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Gli impianti FER saranno soggetti a semplificazioni: ecco come
Impianti FER, via libera dal Governo per le semplificazioni
Arrivano novità per gli Impianti FER. Di recente, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deciso di approvare in via definitiva un decreto che si occupa della semplificazione della procedura di realizzazione per il FER (impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili). Il provvedimento rientra nel PNRR e riduce da cinque a tre i regimi amministrativi che fanno capo alla costruzione e all’esercizio dei sopracitati impianti.
I tre regimi amministrativi saranno i seguenti.
- Il primo riguarda l’attività libera, che non richiede assensi particolari, salvo in presenza di vincoli paesaggistici. In tal caso, l’autorità è chiamata ad esprimersi non più entro 45 giorni, ma 30 giorni;
- Il secondo fa riferimento alla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata). Essa è destinata a progetti non assoggettati a valutazioni ambientali. Anche in questo caso, sono state snellite le procedure, riducendo i tempi. Se un tempo si poteva arrivare a due anni, oggi si potrà arrivare ad un massimo di 75 giorni.
- Infine, l’Autorizzazione Unica che toccherà solo gli impianti con maggiori dimensioni. In tal caso, le istanze da presentare alla Regione o al Ministero dell’Ambiente (rispettivamente per impianti fino a 300 megawatt e superiori) avranno tempi di 175 giorni massimi. Fino ad oggi, si poteva arrivare addirittura a 420 giorni.
Meno burocrazia e snellimento delle procedure
La ratio della norma cerca di incentivare la produzione di energia rinnovabile nel nostro paese, permettendo così un accesso più veloce agli investimenti utili ai fini della transizione energetica. Si tratta di un passo molto importante per la riduzione dei tempi burocratici per le imprese del settore delle energie rinnovabili, con un notevole risparmio di tempo e di costi sia per le imprese che per le amministrazioni che sono coinvolte. La semplificazione amministrativa porterà così al traguardo delle 200 procedure semplificate entro l’anno, come ha richiesto il PNRR.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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