Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 4806/2025, udienza del 22 gennaio 2025, ha ricordato che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un’istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale.
Provvedimento impugnato
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta, a sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., nell’interesse di GP in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 12 dicembre 2002, irrevocabile il 29 marzo 2003, la quale aveva condannato l’odierno ricorrente alla pena di quindici anni di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Ricorso per cassazione
GP, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che lamenta il vizio di motivazione.
Rappresenta il difensore che, dopo avere presentato istanza di revisione il 22 luglio 2024, in data 6 agosto 2024 aveva ulteriormente depositato una integrazione “contenenti motivi logicamente differenti da quelli illustrati con il primo atto”, con cui si chiedeva alla Corte di appello di applicare i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011.
Orbene, il difensore deduce il vizio di omessa motivazione in relazione alle questioni dedotte con l’indicato atto di integrazione.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato.
Dalla “procura speciale” rilasciata dal ricorrente per mezzo del notaio albanese in data 16 luglio 2024, allega all’istanza introduttiva, risulta che l’avv. FR del foro di Milano è stato costituito procuratore speciale “affinché proponga istanza di revisione ex art. 630 ss. c.p.p.”; non risulta, invece, che il medesimo avvocato sia stato nominato procuratore speciale per proporre impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità o di rigetto dell’istanza di revisione. Ritiene il collegio di dare continuità all’orientamento interpretativo, già espresso da giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un’istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale (da ultimo, Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080).
Invero, il principio de quo è ricavabile dal tenore testuale dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale si prevede che abbia ex se la legittimazione a promuovere la impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali solo il “difensore dell’imputato” e non anche, come si verifica nel caso della revisione, il difensore di colui il quale già sia stato condannato (Sez. 6, 18 gennaio 2018, n. 1751, in motivazione; nello stesso senso, in motivazione, Sez. 5, 3 ottobre 2006, n. 32814).
Né ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore fosse stato munito di procura speciale per la richiesta di revisione ex art. 630, come emerge dal testo dell’atto; infatti, la stessa ontologica “specialità” della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata.
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, si osserva che, come stabilisce l’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento con cui la Corte di appello dichiara inammissibile l’istanza di revisione è notificato “al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione”; dal che si evince che il difensore, non essendo il destinatario della notifica del provvedimento di inammissibilità, non è titolare in proprio di un potere di impugnazione, che può essere esercitato solo in quanto trovi “copertura” nella procura speciale a lui rilasciata dal condannato.
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