Credito R&S, utile la certificazione


Con il Decreto Semplificazioni del 2022 il Legislatore ha previsto la nascita di un sistema di certificazione delle spese per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, al fine di favorire il calcolo e l’utilizzo dei relativi crediti d’imposta.

Con il D.P.C.M. 15 settembre 2023, recante le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione, il Governo ha ufficializzato l’istituzione dell’albo dei certificatori, a cui è stata data attuazione con il recente Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024.

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Perché tanto interesse nella certificazione?

Non siamo nuovi al concetto di certificazione, già in tema di Industria 4.0 era previsto che l’azienda potesse autocertificare gli investimenti sostenuti fino a 300.000 euro e rivolgersi ad un soggetto terzo oltre tale cifra; in tema di R&S e Innovazione non esiste alcuna possibilità di autocertificare il credito spettante e la certificazione di esso deve essere eseguita da un soggetto terzo individuabile tra gli iscritti nell’albo ufficiale dei certificatori.

Secondo l’articolo 23, D.L. 73/2022, la certificazione “esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”.

Questo vuol dire che la certificazione ha effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che non può contestarla, fatto salvo il caso in cui sussista una palese falsità ideologica, ovvero nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata con frode, attestando la sussistenza dei requisiti di accesso al credito d’imposta senza che essi siano realmente esistenti.

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La tutela della certificazione non è applicabile nel caso in cui siano state constatate con processo verbale o con atto impositivo eventuali violazioni relative ai crediti d’imposta.

 

Come funziona la certificazione?

Va ricordato che la certificazione deve essere richiesta dalle aziende che hanno svolto attività di R&S, Innovazione Tecnologica e Design e che intendono usufruire o hanno usufruito dei relativi crediti d’imposta nel periodo 2015-2019, ovvero dal 2020 ad oggi, in base alle normative vigenti.

Con decreto Mimit dello scorso 4 luglio 2024 sono state dettate le linee guida, con l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’articolo 1, commi 198208, L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013, convertito in L. 9/2014, per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019.

La certificazione deve contenere le informazioni e gli elementi indicati dall’articolo 3, D.P.C.M. 15 settembre 2023.

Per agevolare l’attività dei certificatori e i successivi controlli, il Mimit ha anche predisposto i modelli di certificazione, pubblicati con D.M. 5 giugno 2024 e consultabili dai certificatori tramite la piattaforma informatica. Copia della certificazione deve essere, poi, inviata dal certificatore al Ministero, sempre tramite il portale dedicato, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa.

Più dettagliatamente, la certificazione deve contenere:

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1) le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;

2) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;

3) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;

4) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse;

5) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.

Il Mimit potrà procedere all’esame delle certificazioni, verificandone la correttezza formale e la rispondenza sostanziale alle disposizioni agevolative e alle Linee guida. A tal fine, il Ministero potrà richiedere ai soggetti certificatori l’invio di copia della documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione delle attività R&S. Questa richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della certificazione, dandone notizia all’impresa, i certificatori dovranno inviare la documentazione richiesta entro i 15 giorni successivi, mentre al Mimit spetteranno ulteriori 60 giorni per terminare l’attività di controllo.

Si ricorda, infine, che è disponibile dal 15 maggio 2024 l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni è tenuto dal Mimit recuperabile al sito https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/.

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Possono rientrare nell’albo dei certificatori:

a) le persone fisiche con titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione:

1) che non abbiano di subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna;

2) che abbiano svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

b) le società di consulenza che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che oltre ai requisiti per le persone fisiche:

1) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro Imprese;

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2) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;

3) non sono destinatarie di sanzioni interdittive.



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