Il beneficio รจ erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e puรฒ essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi รจ prevista, sempre, la sospensione di un mese.
Lโimporto spettante per lโintegrazione del reddito familiare puรฒ essere suddiviso, a richiesta, in fase di presentazione della domanda o anche successivamente, per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilitร genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
LโADIย รจ riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessitร di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilitร , come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonchรฉ dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di etร , ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
I richiedenti lโADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:
Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
Il richiedente deve essere, alternativamente:
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dellโUnione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda,ย deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La continuitร della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nellโarco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuitร del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dellโerogazione del beneficio รจ esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.
Requisiti economici
Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:
- nonย avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilitร di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui รจ prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilitร ;
- navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dellโarticolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonchรฉ aeromobili di qualsiasi genere.
* Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nellโISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilitร e di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nellโISEE sono dichiarati allโatto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine. Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dellโISEE in corso di validitร , fermo restando quanto previsto dal DPCM n. 159/ 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertร . I compensi di lavoro sportivo nellโarea del dilettantismo che, ai sensi dellโarticolo 36, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino allโimporto complessivo annuo di 15.000 euro, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
Requisiti ulterioriย (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione):
- non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dellโart. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui allโarticolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonchรฉ la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nellโambito della procedura di cui allโart. 7 della legge n. 604/1966;
- non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
- aver adempiuto allโobbligo di istruzione per i beneficiari di etร compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui allโarticolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006
ISEE: omissioni e/o difformitร
In caso di ISEE con omissioni e difformitร , lโINPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformitร dellโISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente potrร presentare allโIstituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi utili, per consentire lโaccoglimento della domanda.
Obblighi di comunicazione
LโADI รจ compatibile con lo svolgimento di unโattivitร di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dellโimporto del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia.
Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare allโINPS eventuali rapporti di lavoro giร in essere allโatto della domanda (tramite il modello ADI-Com ridotto) non giร rilevata nellโISEE per lโintera annualitร , nonchรฉ ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello ADI-Com esteso).
In particolare, in caso di avvio di unโattivitร di lavoro dipendente, dโimpresa o autonomo, da parte di uno o piรน componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dellโADI, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sullโintero nucleo.
Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non รจ recepito nellโISEE per lโintera annualitร .
Ai fini della determinazione del limite massimo di 3.000 euro di cui al primo periodo, il lavoratore รจ tenuto a comunicare allโINPS, comunque, il reddito presunto derivante dallโattivitร lavorativa, entro trenta giorni dallโavvio tramite modello ADI-Com esteso.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dallโavvio della attivitร , come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, lโerogazione del beneficio รจ sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dallโavvio dellโattivitร , decorsi i quali la prestazione decade.*
*Fermo restando quanto appena descritto, relativamente alla compatibilitร tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, lโaccettazione di unโofferta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dellโattivitร lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore ai 3.000 euro che comporterebbe la decadenza del beneficio, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dellโerogazione del beneficio al nucleo familiare.
Lโavvio di unโattivitร dโimpresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piรน componenti il nucleo familiare nel corso dellโerogazione dellโADI, รจ comunicata allโINPS entro il giorno antecedente allโinizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello ADI-Com esteso.
Il reddito รจ individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nellโesercizio dellโattivitร ed รจ comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dellโanno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dellโADI per le due mensilitร successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio รจ successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui calcolati sullโintero nucleo.
In corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, รจ necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo puรฒ presentare una nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente.
COME FARE DOMANDA
La domanda di ADI puรฒ essere presentata allโINPS a partire dalย 18 dicembre 2023:
- in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali;
- presso patronati;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1ยฐ gennaio 2024.
A seguito della presentazione della domanda,ย i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per lโinclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL)ย dove il richiedente deve:
- registrarsi sulla piattaforma Sistema Informativo per lโInclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD),ย autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonchรฉ ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare viene effettuato lโinvio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per lโanalisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per lโattivazione degli eventuali sostegni;
- a seguito dellโinvio automatico dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, lโerogazione รจ sospesa, per essere riattivata a seguito dellโincontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura.
I servizi sociali procedono allโanalisi multidimensionale dei componenti del nucleo.
Allโesito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilitร genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire:
- sono tenuti all’obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilitร genitoriale, non giร occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Costoro, a seguito dellโindirizzamento ai centri per lโimpiego, sono tenuti a sottoscrivere entro sessanta giorni il Patto di servizio personalizzato previa sottoscrizione del PAD individuale, e a seguire il successivo percorso di attivazione;
- i componenti del nucleo familiare con disabilitร o di etร pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale;
- Sonoย esclusiย dagli obblighi di attivazione lavorativa:
- i beneficiari dell’Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di etร pari o superiore a sessanta anni;
- componenti con disabilitร , ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di etร di tre o piรน figli minori di etร , ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilitร o non autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
ย
- Sottoscrizione del patto di servizio personalizzatoย entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, lโerogazione del beneficio รจ sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico decade.
- Sottoscrizione di un patto per l’inclusione.ย I beneficiari dellโADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dellโarticolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatta eccezione ย per i componenti del nucleoย di etร compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilitร genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza che possono aderire alle attivitร di attivazione lavorativa nellโambito del SFL, che sono pertanto esclusi dagli obblighi nellโambito dellโADI, e per i componenti con disabilitร o di etร pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere l’adesione volontaria.Nei casi di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato questo puรฒ prevedere anche lโadesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia occupabilitร dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR.
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