Verifica età utenti, ok dalla Commissione Ue: i legami con il gioco online


C’è il via libera della Commissione europea allo schema di regolamento per l’accertamento della maggiore età degli utenti, approvato dall’Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’ottobre 2024 in attuazione del decreto legge Caivano emanato dal Governo Meloni per porre un freno al degrado e alla criminalità giovanile.

L’ok arriva dopo lo slittamento di un mese del termine dello stand still trimestrale, originariamente previsto per il 17 gennaio, per l’emissione di un parere circostanziato da parte della Commissione europea.

IL LEGAME CON IL GIOCO ONLINE – Lo schema di regolamento, intitolato “Modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età”, incide soprattutto sui “servizi della società dell’informazione che si occupano della diffusione e/o la pubblicazione, in Italia, di immagini e video a carattere pornografico tramite siti web e fornitori di piattaforme di condivisione video soggette all’obbligo di verifica dell’età”, ma riporta anche le osservazioni di soggetti istituzionali, operatori e associazioni sugli obblighi e l’ambito soggettivo e oggettivo delle linee guida e fa cenno al gioco online.

Se il Garante per l’infanzia auspica che “si possa consentire di estendere tale protezione anche ad altri contenuti gravemente lesivi della salute fisica e psichica di bambini e adolescenti, come quelli di istigazione all’odio, alla violenza ed altre pratiche scorrette e dannose, anche se non ricompresi nelle finalità della consultazione”, Altroconsumo “ritiene che i sistemi di garanzia delineati possano trovare applicazione con riferimento ai contenuti soggetti a parental control di cui alla delibera 9/23/Cons e cioè, a titolo non esaustivo: contenuti per adulti, gioco d’azzardo, scommesse, contenuti relativi ad armi, droga, violenza, odio e discriminazione, promozione di pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche, sette”.

A titolo di esempio poi vengono ricordate alcune normative europee, come quella francese, che “subordinano la fornitura di determinati servizi o beni a condizioni di età, che impongono ai siti in questione di verificare l’età del cliente: acquisto di alcolici, giochi d’azzardo e scommesse online, alcuni servizi bancari, ecc”. Punti che fanno pensare a un possibile ampliamento dell’obbligo di verifica della maggiore età dalla pornografia al gioco, appunto.

GLI OBIETTIVI DEL DECRETO – Il decreto Caivano – n°123/2023 – stabilisce “che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l’accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto e che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui sopra sono tenuti ad adottare per l’accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo”, si legge sul sito della Commissione europea.
“Con il provvedimento l’Autorità ha adottato un approccio tecnologicamente neutrale, che lascia ai soggetti tenuti per legge alla realizzazione dei processi di age assurance, una ragionevole libertà di valutazione e scelta, stabilendo tuttavia i principi e i requisiti che devono essere soddisfatti dai sistemi introdotti (Allegato A, art.2).
Il sistema proposto prevede l’intervento, per la fornitura della prova della maggiore età, di soggetti terzi indipendenti certificati, attraverso un processo di verifica dell’età che prevede due passaggi logicamente separati: identificazione e autenticazione della persona identificata, per ciascuna sessione di utilizzo del servizio regolamentato.
Lo schema di regolamento definisce il processo che deve essere implementato dai soggetti regolamentati e prevede la fornitura di una ‘prova dell’età’ (ad esempio mediante App e/o mediante un servizio via web) da parte di un soggetto terzo indipendente (Allegato A, articolo 2, comma 2).
Le specifiche dell’Autorità prevedono un sistema di verifica dell’età che utilizzi il modello del “doppio anonimato”, in cui non si deve consentire ai fornitori di prova dell’età di sapere per quale servizio viene eseguita la verifica dell’età, che due prove di maggiore età provengono dalla stessa fonte di prova dell’età, che un utente ha già utilizzato il sistema di verifica.”

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Saldo e stralcio

 

 

Il parere della Commissione europea è disponibile in allegato.

 







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