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1) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

 

Dal 1° ottobre al 20  dicembre 2024 e da 7 gennaio al 30 aprile 2025

Divieto di circolazione tutti i giorni, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30, per:

 

  • Ciclomotori e motocicli (da L1 a L7): Euro 0, Euro 1
  • Veicoli a benzina privati (M1, M2, M3): Euro 0Euro 1, Euro 2
  • Veicoli a benzina commerciali (N1, N2, N3): Euro 0, Euro 1, Euro 2
  • Veicoli a gasolio privati (M1, M2, M3): Euro 0Euro 1Euro 2, Euro 3Euro 4, Euro 5
  • Veicoli a gasolio commerciali (N1, N2, N3): Euro 0Euro 1Euro 2Euro 3 e Euro 4

 

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

➡️ Tali disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

 

  • Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
  • Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord)
  • Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale
  • Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compreso l’area di parcheggio di Via Scopoli
  • Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno)
  • Percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in Via Belfiore

 

👉 Consulta le deroghe per particolari categorie di veicoli | Leggi le  pagine di approfondimento

 

 

2) LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, COMBUSTIONI ALL’APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI

 

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, in  tutto il territorio comunale è vietato:

 

    • utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna cippato pellet – con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo

 

    • effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative

 

    • effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio con scopo di intrattenimento

 

    • climatizzare spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari, quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi

 

    • lo spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2024, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato

 

Conto e carta

difficile da pignorare

 

  • potenziamento dei controlli con particolare riguardo al divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto, di spandimento dei liquami.

 

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3) TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI

 

E’ disposta la limitazione della temperatura misurata:

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A) a massimi 18° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6)

 

B) a massimi 17° C (con tolleranza di 2°) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8)

 

Sono esclusi dall’obbligo:

  • ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici
  • strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità
  • asili nido, scuole dell’infanzia
  • altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale

 

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Tali provvedimenti, in vigore dal 1° ottobre 2024, sono stabiliti dalle ordinanze n. 40 del 27/09/2024 (limitazione del traffico veicolare), integrata dalla n. 42 del 27/09/2024 relativa al sistema MoVe-In, e n. 41 del 27/09/2024 (limitazioni impianti termici, combustioni all’aperto e spandimenti zootecnici) con lo scopo di contenere la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale 2024 – 2025.

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