Cosa succede se il Codice della Strada impedisce l’occupazione di suolo pubblico? | Articoli

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L’occupazione temporanea del suolo pubblico deve rispettare le disposizioni stabilite dall’Amministrazione comunale per tutelare l’interesse collettivo. Con una recente sentenza del Tar Lazio si ribadisce l’incompatibilità dell’occupazione di suolo pubblico su strade classificate come viabilità principale per esigenze di sicurezza stradale, riaffermando il divieto previsto dal Codice della Strada.

Occupazione del suolo pubblico: normative e permessi

Lo spazio pubblico rappresenta un patrimonio condiviso della comunità e se per determinate ragioni una sua parte viene temporaneamente esclusa dall’uso pubblico per una qualsiasi comprovata esigenza, diventa fondamentale seguire i criteri e le modalità stabilite dall’Amministrazione, criteri prefissati al fine di tutelare l’interesse collettivo.

Infatti, per occupare legalmente lo spazio pubblico è necessario ottenere una concessione o autorizzazione da parte dell’ente pubblico competente. Ad esempio, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è uno degli strumenti autorizzativi spesso ritenuti validi per l’autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo pubblico, specialmente quando si tratta utilizzi funzionali ad attività ricreative o che prevedano la somministrazione di alimenti e bevande (es. installazione di tavolini e pedane per i ristoranti). Tuttavia, a seconda del caso, possono essere richiesti altri titolo autorizzativi specifici, come per esempio il permesso per l’occupazione di suolo pubblico per lavori temporanei.

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I regolamenti di occupazione del suolo non sono unici per il territorio ma ogni Comune può avere regolamenti edilizi (RUEC) specifici che ne determinino le modalità di concessione dell’occupazione, definendone anche la durata e i costi.
Se non vengono rispettate le condizioni stabilite o si incorre in un’occupazione senza adeguato permesso autorizzato possono nascere sanzioni amministrative spesso ingenti e, in alcuni casi, anche all’ordine di rimozione immediata delle strutture installate.

L’occupazione del suolo pubblico in Italia è principalmente regolata da normative locali e nazionali, in particolare:

  • dal Codice della Strada con il DLGS. n. 285/1992;
  • dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare, il comma 1 del DLGS. n. 285/1992 definisce che “Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale.

A far chiarezza sulla possibilità che occupazione di suolo pubblico lungo una viabilità principale possa essere garantita è la sentenza del Tar Lazio n. 2633/2025.

 

Occupazione suolo pubblico: il divieto per la viabilità principale

Il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da un ricorrente contro il Comune di Roma in merito al rigetto della SCIA per l’occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di una pedana.

Il ricorso riguardava il provvedimento con cui il Comune di Roma aveva rigettato la richiesta autorizzativa presentata (SCIA) presentata dal ricorrente con motivazione inerente alla classificazione della strada in quanto individuata come viabilità principale, che, secondo l’Amministrazione, non consentirebbe l’occupazione di suolo pubblico con pedane. Il ricorrente ha contestato la decisione principalmente per i seguenti motivi:

  • la violazione delle normative sulle concessioni di occupazione di suolo pubblico;
  • la carenza di motivazione a supporto della bocciatura promossa dalla PA (pubblica amministrazione;
  • l’assenza di un’adeguata istruttoria.

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del rigetto della SCIA e sottolineando che l’occupazione di suolo pubblico in una strada classificata come viabilità principale è incompatibile con le esigenze di sicurezza stradale, che costituiscono un limite inderogabile per l’autorizzazione.

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Nella sentenza il Tar ha fatto riferimento alla normativa del Codice della Strada, che vieta l’occupazione della sede stradale su determinate categorie di strade, inclusa la viabilità principale. Infatti la sentenza sottolinea come la giurisprudenza abbia evidenziato più volte (vd. T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 19994/2024) “che ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (comma 1); l’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento (comma 2) .

La decisione ribadisce il principio di non derogabilità delle normative sulla sicurezza stradale, confermando il rigetto della SCIA per l’occupazione di suolo pubblico lungo le strade configurate come viabilità principale, in accordo con le disposizioni del Codice della Strada e le normative emergenziali.

 

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO È SCARICABILE IN ALLEGATO.



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