È obbligatorio depositare il progetto esecutivo delle opere in cemento armato presso l’ufficio del Genio Civile competente prima dell’inizio dei lavori. Il proprietario o il committente deve verificare che il tecnico incaricato abbia completato tutti i passaggi burocratici, inclusa la consegna dei progetti agli uffici competenti.
Attenzione alle regole, ferree, in materia di strutture in cemento armato in zona sismica perché si può incorrere in violazioni punibili penalmente.
Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 28698/2024 del 17 luglio 2024, che riguarda una controversia in materia edilizia, con specifico riferimento alla realizzazione di opere in cemento armato in zona sismica, senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
Nel caso specifico, all’imputata era stata comminata un’ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 64, 71, 65, 72 del Testo Unico Edilizia (capo B) e 83, 95 dello stesso dpr 380/2001 (capo C), a lei ascritti per aver realizzato strutture in cemento armato metalliche non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori al Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente, nonché per avere realizzato dette opere in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell’inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l’ufficio del Genio Civile competente (quindi senza autorizzazione sismica).
Denuncia e deposito del progetto al Genio Civile
La Cassazione evidenzia come sia obbligatorio depositare il progetto esecutivo delle opere in cemento armato presso l’ufficio del Genio Civile competente prima dell’inizio dei lavori.
Ciò vale soprattutto per le zone sismiche, dove è necessario garantire la sicurezza strutturale degli edifici e ridurre il rischio di crolli. In tal caso, serve anche la richiesta dell’autorizzazione sismica.
L’imputata, nel caso in esame, ha omesso di presentare tale denuncia e non ha depositato i calcoli strutturali, come richiesto dagli articoli 64 e 93 del dpr 380/2001.
Funzione statica delle opere in cemento armato
Inoltre, continuano gli ermellini, le opere realizzate in cemento armato o con strutture metalliche, che assolvono una funzione statica (cioè che contribuiscono alla stabilità dell’edificio), devono seguire una procedura specifica, a differenza delle opere minori.
Nel caso in esame, la sostituzione di piattabande in legno con piattabande metalliche è stata considerata un intervento strutturale rilevante, soggetto alle regole per le opere in cemento armato.
Sono invece escluse dall’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 del TUE solo le opere costituite da un’unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto.
Prevenzione e sicurezza
La normativa sulle opere in cemento armato ha l’obiettivo di garantire la stabilità degli edifici e di prevenire il pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto nelle zone sismiche.
Le norme tecniche devono essere rispettate, e la mancata osservanza comporta sanzioni di natura penale.
Il professionista tecnico/direttore dei lavori deve richiedere l’autorizzazione sismica
Si evidenzia inoltre che gli obblighi, sanciti dall’art. 93, commi 1 e 2, dpr 380/2001, di preavviso scritto allo sportello unico
comunale dell’intenzione di procedere all’esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, il cui inadempimento è sanzionato dall’art. 95 del TUE, sussistono anche nel caso di opere non soggette alla preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori, prevista dall medesimo testo normativo, perché concretamente qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, deponendo in tal senso il disposto del successivo art. 94-bis, comma 5, che, nel demandare alle regioni la facoltà di istituire controlli anche con modalità a campione, postula che l’ufficio tecnico regionale sia stato preavvertito dell’intervento e disponga del relativo progetto.
La responsabilità del proprietario/committente
Un passaggio importante della sentenza è quello dove si chiarisce che, anche se i lavori sono stati affidati a un tecnico, il proprietario dell’immobile è responsabile per la mancata presentazione del progetto e della denuncia dei lavori.
Tale responsabilità può estendersi anche al committente dei lavori, soprattutto in caso di omissioni o mancate verifiche sul rispetto delle normative tecniche.
Opere in cemento armato: cosa fare per essere in regola
Riassumendo, ecco le azioni da mettere in atto per essere in regola con la realizzazione di opere in cemento armato, per di più in zona sismica:
- prima di iniziare i lavori, è obbligatorio denunciare l’inizio dei lavori al Genio Civile e depositare i calcoli strutturali redatti da un professionista abilitato;
- si devono rispettare le normative sismiche, assicurandosi che le opere siano eseguite con le precauzioni necessarie e previa richiesta della relativa autorizzazione;
- il proprietario o il committente deve verificare che il tecnico incaricato abbia completato tutti i passaggi burocratici, inclusa la consegna dei progetti agli uffici competenti.
La Cassazione, che respinge il ricorso, conferma che l’inosservanza di queste regole costituisce reato e comporta conseguenze penali per il proprietario e per chiunque sia responsabile dei lavori.
LA SENTENZA INTEGRALE E’ SCARICABILE DOPO AVER EFFETTUATO L’ACCESSO AL PORTALE
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