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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 14 del 21 febbraio 2025, ha chiarito che per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi d’impresa non è più richiesto il tirocinio semestrale per determinate categorie di professionisti. Questa modifica segue le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 136/2024, noto come decreto Correttivo-ter.
La normativa precedente: obbligo di tirocinio semestrale
In precedenza, la normativa imponeva a tutti i professionisti che intendevano iscriversi all‘elenco dei gestori della crisi d’impresa l’obbligo di un tirocinio formativo semestrale. Questo era previsto dall’art. 356 del D.Lgs. 14/2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, e veniva applicato indistintamente a tutti i candidati, indipendentemente dalla loro appartenenza ad albi professionali.
L’obbligo di tirocinio era ritenuto da molti un passaggio ridondante per i professionisti già iscritti a ordini con competenze giuridiche e contabili specifiche, come avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.
Le modifiche introdotte dal Correttivo ter
Il decreto correttivo-ter ha eliminato l’obbligo del tirocinio semestrale per:
- Avvocati
- Dottori commercialisti ed esperti contabili
- Consulenti del lavoro
Questa modifica è stata resa possibile grazie all’integrazione normativa che esclude tali professionisti dall’applicazione dell’art. 4, comma 5, lettera c) del DM 202/2014, ritenendo che la loro formazione e iscrizione a un ordine professionale garantisca già le competenze necessarie.
I nuovi requisiti per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi d’impresa
Nonostante l’eliminazione del tirocinio, il CNDCEC ha specificato che i professionisti devono comunque dimostrare di possedere esperienza adeguata nello svolgimento di attività inerenti alla gestione della crisi d’impresa.
Per essere ammessi, devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, almeno uno dei seguenti ruoli:
- Attestatore
- Curatore
- Commissario giudiziale
- Liquidatore giudiziale
Queste attività possono essere state svolte in proprio o in collaborazione con altri professionisti già iscritti all’elenco.
Documentazione richiesta per l’iscrizione
Per iscriversi all’elenco, il professionista deve fornire una autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, specificando:
- Esperienza maturata negli ultimi 5 anni, indicando il periodo preciso di attività.
- Modalità di svolgimento dell’attività:
- Se è stata svolta in proprio.
- Se svolta in collaborazione con altri professionisti, specificando il nome e il numero di iscrizione all’elenco.
- Tipologia di attività svolta, distinguendo tra:
- Attestatore
- Curatore
- Commissario giudiziale
- Liquidatore giudiziale
- Estremi delle procedure gestite, con indicazione del tribunale di riferimento e numero di ruolo.
- Autodichiarazione sull’adeguatezza dell’esperienza maturata.
Oltre all’autocertificazione, il professionista deve allegare:
- Certificazione dell’Albo professionale a cui appartiene e relativa data di iscrizione.
- Dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari gravi negli ultimi 5 anni.
- Dichiarazione di regolarità con gli obblighi formativi previsti dal proprio ordine professionale.
- Attestato di frequenza a un corso di 40 ore, conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.
Conclusione
Il chiarimento fornito dal CNDCEC nel Pronto Ordini n. 14/2025 semplifica l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi d’impresa, eliminando il tirocinio per avvocati, commercialisti ed esperti contabili. Tuttavia, per garantire che i professionisti abbiano una preparazione adeguata, viene richiesta una dettagliata autocertificazione dell’esperienza maturata e l’attestazione del rispetto degli obblighi formativi.
Queste nuove disposizioni, introdotte dal D.Lgs. 136/2024, rendono il processo di iscrizione più snello ma comunque selettivo, assicurando che i professionisti che operano nella gestione della crisi abbiano un livello di preparazione adeguato.
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