Entro la fine del mese tutti i comuni riceveranno un manuale di accompagnamento al Decreto Salva casa, corredato dalle tipologie di interventi che si possono sanare e a quali costi
Entro la fine del mese di novembre arriverà una sorta di manuale o prontuario per tutti i comuni sul Decreto Salva Casa: lo ha annunciato il Ministro Matteo Salvini all’assemblea annuale ANCI andata in scena la scorsa settimana a Torino (Lingotto Fiera).
Ovviamente, il prontuario non interessa solo i tecnici comunali ma anche i tanti professionisti alle prese con le istanze di sanatoria relative alle nuove disposizioni del DL 69/2024, convertito in legge 105/2024.
Prontuario Salva Casa: di cosa si tratta
Come affermato da Salvini, si tratta di “una sorta di mini manuale di accompagnamento per non lasciare gli uffici
tecnici comunali e i sindaci in balia della discrezionalità su come applicare il Salva Casa, su quali interventi andare a sanare e regolarizzare, in cambio di quali cifre richieste”.
Il nodo dei condoni edilizi
Salvini ha aggiunto che “arriverà il prontuario per l’uso, ma tenete presente che il Salva Casa non è un condono. Parlavo con i responsabili del Comune di Roma, siamo l’unico paese occidentale dove ad oggi sono aperti tre condoni edilizi. Il solo Comune di Roma ha 170.000 pratiche giacenti e riescono a lavorarne 6.000 all’anno. Alcune di queste sono risalenti a metà degli anni ’80. Pensiamo anche all’introito per le casse comunali, fatta una media di 3 o 4mila euro per intervento, di quante leggi di bilancio e di quanti esercizi di bilancio per i comuni potrebbero essere portati a casa” ha detto Salvini.
Quali interventi?
Salvini ha citato, tra gli interventi sanabili del Salva Casa, grondaie, sottotetti, verande, gradini, caminetti e “tutto quello che è interno e non va a incidere su aspetti che ovviamente non possono competere al mio Ministero“.
Salva Casa: si attende anche la modulistica
Da capire se, assieme al prontuario, arriverà anche la modulistica dedicata che Salvini aveva annunciato di recente in un question time alla Camera.
Salvini, sul tema, aveva evidenziato che “grazie al confronto portato avanti più volte con gli operatori di settore, stiamo intervenendo su entrambi i fronti, dell’edilizia privata e dell’edilizia pubblica, in una duplice prospettiva temporale di breve e medio periodo, finalmente andando a progettare. In relazione all’edilizia privata, dopo l’adozione del decreto-legge Salva casa, che aiuterà milioni di italiani a superare piccoli problemi burocratici all’interno delle quattro mura, che si protraggono da decenni, stiamo lavorando, inoltre, per garantire un’attuazione omogenea di tali misure sull’intero territorio nazionale. Da un lato, è imminente la definizione della modulistica, che, dopo l’intesa in Conferenza unificata, sarà messa a disposizione di tutti i comuni per le nuove procedure in sanatoria; dall’altro lato, abbiamo raccolto dagli operatori di settore e dalle amministrazioni comunali alcuni quesiti sull’attuazione di questo Salva casa e sulle linee guida da affrontare“.
La sanatoria semplificata del Salva Casa
Il Decreto Salva Casa ha introdotto la nuova sanatoria semplificata dell’art.36-bis del Testo Unico Edilizia.
La nuova “doppia conformità semplificata” rende la situazione notevolmente più accessibile: si dovrà verificare il rispetto della disciplina edilizia del tempo (norme tecniche dell’epoca) e quella urbanistica attuale.
Il particolare più importante è quello relativo al superamento della doppia conformità urbanistica – per come veniva concepita prima del DL 69/2024 -, che prevede, oggi, due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, e quindi due tipi di possibile sanatoria:
- a) per gli interventi eseguiti in assenza e totale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire continua a permanere l’attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all’epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (articolo 36);
- b) per gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia “semplice” di cui all’articolo 22 del TUE, scatta il
superamento della doppia conformità, si prevede che è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi (ossia al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia (normativa tecnica) all’epoca della realizzazione dell’intervento (nuovo articolo 36-bis). Tali regole si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32 del Testo Unico Edilizia.
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