FAQ bonus transizione 5.0 aggiornate con le novità della legge di bilancio


Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato le FAQ aggiornate al 21 febbraio relative al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024, alla luce delle novità introdotte dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

In particolare, come indicato sul sito del MIMIT, l’aggiornamento riguarda:
– l’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla L. 207/2024;
– la pubblicazione delle FAQ n. 2.17, relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
– la pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
– la pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
– la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla L. 207/2024;
– la modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’art. 5 comma 1 lett. d) del DM 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Si segnala altresì che alcune precedenti FAQ sono state eliminate o modificate per effetto delle nuove disposizioni (ad esempio, la FAQ 5.1 che riporta la nuova misura dell’agevolazione).

Con riferimento al primo punto, la nuova disposizione prevista dal comma 9-bis dell’art. 38 del DL 19/2024, inserita dalla legge di bilancio 2025, prevede che per la sostituzione di macchinari, che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, sia prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.

Al riguardo, nelle FAQ è stato rilevato che tale nuova disposizione introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti europei, norme di settore, Migliori tecnologie disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio.

In relazione ai requisiti che deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe”, le FAQ chiariscono che per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.
Ad esempio, rientra nell’applicazione del citato comma 9-bis la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l’adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore. Si specifica che per l’accesso al beneficio il bene obsoleto non andrà rottamato.

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La verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile. Viene inoltre precisato che eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame.

In merito alla cumulabilità, l’art. 1 comma 427 lett. h) della L. 207/2024 ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.

Le FAQ affermano quindi che il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto, fermi restando i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR – MISURA M2C1 I2.2). A titolo esemplificativo, viene precisato che nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.



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