visita e di determinazione di assegno di mantenimento del figlio minore della coppia.

Il caso: Il procedimento traeva origine dall’esposto con il quale l’avv. Mevia, quale difensore della Sig.ra Lucilla, lamentava che l’avv. Tizia, difensore della controparte Caio, non l’avesse informata di avere provveduto al deposito di un ricorso giudiziale in materia di regolamentazione del diritto di visita e di determinazione dell’assegno di mantenimento della figlia minore delle parti, nonostante pendessero trattative in vista di una definizione stragiudiziale della vertenza.

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In particolare, l’esponente Mevia rilevava che in data 6.11.2017 presso lo studio dell’avv. Tizia si era tenuto un incontro tra le parti in presenza dei legali, nel corso del quale l’Avv. Tizia non si era premurata di informare la collega che la stessa, tre giorni prima e segnatamente in data 3.11.2017, aveva provveduto a depositare ricorso giudiziale.

All’esito del dibattimento, il CDD di Trento, ritenuta l’Avv. Tizia responsabile della condotta contestata, ma considerando la violazione di ridotta gravità, in applicazione dell’art. 22, comma III, lett. A, irrogava la sanzione dell’avvertimento: il CDD giungeva alla statuizione di responsabilità dell’incolpata assumendo che lo scambio di e-mail avvenute prima dell’incontro del 6 novembre dia atto della realizzazione tra i legali di un accordo teso ad avviare trattative stragiudiziali per una composizione bonaria della controversia tra le parti.

L’avv. Tizia propone ricorso al CDD di Trento con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia in via principale, accertata l’insussistenza della violazione p. e p. dell’art. 46, comma 7, CDF, deliberarne il proscioglimento, non essendovi i presupposti per l’irrogazione di qualsivoglia provvedimento disciplinare e, in via subordinata, ritenuta l’infrazione contestata lieve e scusabile, disporre nei confronti dell’avv. Tizia il richiamo verbale.

Il CNF, nel rigettare il ricorso e nel confermare la sanzione disciplinare dell’avvertimento, osserva che:

a) non emerge con sufficiente univocità la circostanza, da quanto agli atti, che la comunicazione prevista dalla norma violata sia stata positivamente effettuata, né tantomeno che non sussistessero trattative stragiudiziali, in considerazione del fatto che l’incontro era segnatamente prodromico a detto fine, dopo un preliminare scambio di comunicazioni che davano atto dell’interesse a celebrare l’incontro tra le parti utile a definire un nuovo calendario per le visite alla figlia minore;

b) il comma 7 dell’art.46 CD che recita “L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie” sta a significare che, anche laddove si volesse aderire alla tesi difensiva secondo cui non esistessero trattative stragiudiziali prima del 6 novembre, data dell’incontro, la circostanza di avere positivamente aderito alla richiesta di cercare in tale data una definizione alla presenza delle parti, dà contezza del fatto che comunque le stesse vi siano state con conseguente obbligo di comunicazione;

c) del tutto condivisibilmente, trattandosi peraltro di diritto di famiglia, materia che merita particolare attenzione e che si pone in modo differente rispetto al contenzioso civilistico in considerazione del superiore interesse dei minori coinvolti, la ricorrente ha ritenuto di acconsentire all’incontro nonostante la perenzione del termine da essa medesima assegnato, con ciò determinando la propria disponibilità a cercare la soluzione stragiudiziale perorata nelle missive in atti;

d) nella materia afferente al diritto di famiglia e dei minori, è noto che l’avvocato in tale veste ha non solo funzione di difensore delle parti, ma anche dei minori coinvolti nelle vicende che li attingono, loro malgrado, e dunque tale funzione deve essere svolta con particolare attenzione tesa a contenere in modo più efficace possibile il contenzioso tra le parti;

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e) con ciò non si sostiene che venga meno il primario diritto di difesa a cui l’avvocato è tenuto, ma si ribadisce che il legale incaricato da uno dei genitori ha non solo il dovere ma invero l’obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto invece che alimentarlo: come efficacemente ricordato dal tribunale di Milano, con ord. 23.3.2016, nei procedimenti di famiglia, dunque, l’avvocato è difensore del padre o della madre, ma certamente è anche difensore del minore. Qualunque sia la sua posizione processuale.

Allegato:

CNF sentenza 291 2024



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