Procura alle liti conferita da una società: requisiti

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Con l’ordinanza 2150/2025, pubblicata il 30 gennaio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla validità o meno della procura alle liti conferita da una società al difensore con sottoscrizione apposta sotto il timbro senza l’indicazione del nome e della carica del soggetto firmatario.

Martedi 4 Febbraio 2025

IL CASO: Una società agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da una sua autovettura a seguito dell’impatto con un cane che si era immesso sul raccordo autostradale attraverso un varco presente nella rete metallica di recinzione.

La causa veniva instaurata nei confronti dell’ente gestore della strada il quale, nel difendersi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

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Nel corso del giudizio veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del cane.

Il giudizio innanzi al Tribunale si concludeva con la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’ente proprietario della strada dove si era verificato il sinistro e la condanna del proprietario del cane, al quale veniva ascritta l’esclusiva responsabilità.

Diversa, invece, la decisione della Corte di Appello, la quale, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dall’originaria società attrice, accertava la responsabilità dell’ente proprietario della strada, quale custode ex art. 2051 c.c., e condannava quest’ultimo, in solido, con il proprietario del cane, al risarcimento dei danni in favore dell’appellante, come quantificati dalla Tribunale.

Costituendosi nel giudizio di appello, l’ente proprietario della strada, preliminarmente eccepiva il difetto dello jus postulandi della società appellante, in quanto dalla procura alle liti conferita da quest’ultima al difensore non era identificabile il soggetto sottoscrittore, oltre alla non riconducibilità della stessa al giudizio di appello.

Nel ritenere errata la decisione della Corte territoriale, l’ente proprietario del tratto stradale dove si era verificato il sinistro, proponeva ricorso per cassazione, ne deduceva la nullità per non avere i giudici di secondo grado esaminato le questioni pregiudiziali, sollevate con la comparsa di costituzione, di inammissibilità dell’appello «per difetto di valida procura ad litem, stante la non identificabilità del soggetto sottoscrittore e la non riconducibilità della procura al giudizio di appello» e per difetto di interesse ad impugnare da parte dell’originaria società attrice, in quanto quest’ultima era risultata totalmente vincitrice verso il proprietario del cane.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, la quale ha osservato che dall’esame degli atti di causa risultava che la procura rilasciata dalla società appellante al difensore, allegata all’atto di citazione in appello:

  1. recava la sottoscrizione illeggibile, apposta in calce ad un timbro con la sola denominazione della società;

  2. non era specificata, invece, la carica sociale del sottoscrittore né l’indicazione del nominativo di esso;

  3. nell’atto di citazione in appello, la società appellante era stata indicata come “………………s.r.l., in persona del legale rappresentante”, senza nessuna menzione del nominativo della persona fisica, carica sociale o di negozio di conferimento dei poteri rappresentativi

Gli Ermellini hanno ritenuto nulla la procura, richiamando il consolidato principio di diritto secondo il quale, la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto stesso che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 07/11/2013, n. 25036, tra le tante, Cass. 05/07/2017, n. 16634; Cass. 14/03/2022, n. 8132).

Inoltre, hanno evidenziato «la certificazione del difensore del mandato alle liti in calce o al margine di un atto processuale riguarda solo l’autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell’atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell’atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l’accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l’impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche aliunde) dell’effettiva titolarità dei poteri spesi» (così Cass. 18/03/2021, n. 7765; conf. Cass. 16/03/2012, n. 4199; Cass. 31/05/2006, n. 13018).

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