l’amministratore può fare nomi e cognomi. Lo dice la Cassazione

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Se il vicino di casa non paga, l’amministratore può (e deve) informare tutti. Quante volte in assemblea condominiale ci si domanda se sia lecito rendere pubblici i nomi di chi è in ritardo con le spese comuni? La risposta arriva direttamente dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 3498 dell’11 febbraio 2025 ha chiarito una volta per tutte: l’amministratore non solo può, ma deve informare i condomini sui debiti pendenti.

Precisamente si legge nel testo dell’ordinanza: ”l’amministratore non ha solo il diritto ma anche il dovere di informare i condomini in relazione ai contenziosi instaurati e alle morosità esistenti”​.


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Quando il dovere di trasparenza prevale

La Cassazione sottolinea come l’amministratore sia spesso costretto a giustificare le proprie azioni agli altri condomini, specialmente quando si tratta di questioni delicate come la morosità. Non informare potrebbe addirittura danneggiare la trasparenza e la fiducia tra amministratore e condòmini.

La Corte ha stabilito che l’amministratore può inviare queste comunicazioni purché rimangano all’interno del contesto condominiale. Per esempio, non è accettabile affiggere un elenco di morosi all’ingresso dell’edificio, dove chiunque potrebbe leggerlo.

Perché questa sentenza è importante per tutti i condomini?

Questa decisione della Cassazione ha un impatto diretto su come vengono gestite le morosità e su cosa ci si può aspettare in termini di trasparenza. Se un condomino non paga, gli altri hanno il diritto di sapere, soprattutto perché potrebbero essere chiamati a coprire le spese non versate.

Le informazioni rese erano tutte afferenti alla contabilità condominiale ed alle azioni intraprese e, pertanto, di evidente interesse per gli altri condomini, che per primi potevano essere chiamati a dover sanare, all’esterno, morosità altrui”.

In conclusione, se la gestione di un condominio è una questione di fiducia e collaborazione, è legittimo sapere chi è in regola e chi no con i pagamenti; non è solo un diritto, ma un’esigenza pratica per il buon funzionamento della comunità. Grazie a questa sentenza, gli amministratori possono svolgere il loro ruolo con maggiore sicurezza, sapendo di agire nell’interesse del condominio.

In definitiva, la trasparenza non è mai un’offesa.

Alcuni precedenti giurisprudenziali

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze riguardanti la comunicazione dei dati dei condòmini morosi da parte dell’amministratore. Tra le pronunce significative segnaliamo:

  • Sentenza n. 1002 del 15 gennaio 2025: la Corte ha stabilito che l’obbligo di comunicare ai creditori i nominativi dei condòmini morosi grava direttamente sull’amministratore in proprio e non sul condominio. L’omissione o il ritardo nella trasmissione di tali dati rappresenta una responsabilità extracontrattuale a carico dell’amministratore, poiché è un obbligo legale di cooperazione con il creditore. 
  • Sentenza n. 34220 del 6 dicembre 2023: la Corte ha affrontato il tema della legittimità della comunicazione dei dati dei condòmini morosi ai creditori, evidenziando che l’amministratore è tenuto a fornire tali informazioni ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. Tuttavia, la comunicazione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy, evitando la diffusione indebita di dati personali. 

Le pronunce della Corte di Cassazione indicate segnalano l’importanza di un equilibrio tra la trasparenza nella gestione condominiale e la tutela della privacy dei singoli condòmini. L’amministratore ha l’obbligo di comunicare ai creditori i nominativi dei condòmini morosi, ma deve farlo nel rispetto delle normative vigenti, evitando la diffusione indebita di dati personali. In caso di omissione o ritardo nella comunicazione, l’amministratore può essere ritenuto personalmente responsabile.

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