quel è il ruolo di committenti,…


Milano, 26 Feb – In Lombardia, regione caratterizzata da una forte antropizzazione e dalla presenza di numerose opere infrastrutturali di elevata complessità, “l’edilizia pubblica è in continua evoluzione e l’edilizia privata, con particolar riferimento ai grandi centri urbani, tende a sviluppare concetti abitativi, commerciali ed industriali, sempre più performanti e orientati al futuro, con la previsione di soluzioni architettoniche innovative ovvero una particolare attenzione al miglioramento della qualità degli edifici rispetto alle sfide di ecocompatibilità ed efficientamento energetico”. Tuttavia al momento della realizzazione delle opere, “diventa centrale la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

 

A ricordarlo e a fornire utili indicazioni per la sicurezza nei cantieri è il documento della Regione LombardiaLinee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” approvato il 20 dicembre 2024 attraverso la Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3679.

 

Queste linee di indirizzo, che vogliono promuovere la legalità e la regolarità dei lavoratori e ridurre gli infortuni e gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai cantieri di grandi opere, ci permettono di fare il punto su molti aspetti connessi alla sicurezza nei cantieri edili.

 

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Ci soffermiamo oggi, in particolare, su alcuni ruoli e compiti rilevanti anche per la tutela e gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Con riferimento al contenuto delle linee di indirizzo ci soffermiamo oggi sui seguenti soggetti:

 

Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri: il committente

Nella parte, delle linee di indirizzo, dedicata ai “soggetti obbligati” e al loro “ruolo nella prevenzione”, i primi soggetti analizzati sono il Committente e il Responsabile dei Lavori.

 

Si indica che l’articolo 89 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 definisce il Committente come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”. E nel caso di appalto di opera pubblica, “il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.

 

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Il committente “può essere qualunque cittadino privato, ovvero un soggetto fisico responsabile dell’ente che effettua lavori edili o di ingegneria civile”. E nei condomini il committente è “generalmente individuato nell’amministratore per le parti comuni ovvero il singolo proprietario della porzione materiale per i lavori di interesse singolo”.

 

Nei lavori privati di entità non rilevante “il committente è di regola individuato nel cittadino proprietario dell’immobile che deve procedere ad eseguire determinati lavori di ristrutturazione o di adeguamento dell’immobile. In tali situazioni non è raro che il committente possa non conoscere appieno gli obblighi che la normativa prevenzionale pone a suo carico”.

Se generalmente il cittadino si affida a “professionisti abilitati (geometri, architetti, ingegneri, etc.) che sviluppano il processo di progettazione e provvedono a tutto l’iter autorizzativo ai sensi della vigente normativa edilizia”, è evidente che l’attività di consulenza nei confronti del committente privato “debba comprendere anche la corretta e completa informazione sugli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che, in tali particolari circostanze, lo strumento del responsabile dei lavori, competente, possa consentire di adempiere coerentemente e correttamente agli obblighi di tutela previsti e garantire la corretta applicazione delle misure del D.Lgs. 81/2008”.

 

Si ricorda, infatti, che nei lavori privati il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) dà “la facoltà al committente di incaricare un tecnico di fiducia, cd responsabile dei lavori, cui delegare l’adempimento ai suoi obblighi in materia di sicurezza”. E tale incarico “deve essere conferito per iscritto ad una persona competente in materia”.

 

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Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri: il responsabile dei lavori

Veniamo a parlare, dunque, del responsabile dei lavori.

 

Si ricorda che il Responsabile dei Lavori è definito dall’articolo 89 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 come “il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”. Nei lavori pubblici – continua il documento della Regione Lombardia – il responsabile dei lavori “è sempre il Responsabile Unico del Progetto”.

 

E la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori “non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) del D.Lgs. 81/2008”.

 

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Tornando alla normativa in materia, si sottolinea che l’articolo 90 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, “si attengano ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”. E per i lavori pubblici l’attuazione di quanto sopra previsto “avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del progetto e al progettista”.

 

In particolare, l’articolo 15 individua varie misure generali di tutela e le linee di indirizzo sottolineano le seguenti:

  • “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • la riduzione dei rischi alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti”.

 

Si indica poi che il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, “prendono in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera”.

 

Le varie disposizioni riportate sopra, quando siano correttamente attuate, “consentono di progettare le opere ed anche le fasi e le modalità di costruzione minimizzando al minimo i rischi per i lavoratori addetti alla loro costruzione ed anche i successivi interventi manutentivi sulle opere”. Ed è evidente come l’obbligo posto in capo al committente o al responsabile dei lavori, “in realtà, ricada in termini esecutivi sui progettisti e sul coordinatore in fase di progettazione. Infatti, il committente, sia esso pubblico o privato, potrebbe non disporre delle conoscenze tecniche necessarie per valutare le scelte architettoniche o realizzative in termini di salute e sicurezza. Competenze che sono sicuramente possedute dai tecnici abilitati all’uopo individuati”.

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Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri: il progettista

Ci soffermiamo poi brevemente sui progettisti.

 

Si indica che in coerenza con gli obblighi previsti per il committente, l’articolo 22 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei progettisti) prevede che “I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”.

 

Il documento regionale sottolinea però che, nella pratica, spesso “si assiste ad una disattenzione dell’obbligo individuato”, rilevando che spesso la progettazione delle opere è svolta in totale autonomia da parte dei progettisti, “senza il preventivo e costante confronto con il ‘progettista della salute e sicurezza’, il coordinatore in fase di progettazione”. E diversamente da quanto previsto dalla norma, “secondo cui la nomina del coordinatore in fase di progettazione e del progettista dell’opera devono essere contestuali, non è raro verificare che l’affidamento dell’incarico al Coordinatore in fase di Progettazione avvenga essenzialmente a progettazione avvenuta, con la conseguente impossibilità di intervento nelle scelte progettuali già effettuate e vanificazione dello spirito preventivo della norma”.

 

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Questo modus operandi, segnalato come “tipico dei contratti privati di entità minore”, arriva a compromettere, “in partenza, la corretta e sicura esecuzione dei lavori”.

Si sottolinea che nei casi in cui la norma ne prevede la nomina, “è indispensabile che il CSP sia individuato contemporaneamente all’affidamento dell’incarico di progettazione delle opere; solo così il CSP potrà adempiere pienamente ai propri obblighi e, agendo in sinergia con i progettisti, potrà portare il proprio contributo al fine di migliorare il livello di sicurezza sia in riferimento alle fasi di realizzazione dell’opera che alle successive attività manutentive”.

 

Infine, si indica che il Committente/ responsabile dei lavori “dovrà richiedere al coordinatore in fase di progettazione e ai progettisti evidenza circa l’azione di progettazione svolta, sia con report specifici, sia evidenziando quali azioni sono state apportate sui progetti con l’eventuale loro modifica o aggiornamento”. 

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle linee di indirizzo che riportano utili informazioni anche su:

  • coordinatore in fase di progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori
  • impresa affidataria
  • impresa esecutrice
  • lavoratori autonomi
  • lavoratori autonomi e appalti non genuini
  • fornitori

 

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Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti citati nell’articolo:

Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3679 del 20 dicembre 2024 “Approvazione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di accordo per la diffusione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” e “Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” a cura della Cabina di Regia relativa al Protocollo d’Intesa per il lavoro, la legalità, la sicurezza, la sostenibilità, la promozione della partecipazione e del confronto sui temi connessi a PNRR e PNC, Piano Lombardia, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, edizione 2024.

 

 

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