Conto termico 3.0: le novità in arrivo nella bozza di decreto


Il nuovo conto termino 3.0 gestito dal GSE, con l’agevolazione rivolta all’efficentamento energetico contiene incentivi che possono arrivare fino al 100%.
In base allo schema di decreto datato novembre 2024 e ora in discussione presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni vediamo le novità dell’incentivo che una volta approvata approderà in GU.
Ricordiamo che si tratta di una aggiornamento della “disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”,  recata dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016.

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1) Conto termico 3.0: che cos’è

Il decreto in bozza sul Conto Termico 3.0 contiene la nuova disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 

In coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, si vuole arrivare al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

Microcredito

per le aziende

 

2) Conto termico 3.0: beneficiari

Sono ammessi ai benefici previsti dal decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5 di seguito dettagliati:

  • a) le amministrazioni pubbliche;
  • b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui
    alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.

E inoltre, ai fini della agevolazione sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla

lettera r) dell’articolo 2, del presente decreto.

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3) Conto termico 3.0: spese ammissibili

Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

  • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale
    installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
  • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
  • d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
  • e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
  • f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
  • g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
  • h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative
    pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di
    climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore
    elettriche.

Per tali interventi incentivabili concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

  • a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
    • i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche
      termiche delle strutture esistenti;
    • ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • iii. la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
    • iv. l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l’unica soluzione
      tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
  • b) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:
    • i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
    • ii. il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; iii. lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;
  • c) per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo
    estivo:
    • i. la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili; ii. la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo; iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
  • d) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero: 
    • i. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
    • ii. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
    • iii. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell’edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell’edilizia e delle costruzioni;
    • iv. gli eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico;
  • e) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
    • i. la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;
    • ii. l’adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
    • iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;
  • f) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
    • i. la fornitura e la messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;
    • ii. gli adeguamenti dell’impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
  • g) per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:
    • i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
    • ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l’installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l’intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
    • iii. il contributo in quota potenza di cui al Testo Integrato delle Connessioni attive – TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;
  • h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:
    • i. la fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete; i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all’articolo 15, del presente decreto

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4) Conto termico 3.0: sintesi delle regole utili alla domanda

Il Decreto una volta approvato, necessiterà di regole operative che dovranno essere adottate dal Ministero dell’Ambiente, su proposta del GSE, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.

La dotazione finanziaria base è di 900 milioni di euro di spesa cumulata annua di cui 400 sono per gli interventi agevolati effettuati dalle amministrazioni pubbliche e 500 per gli interventi agevolati effettuati da soggetti privati.

In entrambi i casi, l’ente gestore degli incentivi (il GSE) potrà accettare richieste di accesso agli incentivi solo fino al sessantesimo giorno successivo a quello di raggiungimento del relativo limite.

La richiesta di accesso all’incentivo avviene mediante presentazione al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, della “scheda-domanda”.

L’incentivo fruibile non può eccedere in linea generale il 65% delle spese sostenute, ma può arrivare al 100%:

  • per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati” 
  • e “per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale”.



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