VETTORE CAMION INCIDENTE AUTISTA RESPONSABILITà


VETTORE CAMION INCIDENTE AUTISTA RESPONSABILITà

Dava  atto  che  tra  l’esponente  e  Fi.  Spa,  con  sede  legale  in  Prato,  Via  (…),  intercorreva contratto di polizza assicurativa n. (…) che produceva sub doc.1.-In data 20.1.2014 con DDT n. (…) (doc. 2), l’assicurata Fi. S.p.A. commissionava a Tr. Srl, con sede  in  Via  (…9  Barletta,  il  trasporto  complessivo  di  n.  272  colli  contenenti  filati  sintetici composti da Poliestere e Gomma silicone, del peso lordo complessivo di Kg. 13.785,35, valore Euro  37.044,88,  in  partenza  dalla  sede  della  Fi.  Spa,  con  due  diverse  destinazioni:  parte  del carico  andava consegnato  alla  Em.  snc,  Via  (…),  Andria  (BT),  mentre  un’altra  parte  del  carico

andava  consegnata  alla  Elastico  Meridionale  di  Pi.  snc,  Via  (…),  Barletta  (BT). -A  fronte dell’incarico ricevuto, in data 20.1.2014, come concordato con Fi. Spa, il Vettore, con Trattore modello (…) tg. (…) e rimorchio (…) tg. (…) condotto dal Signor Fr.Ro., provvedeva al ritiro delle spedizioni   intraprendendo   subito   il   viaggio   onde   raggiungere   i   luoghi   di   destinazione convenuti.-Nel  corso  del  viaggio,  alle  ore  4:55  del  21.4.2014,  l’automezzo  che  trasportava  la  merce oggetto  della  spedizione  rimaneva  coinvolto  in  un  sinistro  stradale,  per  cui  parte  del  carico andava perduto. -Come si evince dal rapporto

 

CAMION AUTISTA RESPONSABILITA’ VETTORE

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Tribunale di Milano – Sezione XII civile – Sentenza 27 giugno 2019 n. 6368

Tribunale di Milano -Sezione XII civile -Sentenza 27 giugno 2019 n. 6368REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI MILANOSEZIONE UNDICESIMA CIVILEIl  Tribunale,  nella  persona  del  Giudice  Onorario  dott.  Caterina  Galliziaha  pronunciato  ex  art. 281 sexies c.p.c. la seguenteSENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52986/2017 promossa da:CH.  (C.F.  (…)),  con  il  patrocinio  dell’avv.  BO.GI.  e  dell’avv.  BR.MA.  (…)  VIALE  (…)  156  20127 MILANO;,  elettivamente  domiciliato  in  VIALE  (…)  20126  MILANO  presso  il  difensore  avv. BO.GI.PARTE ATTRICEc ontroTR.  S.r.l.  (C.F.  (…)),  con  il  patrocinio  dell’avv.  DE.SE.  elettivamente  domiciliato  in  VIALE  (…) 70124 BARI presso il difensore avv. DE.SE.PARTE CONVENUTAPer Si. l’avv. Fa.Ar.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisioneRilevato che:-Con  atto  di  citazione  Ch.  conveniva  in  giudizio  avanti  il  Tribunale  di  Milano  Bo.  S.r.l.  per sentire  accertare  e  dichiarare  la  responsabilità  della  stessa  nella  causazione  dei  danni  da  se medesima  indennizzati  alla  propria  assicurata  Fi.  S.p.A.  per  Euro  15.978,02,  in  esito  al danneggiamento della merce affidata a Bo. da quest’ultima per il trasporto.-Dava  atto  che  tra  l’esponente  e  Fi.  Spa,  con  sede  legale  in  Prato,  Via  (…),  intercorreva contratto di polizza assicurativa n. (…) che produceva sub doc.1.-In data 20.1.2014 con DDT n. (…) (doc. 2), l’assicurata Fi. S.p.A. commissionava a Tr. Srl, con sede  in  Via  (…9  Barletta,  il  trasporto  complessivo  di  n.  272  colli  contenenti  filati  sintetici composti da Poliestere e Gomma silicone, del peso lordo complessivo di Kg. 13.785,35, valore Euro  37.044,88,  in  partenza  dalla  sede  della  Fi.  Spa,  con  due  diverse  destinazioni:  parte  del carico  andava consegnato  alla  Em.  snc,  Via  (…),  Andria  (BT),  mentre  un’altra  parte  del  carico

andava  consegnata  alla  Elastico  Meridionale  di  Pi.  snc,  Via  (…),  Barletta  (BT). -A  fronte dell’incarico ricevuto, in data 20.1.2014, come concordato con Fi. Spa, il Vettore, con Trattore modello (…) tg. (…) e rimorchio (…) tg. (…) condotto dal Signor Fr.Ro., provvedeva al ritiro delle spedizioni   intraprendendo   subito   il   viaggio   onde   raggiungere   i   luoghi   di   destinazione convenuti.-Nel  corso  del  viaggio,  alle  ore  4:55  del  21.4.2014,  l’automezzo  che  trasportava  la  merce oggetto  della  spedizione  rimaneva  coinvolto  in  un  sinistro  stradale,  per  cui  parte  del  carico andava perduto. -Come si evince dal rapporto della Polizia Stradale di Cassino intervenuta sul luogo  del  sinistro  (doc.  3),  all’altezza  del  Km  657+920  dell’Autostrada  Al  carreggiata  sud (direzione  Roma -Napoli),  il  Signor  Fr.Ro.  (autista  di  Tr.  Srl),  perdeva  il  controllo  del complesso veicolare a causa di un colpo di sonno uscendo fuori dalla sede stradale.-La  Polizia  Stradale  di  Cassino  procedeva  inoltre  ad  elevare  nei  confronti  dell’autista  la contravvenzione  per  la  violazione  dell’art.  141,  comma  2  e  11  (“Velocità”)  e  dell’art.  15, comma 1 e 2 del Codice della Strada (cfr. sub doc. 3.) in quanto il veicolo impegnata la corsia di  emergenza  rovinava  nella  scarpata,  ribaltandosi  sulla  fiancata  destra  ed  arrestando  la propria marcia andando ad urtare contro il canale di scolo delle acque piovane.-Quanto  al  carico  stivato  e  trasportato  all’interno  del  semirimorchio,  dal  rapporto  della Polizia  Stradale  di  Cassino  si  evinceva  che  lo  stesso  veniva  di  fatto  riversato  sulla  scarpata subendo diversi danni, per poi essere recuperato e debitamente riconsegnato al Signor Bo.Lu., amministratore della ditta Vettrice.-Subito  dopo  l’incidente  stradale,  parte  della  spedizione  ritenuta  in  buone  condizioni  veniva mandata in consegna, come da DDT con le annotazioni delle consegne post incidente (doc. 4), mentre   la   restante   parte   della   merce   recuperata,   per   la   quale   si   rendevanecessario provvedere  ad  una  cernita  e  riconfezionamento,  veniva  fatta  rientrare  presso  gli  stabilimenti della  Fi.  a  cura  della  stessa. -A  seguito  del  sinistro  di  cui  sopra,  l’assicurata  veniva  allertata dell’accaduto  dalla  Tr.  S.r.l.  con  comunicazione  del  21.1.2014  (doc.  5),  ed  a  sua  volta  dava comunicazione di danno alla Compagnia esponente.-Successivamente,   con   comunicazione   del   23.1.2014   l’assicurata   contattava   il   Vettore responsabilizzandolo  dell’accaduto  (doc.  6).  I  danni  complessivamente  subiti  dalla  società assicurata  a  seguito  dell’evento  de  quo,  tenuto  conto  del  valore  complessivo  della  merce  al quale  è  stato  sottratto  il  valore  della  merce  parzialmente  danneggiata  e  rivenduta  al  meglio, ammontano  alla  complessiva  somma  di  Euro  16.228,02,  come da  elaborato  peritale  di  parte Attrice prodotto unitamente agli allegati sub doc. 7.-L’attrice  provvedeva  a  risarcire  la  propria  assicurata  del  danno  subito,  erogando  ai  termini di    polizza    la    minor    somma    di    Euro    15.978,02    (doc.    8)    al    netto    delle    deduzioni contrattualmente  previste  e,  legittimata  dal  disposto  di  cui  all’art.  1916  c.c.,  e/o  per  la cessione  dei  diritti  contenuta  in  quietanza,  richiedeva  invano  al  vettore  la  rifusione  della somma erogata (doc. 9); da qui la successiva odierna azione giudiziale di rivalsa

-Costituitasi  Bo.  S.r.l.  respingeva  qualsiasi  responsabilità  per  la  perdita  della  merce  ex  Art. 1693 c.c., in quanto avvenuta per fatto imprevedibile ed inevitabile.-Contestava il quantum richiesto, chiedeva ed otteneva la chiamata in causadel terzo Si. S.p.A. per garantirla e manlevarla dalle richieste risarcitone dell’attrice. -La terza chiamata eccepiva in  via  preliminare  l’inoperatività  della  polizza  per  omissione  di  tempestiva  denuncia,  che sarebbe  avvenuta  15  giorni  dopo  la  data  del sinistro,  per  genericità  della  stessa,  per  invio  a soggetto  intermediario  non  autorizzato  (MV.  in  luogo  di  Ma.  S.r.l.),  richiesta  di  indennizzo troppo elevata, mancanza di partecipazione agli accertamenti peritali.-Nel  merito  contestava  la  responsabilitàdella  propria  assicurata  Bo.  in  presenza  di  caso fortuito costituita dal colpo di sonno, in ogni caso la quantificazione dell’importo richiesto che chiedeva venisse ridotto.-Dovrà osservarsi come al termine delle presente giudizio di natura documentale sia risultata circostanza  acclarata  perché  non  contestata  dalla  stessa  convenuta  e  quindi  riconosciuta  che la merce affidata per il trasporto dalla ditta Fi. S.p.A. e di cui ai documenti di trasporto in atti pure non contestati, a Bo. non è mai giunta a destinazione in quanto l’autocarro si è ribaltato a causa di un colpo di sonno del conducente.-La  causa  del  sinistro  risulta  ben  descritta -e  non  è  stata  contestata -nel  verbale  di  polizia stradale di Cassino intervenuta nell’immediatezza del fatto (documento 3 di parte attrice), da dove  si  rileva  che  il  conducente,  sessantacinquenne,  solo  a  bordo,  viaggiando  sul  fondo stradale bagnato, “perdeva il controllo del mezzo a causadi un colpo di sonno e sia la motrice che il rimorchio si ribaltava nella scarpata sita a destra della carreggiata, con totale fuoriuscita del carico solo parzialmente recuperato”.-A  questo  punto  in  base  alla  disciplina  prevista  dall’articolo  1693  c.c.,si  deve  rilevare  che  il vettore  per  esonerarsi  da  responsabilità  in  ordine  alla  perdita  della  merce  affidatagli  per  il trasporto deve provare il caso fortuito; tale è solo l’evento imprevedibile ed inevitabile.Incombe  quindi  sulle  vettore  una  presunzionedi  responsabilità  generica  per  la  perdita  e avaria  delle  cose  trasportate  superabile  solo  con  la  prova  che  gli  eventi  siano  dipesi  da  caso fortuito,  comprensivo  della  forza  maggiore  del  fatto  del  terzo,  ovvero quei  fatti  imprevedibili di fronte ai quali non vi è stata possibilità di opporsi perché inevitabili.Occorre  per  la  Giurisprudenza  di  merito  in  ordine  alla  responsabilità  “ex  recepto”  la  prova positiva  da  parte  del  vettore  che  il  danno  e  la  conseguente  inadempimento  siano  dovuti  ad evento  positivamente identificato  a  lui  estraneo  e  non  imputabile  in quanto  non  ricollegabile al suo inadempimento o alla sua negligenza.-E’ emerso con chiarezza e non contestato che vi è stato un colpo di sonno in capo all’autista; si tratterà quindi valutare se lo stesso possa costituire o meno la richiesta esimente.-Né  la  convenuta,  né  la  terza  chiamata  sono  stati  in  grado  di  dare  la  prova  che  tale  colpo  di sonno non fosse ricollegabile a negligenza del vettore. Nessuna prova infatti è stata fornita al riguardo se non richiami giurisprudenziali privi di attinenza al caso specifico.

Dovrà per contro invece rilevarsi con tutta evidenza che nella fattispecie di cui ci occupa se è vero che il colpo di sonno colpisce il conducente di un veicolo per brevi momenti sufficienti a fargli perdere controllo del mezzo e si presenta, secondo il comune senso di conoscenza, come fatto  repentino  inaspettato  ed  accidentale,  non  può  escludersi  la  colpa  grave  se  il  soggetto abbia creato condizioni favorevoli all’evento oppure, pur potendolo, non le abbia evitate.-Nella   fattispecie,   trattandosi   di   società   di   trasporti,   il   riferimento   è   ad   un   autista professionista,  il  quale  ben  conosce  o  dovrebbe  conoscere  le  modalità  del  proprio  lavoro  in sicurezza. -Nella  comune  esperienza  il  colpo  di sonno  dipende  dalla  stanchezza  o  dalla incapacità   di   rimanere   vigili,   dall’abbassamento   della   soglia   di   resistenza   fisica,   tutte agevolate dall’avanzare dell’età e dalle ore corrispondenti al riposo notturno.-Considerato  che  il  sinistro  si  è  verificato  intorno  alle  5  del  mattino,  il  mezzo  viaggiava  su strada con fondo bagnato, l’autista, non giovane, era solo a bordo e viaggiava già da parecchie ore, non si ritiene che il vettore possa ritenersi esente da responsabilità in quanto non ha dato alcuna  prova in  ordine  alla  imprevedibilità  ed  inevitabilità  del  colpo  di  sonno  che  ha  colpito l’autista.-Infatti  laddove  il  vettore  non  abbia  tenuto  una  condotta  diligente  nell’esecuzione  della propria  prestazione,  vengono  meno  i  requisiti  dell’imprevedibilità  e  inevitabilità  dell’evento dannoso, idonei a superare la presunzione di responsabilità vettoriale. Come detto, la vicenda in esame non può ricondursi al fortuito poiché l’ordinaria diligenza, avuto riguardo all’orario in  cui  si  è  verificato  il  sinistro  (notte),  avrebbe  dovuto  indurre  il  Vettore,  già  in  viaggio  da molte  ore,  ad  effettuare  una  sosta  onde  poter  recuperare  lo  stato  di  veglia  necessario  a portare   a   termine   il   viaggio   senza   complicazioni   e,   fatto   ancor   più   grave,   a   condurre l’automezzo ad una velocità adeguata al fine di evitare danni alla merce trasportata in caso di eventuale sinistro stradale, poi di fatto verificatosi.-Per  Giurisprudenza   costante  il   sonno   fisiologico  non   costituisce   mai   una   esimente,  a differenza  del  sonno  patologico,  e  il  conducente  risponde  a  titolo  di  colpa;  la  Corte  di Cassazione  ha  ritenuto  che  lo  stato  d’incoscienza  del  conducente  che  si  è  messo  alla  guida dopo  una  giornata  di  lavoro  e  quindi  nonostante  la  stanchezza  doveva  dallo  stesso  essere previsto, inducendo lo stesso a non mettersi alla guida, prevedendo le eventuali conseguenze del  suo  comportamento.  (Cass.  9172/2013).  E  ancora,  la  Corte  di  legittimità  ha  precisato  che “in  materia  di  circolazione  stradale  la  giurisprudenza  colloca  il  malore  nell’ambito  dei  fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non nel caso fortuito”.Pertanto, alla luce di quanto sopra, potrà concludersi nel senso che lo stato d’incapacità a cui è andato incontro il conducente dell’automezzo in questione era prevedibile e quindi evitabile, la presunzione di colpa posta a suo carico non risulta superata e la responsabilità del vettore dovrà ritenersi accertata ex art. 1693 c.c. a titolo di colpa grave.Anche  con  riguardo  al  richiamo  fatto  dall’attrice  ai  sensi  dell’art.  2043  c.c.,  potrà  concludersi nel  senso  che  il  vettore  non  risulta  aver  adottato  misure  di  sicurezza  idonee  ad  evitare  un eventuale  sinistro  stradale,  con  conseguenti  danni  alla  merce  affidatagli,  poi  puntualmente

verificatasi. -Parimenti  da   rigettare  paiono  le   contestazioni  svolte   in  causa   relative   al quantum indennizzato per assoluta genericità.-Non potrà essere accolta la richiesta di limitazione della responsabilità entro il massimale di cui  all’articolo  10  decreto  legislativo  numero  286/05  che  ha  modificato  l’articolo  1696  c.c. (Euro 1 per chilo di peso dispetti merce smarrita) in quanto il suo presupposto e l’assenza di colpa grave del vettore, che nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, deve invece ritenersi sussistente ai sensi del comma 4 articolo citato.-In  linea  con  i  dettami  della  Suprema  Corte  (Cass.  civile  n.  1336/2009)  il  danno  emergente derivato  al  mittente  dalla  perdita  del  carico  da  parte  del  vettore  deve  calcolarsi  a  norma dell’articolo 1696 c.c. e perciò secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo nel tempo  della  consegna;  per  la  sua  quantificazione  pare  sufficiente  il  riferimento  alle  fatture prodotte in atti nonché alla quantificazione fattane dall’attrice nella propria perizia.Si  deve  infatti  evidenziare  come  sia  stata  una  scelta  della  convenuta  non  presentarsi  in contraddittorio per le operazioni peritali come emerso nel corso del giudizio e non contestato. -Pertanto  la  domanda  attorea  sia  sull’an  che  sul  quantum  andrà  accolta  per  la  richiesta somma di Euro 15.978,02-Le spese legali seguiranno la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell’attrice-Con riferimento alla domanda di manleva Si. S.p.A. si è difesa eccependo fatti e circostanze -quali:  la  tardività  della  denuncia  del  sinistro -taleda  rendere  inoperativa  la  copertura  di polizza, la questione del “sonno come esimente di qualsivoglia responsabilità” e chiedendo in subordine    la    riduzione    del    quantum    anche    contestando    la    perizia    svolta    non    in contraddittorio  Su  tale  ultimo  punto  si  osserva  che  alle  pagg.  4  e  5  della  perizia  prodotta risulta  per  contro  e  risolutivamente  che  nessuno  di  Trasporti  Bo. -sebbene  contattato -ha ritenuto  di  accedere  alle  verifiche.  Nessuna  valida  contestazione  pare  essere  stata  sollevata sul  punto  in  atti. -Con  riferimento  invece  al  tema  della  presunto  ritardo  nella  denuncia  del sinistro,  tale  da  rendere  non  operativa  la  polizza,  è  risultato  in  causa,  non  contestato  ma confermato  dalle  stesse  risultanze  probatorie  e  documentali  della  terza  chiamata  che  la denuncia  del  sinistro  da  parte  dell’odierna  convenuta  sarebbe  avvenuta  15  giorni  dopo l’accadimento-Analogamente,  in  altra  sentenza  resa  dal  Giudice  di  Pace  di  Barletta  al  n.  374/17  tra Trasporti Bo. convenuta per analoga azione di rivalsa spiegata da altro attore ma con riguardo al medesimo accadimento e la sua assicurazione Siat terza chiamata, sentenza che non risulta appellata e quindi passata in giudicato, risulta che la denuncia di sinistro era stata indirizzata contestualmente a Si. e a MD. in data 5-2-2014, ovvero 15 giorni dopo il fatto.-Sul  punto  si  ritiene  di  aderire  all’orientamento  ivi  riportato  in  ordine  alla  “prevalente giurisprudenza   di   merito   condivisa   dal   giudicante   è   propensa   a   ritenere   che   l’obbligo dell’assicurato   di   denunciare   sinistro entro   3   giorni   ai   sensi   dell’articolo   1913   c.c.   o immediatamente  ai  sensi  di  polizza,  ove  omesso  colposa  mente  e  non  dolosamente  può

implicare  soltanto  ai  sensi  dell’articolo  1915  co.  2  c.c.  il  diritto  dell’assicuratore  ad  una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito ed a dimostrarsi. Ne consegue che ove l’assicuratore non dimostri il dolo dell’assicurato, la garanzia assicurativa e pienamente operante, nonostante il ritardo di denuncia dell’assicurato (Tribunale Bologna 21 giugno 2012). Dunque, il dolo deve essere provato dall’assicuratore, così come il danno subito per   effetto   dell’omissione   colposa,   in   applicazione   del   generale   criteri   di   ripartizione dell’onere  probatorio  di  cui  all’articolo  2697  c.c.  (Tribunale  di  Livorno  6-10-2016  numero 1198;  tribunale  di  Campobasso  2-2-2012;  tribunale  di  Roma  sezione  nona  del  27-10-2009  n. 22.004).  …  Nella  fattispecie  la  3a  chiamata  ha solo  allegato  ma  non  ha  provato  l’esistenza  del dolo   o   della   omissione   colposa   in   capo   alla   Bo.   e   neppure   l’esistenza   del   pregiudizio quantificabile  o  quantificato  rilevato  gli  dalla  ritardata  denuncia  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’articolo  1915  comma  2  c.c.)” -La  difesa  di  Siat  ha  sostenuto,  per  ottenere  la  riduzione della  domanda  nei  suoi  confronti,  che  la  merce  è  comunque  stata  venduta:  sul  punto  non risulta esservi prova. Pertanto dovranno osservarsi i principi generali.-La  domanda  di  manleva  proposta  dalla  odierna  convenuta  quindi  potrà  accogliersi  sia  pure come  richiesto  nei  limiti  quantitativi  previsti  dall’art.  5  patti  speciali  della  polizza,  con  una riduzione  del  10%  di  scoperto  con  un  minimo  di  Euro  500  che  resta  a  carico  dell’assicurata, nonché dell’ulteriore scoperto del 10%, e comunque minimo Euro 250, ex art. 4 sez. 1 polizza, per  totali  complessivi  Euro  750. -In  presenza  di  parziale  soccombenza  reciproca  le  spese processuali tra Bo. e Si. potranno essere compensate.Le  spese  legali  dell’attore  sono  poste  seguono  la  soccombenza  e  sono  liquidate  in  Euro  4835 oltre 15% iva e cpa come in dispositivo.P.Q.M.Il  Tribunale  di  Milano  definitivamente  pronunciando,  ogni  altra  istanza  disattesa  o  assorbita così dispone:-accoglie  la  domanda  principale  e  per  l’effetto  condanna  Bo.  S.r.l.  al  pagamento  in  favore  di parte  attrice  della  somma  di  Euro 15.978,02  oltre  interessi  dalla  data  dell’evento  al  saldo; -condanna la convenuta Bo. alla  rifusione delle  spese di lite nel confronti dell’attrice che sono liquidate in Euro 4835 oltre 15%, Iva e epa come per legge;-accoglie   la   domanda   di   manleva   proposta  da   Bo.  nei  confronti  di   Si.  società  italiana assicurazioni  S.p.A.  e  per  l’effetto  condanna  Siat  a  rifondere  Bo.  l’importo  di  Euro  15.228,02 oltre  interessi  dalla  sentenza  al  saldo,  nonché  le  somme  sopra  liquidate  a  titolo  di  spese  in favore dell’attrice;-compensa le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata.Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.Così deciso in Milano il 27 giugno 2019.Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2019

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